Common use of Pagamenti a saldo Clause in Contracts

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente, commi 7 e 8. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

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Pagamenti a saldo. Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 90 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori certificazione dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al R.U.P.; col conto finale Rup unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è accertato e proposto l’importo della rata di saldostata soggetta, qualunque sia il suo ammontare, allegando tutta la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4relativa documentazione. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatoredall’esecutore. All’atto della firma, su richiesta l’esecutore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili, per le quali non siano inter-venuti la transazione di cui all’articolo 208 del R.U.P., entro il termine perentorio codice o l’accordo bonario di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore cui all’articolo 205 del codice. Se l’esecutore non firma il conto finale nel termine indicatoassegna-to, non superiore a trenta giorni, o se lo firma sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Firmato dall’esecutore il conto finale, x xxxxxxx il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l’accordo bonario. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione All'atto della redazione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguiranno i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento sarà stato eseguito, di regolare fattura fiscale. L’importo della rata un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo aree o delle eventuali penali per ritardata esecuzione stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso questo termine il Sindaco trasmetterà al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati. Il pagamento della rata responsabile del procedimento inviterà l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimetterà al collaudatore i documenti ricevuti dal Sindaco o dai Sindaci interessati, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità credito ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché eventualmente le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente, commi 7 e 8. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.iprove delle avvenute tacitazioni.

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Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato soggetta alle verifiche di collaudo provvisorio e alle condizioni o di cui al regolare esecuzione ai sensi del comma 43. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente 21, comma 2 del presente capitolato2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione ai sensi dell’articolo 185 del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavoridecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento della rata di saldo saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Ai sensi dell’articolo 102, comma 3, del regolamento generale, la garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia fino a due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e alle seguenti condizioni: a)importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni; b)la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo l’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione; c)la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. Ai sensi dell’articolo 35, comma 32, del D.L. 4 luglio 2006 n°223 come modificato dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione legge di conversione 04 agosto 2006, n. 248 il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’appaltatore della documentazione attestante che la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, dei lavori riconosciuta contributi previdenziali e accettata. L’appaltatore dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e il direttore le malattie professionali dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalitàdipendenti, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedentegli eventuali subappaltatori ai sensi degli articoli 44, commi 7 4, 5 e 8. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante6, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratorie 45, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 commi 2 e s.m.i3, del presente Capitolato.

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Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trentaTRENTA) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori dalla DL e trasmesso al R.U.P.RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindiciQUINDICI) giorni; se All’atto della firma, l’appaltatore non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle comprensiva delle ritenute di cui all’articolo precedente 27, comma 2 del presente capitolato2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trentaTRENTA) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione ai sensi dell’articolo 185 del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavoridecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l’appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono: - un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi; - prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l'appaltatore risponde per la difformità ed e i vizi dell’operadell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettataprima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. L’appaltatore e il direttore dei lavori la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente27, commi 7 7, 8 e 89. Per Il certificato per il pagamento della dell’ultima rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltantedel corrispettivo, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratoriqualunque sia l’ammontare, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.iverrà rilasciato dopo l’ultimazione dei lavori.

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Pagamenti a saldo. Il Per i lavori ultimati in ciascun esercizio finanziario sarà redatto un conto finale entro 45 giorni dal termine di l’ultimazione dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con e risultante da apposito verbale; . Detto conto finale è sottoscritto dal direttore di lavori Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.; col Responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato soggetta alle verifiche di collaudo provvisorio e alle condizioni o di cui al regolare esecuzione ai sensi del successivo comma 43. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P.Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 30 (quindicitrenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. Responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente comma 2 del presente capitolato23, punto 2, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) i 90 giorni dopo l’avvenuta emissione successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavoriprovvisorio. Il pagamento della rata di saldo saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione dal soggetto appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e prima che il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare certificato di collaudo o il proprio comportamento a buona fede, al fine certificato di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente, commi 7 e 8. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.iregolare esecuzione assuma carattere definitivo.

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Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto redatto, unitamente ad una relazione, entro 30 20 (trentaventi) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.RUP; col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni di cui al comma 4pagamento. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatoredall’Appaltatore, su richiesta del R.U.P.RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilitàcontabilità per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del D. Lgs. 50/2016 o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finalefinale nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario. La rata di saldoEntro sette giorni dall’esito positivo del collaudo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del il RUP rilascia il certificato di collaudo provvisorio previa presentazione pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori. Il xxxxxxxx.Xx pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente, commi 7 e 8. Per il Il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltanteè disposto solo a condizione che l’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 emessa nei termini e s.m.i.con le condizioni che seguono:

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Samples: Accordo Operativo "International Riccione Camping Village E Romagna Camping Village

Pagamenti a saldo. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore , secondo i disposti dell’art. 43 del presente Capitolato, a condizione che non sussistano vizi e/o difformità di lavori e trasmesso al R.U.P.; col costruzione rilevati in sede di accertamento sommario ai sensi dell’art. 43 medesimo. In caso di loro sussistenza, la redazione del conto avrà luogo ad intervenuta sanatoria delle difformità. Con il conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque ne sia il suo ammontarel’ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all’emissione del certificato di collaudo provvisorio soggetta alle verifiche per la regolare esecuzione. Detto conto è sottoscritto dall'Appaltatore e alle condizioni di cui al comma 4. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatoredall’Ente committente, su richiesta del R.U.P.se nulla vi si oppone, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del precedente comma; il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo precedente comma 2 del presente capitolato, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale. L’importo della rata di saldo terrà conto delle eventuali ritenute contemplate nel certificato di collaudo, delle ritenute che la Stazione appaltante riterrà opportune così come motivate nell’atto di approvazione del certificato di collaudo medesimo o delle eventuali penali per ritardata esecuzione dei lavori. Il pagamento della rata di saldo non costituisce comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civilecivile e non esclude l’Appaltatore dagli obblighi contemplati dalle leggi vigenti. La rata di saldo, nulla ostando ed unitamente alle ritenute di cui all’articolo 20, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio di garanzia fidejussoria come riportato al comma successivo. La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 mesi dalla data di ultimazione dei lavori; periodo corrispondente, per approssimazione, alla sommatoria di quelli per avviamento sperimentale art. 43 del presente Capitolato, per collaudazione provvisoria art. 44, e per quella definitiva. La garanzia può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. Essa avrà importo pari a quello della rata medesima maggiorato di interessi al tasso legale per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e quello definitivo. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata. L’appaltatore e dall’Ente committente prima che il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine certificato di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo precedente, commi 7 e 8. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.icollaudo assuma carattere definitivo.

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Samples: www.gestioneacqua.it