Pagamento del premio e decorrenza garanzia Clausole campione

Pagamento del premio e decorrenza garanzia. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
Pagamento del premio e decorrenza garanzia. L’assicurazione decorre dalle ore 24:00 del giorno indicato nel contratto di assicurazione. Il premio sarà corrisposto in due semestrali, di cui la prima, in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 c.c. potrà essere versata entro 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. In caso diverso la garanzia decorrerà dalle ore 24 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento. Le successive rate saranno corrisposte con decorrenza semestrale. In caso di rinnovo del contratto il termine utile per il pagamento del premio sarà di 10 giorni dal nuovo inizio della garanzia, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto alle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferma restando la successiva data di scadenza contrattualmente stabilita
Pagamento del premio e decorrenza garanzia. Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2019 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2019), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi. Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. Il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabile. Esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. In relazione alle variazioni verificatesi relativamente agli enti assicurati durante il periodo assicurativo annuale, le somme assicurate sono soggette ad adeguamento, in aumento o diminuzione, ed il relativo premio, attivo o passivo, sarà dovuto alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio sopra esposto ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Le differenze attive o passive r...
Pagamento del premio e decorrenza garanzia. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all’Art.1901 C.C., entro 60 giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l’effetto dell’assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art. 3 - Forma delle comunicazioni e Modifiche dell'assicurazione Oltre che a mezzo di raccomandata o raccomandata a mano,, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte, e debbono quindi ritenersi valide, anche a mezzo telegramma, telex e telefax. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Pagamento del premio e decorrenza garanzia. 3.1 Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell'assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni, Pertanto l’ assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.

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