Garanzia Responsabilità Civile Clausole campione

Garanzia Responsabilità Civile. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Garanzia Responsabilità Civile. Garanzie aggiuntive • Assicurazione R.C verso i prestatori di lavoro (R.C.O.): Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile. L’assicurazione vale anche per le azioni esperite dall’I.N.P.S. • Danni da interruzione o sospensione di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguente a sinistro indennizzabile a termini di polizza. • Lavoratori stagionali: la garanzia R.C.T. vale anche per i danni cagionati a “terzi” dai predetti lavoratori stagionali e di prestatori di lavoro.
Garanzia Responsabilità Civile. PERSONE NON CONSIDERATE TERZI Non sono considerati terzi: Il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori e i figli di tutti i soggetti assicurati nonché qualsiasi parente e affine con loro convivente. Per quanto riguarda i danni a cose e animali è prevista una Franchigia di Euro 300,00 per Sinistro.
Garanzia Responsabilità Civile. GESTIONE DELLE VERTENZE E SPESE DI RESISTENZA Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono ripartite fra te ed Europ Assistance in proporzione del rispettivo interesse. Europ Assistance non riconosce le spese che sostieni per legali o tecnici che non siano designati da Europ Assistance stessa e non paga multe, ammende e spese di giustizia penale.
Garanzia Responsabilità Civile. La denuncia di sinistro deve essere fatta per iscritto alla Sede della Società o all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la polizza, entro sei giorni da quando il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza.
Garanzia Responsabilità Civile. Altri rischi coperti • Il rischio derivante dalle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci, nonché dall’installazione presso terzi delle cose vendute. • I danni derivanti dallo smercio delle cose vendute o consegnate: purché il danno si verifichi entro un anno dalla vendita e consegna delle stesse e comunque durante il periodo di validità del contratto. • I danni derivanti da sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nella tabaccheria, esclusivamente per le attività annesse quali bar, gelaterie, birrerie, pizzerie, ristoranti, trattorie, pinacoteche. • Il Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata: l’assicurazione comprende (i) i rischi derivanti dalle antenne radio-televisive, agli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato compresi i parchi, alberi di alto fusto, strade private e recinzioni in genere nonché da cancelli anche automatici; (ii) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture e quelli prodotti da rigurgito di fogne. • Il rischio derivante da lavori di ordinaria e di straordinaria manutenzione purché affidati a terzi, dei fabbricati e/o terreni, nei quali si svolge l’attività. • Il rischio derivante dalle attrezzature esistenti e dalle attività svolgentesi nell’esercizio, per danni agli automezzi di terzi, inclusi quelli dei dipendenti, in sosta nei parcheggi di pertinenza della tabaccheria. • La responsabilità civile personale di ciascun dipendente, prestatori di lavoro dell’assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni, sempreché dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime. • I danni provocati ai clienti durante le dimostrazioni di prodotti da personale non alle dipendenze dell’assicurato. • I danni provocati ai clienti da persone non in rapporto di dipendenza con l’assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività. • I danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico. • I danni cagionati a terzi dai mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all’esterno dell’esercizio. • I danni provocati dall’uso da parte dell’assicurato, per legittima difesa, di armi da fuoco nella tabaccheria. • Committenza: Zurich si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento, quale civilmente resp...
Garanzia Responsabilità Civile. Estensioni • Con riferimento alla garanzia “Danni derivanti dalla sottrazione, perdita, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti nell’esercizio”: oggetti preziosi, denaro, valori e valori bollati, marche titoli di credito, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute. • Con riferimento alla garanzia “Rischio derivante dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati o terreni nei quali si svolge l’attività dichiarata, compresi gli impianti interni ed esterni”: i muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 m. • Con riferimento alla garanzia “Cose in custodia e in consegna”: (i) i danni alle merci e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione; (ii) i danni alle cose che, in tutto o in parte sono oggetto di lavorazione; (iii) i danni alle cose utilizzate per l’esercizio dell’attività dichiarata; (iv) a veicoli a motore e natanti; (v) i danni alle cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate.
Garanzia Responsabilità Civile. (R:C.) (obbligatoria) ! FRANCHIGIA Europ Assistance risarcisce ogni danno provocato a Terzi dall’animale domestico applicando una Franchigia di Euro 150,00 per Sinistro.
Garanzia Responsabilità Civile. Responsabilità civile del capo famiglia • Con riferimento alla garanzia “Responsabilità civile verso dipendenti e addetti ai servizi domestici – R.C.O.”: le malattie professionali. • Non sono considerati terzi: (i) il coniuge, il convivente “more uxorio” , i genitori, i figli dell’assicurato, nonché altra persona con loro stabilmente convivente; (ii) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’assicurato; subiscano il danno in occasione di lavoro o si servizio, slavo quanto disposto della garanzia “R.C.O.”.
Garanzia Responsabilità Civile. Massimale per sinistro: