PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc…) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizze. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. 1901 del codice civile. Il Broker si impegna ad inserire in ogni polizza idonea “clausola broker” che preveda che tutte le comunicazioni e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano la Compagnia assicuratrice. Il Broker si impegna a rilasciare, contestualmente al versamento dei premi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, le polizze, le appendici e le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicuratrici e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Inoltre prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo del premio da corrispondere, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker trasmette il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei.
2. E’ fatta salva la facoltà per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.
3. Il broker dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc…mediante nota di addebito) almeno 30 60 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizzenella relativa polizza.
4. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al versamento del premio in favore del Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art. dell'articolo 1901 del codice Codice civile. Il In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker si impegna ad inserire in ogni polizza idonea “clausola broker” che preveda che tutte e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le comunicazioni evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio pertanto il mandato di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Compagnia assicuratriceRegione Xxxxxx-Romagna.
5. Il Broker broker si impegna a rilasciare, contestualmente al versamento dei premi da parte trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, le polizzepagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziati, le appendici e quietanziate e/o le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicuratrici e assicurative debitamente quietanzate.
6. Nel caso La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in cui alcun modo di eventuali inadempimenti circa il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale riconoscimento delle persone delegate ad operare su detto conto. Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione commissioni da parte del Consorzio delle Compagnie di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competentiquelli che verranno eventualmente stipulati.
7. La dichiarazione acquisita produce i suoi Non sono imputabili alla Regione Xxxxxx-Romagna gli effetti ai fini del pagamento successivo. Inoltre prima di effettuare ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo del premio da corrispondere, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruoloassicurazione.
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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc…) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizze1. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite corrispettivi contrattuali sarà effettuato da AdER nei confronti della Cassa, la quale provvederà a sua volta alla corresponsione degli stessi alla Società.
2. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito positivo di tale verifica, la Società e la Cassa potranno effettuare la richiesta di liquidazione relativa alle attività regolarmente eseguite e il BrokerDirettore dell’esecuzione autorizzerà la liquidazione dei premi.
3. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la Cassa, sull’importo di ciascuna richiesta di liquidazione, dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella richiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di AdER del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di CIG del presente Contratto, nonché il numero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di liquidazione sarà restituita alla Cassa per le necessarie integrazioni.
5. Il pagamento del premio stesso avverrà, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente --------------- omissis------------------, intestato alla Cassa ed acceso presso ----------------- omissis ------------------. Il Broker si impegna ad inserire in ogni polizza idonea “clausola broker” La Cassa dichiara che preveda che tutte le comunicazioni il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano la Compagnia assicuratriceche, ai sensi dell’art. Il Broker si impegna a rilasciare3, contestualmente al versamento dei premi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulanacomma 7, della Legge n. 136/2010, le polizze, le appendici e le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicuratrici e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competentioperarvi sono:
6. La dichiarazione acquisita produce Cassa verserà i suoi corrispettivi ricevuti alla Società mediante bonifico sul conto corrente -- -------------------- omissis-------------------- , intestato alla Società ed acceso presso ------------ dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
7. La Società e la Cassa si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. La Società e la Cassa assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Legge.
9. AdER verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società e dalla Cassa con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società e la Cassa si obbligano ad inviare ad AdER copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dalla Società e dalla Cassa stesse, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da AdER in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società e/o alla Cassa una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, AdER provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11. Ai sensi e per gli effetti ai fini dell’art. 48-bis del pagamento successivo. Inoltre D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, AdER verificherà, prima di effettuare pagamenti procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dalla Cassa e delle Finanze 18.01.2008dalla Società, n. 40la sussistenza o meno, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossionein capo alle medesime, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno all'importo al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, AdER - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del premio citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La Società e la Cassa danno atto che l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate da corrispondereAdER ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il Consorzio periodo di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamentosospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato da AdER direttamente all'Agente di Riscossione, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolodell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società e della Cassa.
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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. Il Broker trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc…) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle singole polizze1. Il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite corrispettivi contrattuali sarà effettuato da AdER nei confronti della Cassa, la quale provvederà a sua volta alla corresponsione degli stessi alla Società.
2. Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito positivo di tale verifica, la Società e la Cassa potranno effettuare la richiesta di liquidazione relativa alle attività regolarmente eseguite e il BrokerDirettore dell’esecuzione autorizzerà la liquidazione dei premi.
3. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la Cassa, sull’importo di ciascuna richiesta di liquidazione, dovrà operare una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella richiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di ADER del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di protocollo del presente Contratto il numero di CIG, nonché il numero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In caso di carenza di tali indicazioni, ovvero di indicazioni errate, la richiesta di liquidazione sarà restituita alla Cassa per le necessarie integrazioni.
5. Il pagamento del premio stesso avverrà, ai sensi dell’art. 1901 del codice civile3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato alla Cassa ed acceso presso _ _ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in , Via , A.B.I. , C.A.B. , IBAN nome , cognome _ , nato a _, il nome , cognome _ , nato a _, il c.f. Il Broker si impegna ad inserire c.f.
6. La Cassa verserà i corrispettivi ricevuti alla Società mediante bonifico sul conto corrente n. _, intestato alla Società ed acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _, in ogni polizza idonea “clausola broker” _ , Via _ , A.B.I. _, C.A.B. _, IBAN . La Società dichiara che preveda che tutte le comunicazioni il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano la Compagnia assicuratriceche, ai sensi dell’art. Il Broker si impegna a rilasciare3, contestualmente al versamento dei premi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulanacomma 7, della Legge n. 136/2010, le polizze, le appendici e le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicuratrici e debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto contooperarvi sono: nome , cognome _ , nato a _, il nome , cognome _ _, nato a _, il _ c.f. Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competentic.f.
7. La dichiarazione acquisita produce Società e la Cassa si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. La Società e la Cassa assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Legge.
9. AdER verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società e dalla Cassa con i suoi propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, la Società e la Cassa si obbligano ad inviare ad AdER copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dalla Società e dalla Cassa stesse, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da AdER in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società e/o alla Cassa una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, AdER provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11. Ai sensi e per gli effetti ai fini dell’art. 48-bis del pagamento successivo. Inoltre D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, AdER verificherà, prima di effettuare pagamenti procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dalla Cassa e delle Finanze 18.01.2008dalla Società, n. 40la sussistenza o meno, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossionein capo alle medesime, al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno all'importo al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, AdER - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del premio citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La Società e la Cassa danno atto che l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate da corrispondereAdER ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il Consorzio periodo di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamentosospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato da AdER direttamente all'Agente di Riscossione, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolodell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società e della Cassa.
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