Pagamento del premio ed emissione della polizza Clausole campione

Pagamento del premio ed emissione della polizza. Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione nelle modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca. Il premio comprende le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA. Il premio comprende, oltre all’importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l’età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche dell’auto, anche le imposte e oneri di legge. Per le RC Auto l’imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre è previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%). Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente.
Pagamento del premio ed emissione della polizza. Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione, in base a due modalità: • per la polizza stipulata in filiale o tramite offerta a distanza dalla Filiale o dalla Filiale on Line o al di fuori dei locali della Banca: con addebito sul conto corrente indicato dal Contraente o con le modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebito del premio effettuata dalla Filiale il valore di quietanza di pagamento • per la polizza stipulata tramite Banca Online: con bonifico bancario, seguendo le modalità indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo. Il premio comprende, oltre all’importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l’età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche dell’auto, anche le imposte e oneri di legge. Per le RC Auto l’imposta di legge è del 12,5% ma ogni provincia può modificarla, nella misura massima del 3,5% in più o in meno. Inoltre è previsto anche il contributo al servizio sanitario nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%) e ogni altro onere previsto per legge. Il premio comprende le imposte e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA. Gli oneri fiscali e qualsiasi altro onere previsto per legge sono a carico del Contraente. Il premio della ViaggiaConMe a Consumo relativo alla Garanzia responsabilità Civile ed alle eventuali altre garanzie presenti sul contratto (ad esclusione della garanzia Assistenza il cui premio viene incassato per intero) è composto da:
Pagamento del premio ed emissione della polizza. Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione nelle modalità indicate sul sito della Compagnia nell’apposita sezione dedicata al Contratto Base. Il premio comprende le imposte e il Contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RC Auto.
Pagamento del premio ed emissione della polizza. Il pagamento del premio avviene sempre in un’unica soluzione, in base a due modalità: ‡ SHU OD SROL]]D VWLSXODWD LQ ÀOLDOH R WUDPLWH RIIHUWD D GLVWDQ]D GDOOD )LOLDOH R GDOOD )LOLDOH RQ /LQH R al di fuori dei locali della Banca: con addebito sul conto corrente indicato dal Contraente o con le modalità messe a disposizione tempo per tempo dalla Banca o dalla Compagnia. La Compagnia riconosce alla scrittura contabile di addebito del premio effettuata dalla Filiale il valore di quietanza di pagamento Contratto di Assicurazione ViaggiaConMe > sezione I ‡ SHU OD SROL]]D VWLSXODWD WUDPLWH %DQFD 2QOLQH: FRQ ERQLÀFR EDQFDULR, VHJXHQGR OH PRGDOLWj indicate dalla Compagnia nella lettera accompagnatoria del preventivo. Il premio comprende le imposte e il contributo al Servizio Sanitario Nazionale per la garanzia RCA. Il premio comprende, oltre all’importo calcolato in base a fattori personali (come ad esempio l’età del conducente, la città di residenza, la classe di merito) e alle caratteristiche dell’auto, anche le imposte e oneri di legge. Per le RC Auto l’imposta di legge è del 12,5% PD RJQL SURYLQFLD SXz PRGLÀFDUOD, QHOOD PLVXUD PDVVLPD GHO 3,5% LQ SL R LQ PHQR. ,QROWUH q previsto anche il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (10,5%) e il Fondo di garanzia per le vittime della strada (2,5%). *OL RQHUL ÀVFDOL H TXDOVLDVL DOWUR RQHUH SUHYLVWR SHU OHJJH VRQR D FDULFR GHO &RQWUDHQWH.

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  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI Intesa Sanpaolo Assicura ha nominato il “responsabile della protezione dei dati” previsto dal Regolamento (c.d. “Data Protection Officer” o DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso, elencati nella Sezione 7 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx

  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.