Common use of PASS OE Clause in Contracts

PASS OE. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della deliberazione attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora “ANAC”) n. 157 del 17/2/2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall’Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del D.Lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico deve allegare nell’apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell’ANAC (EX AVCP) che attesta che l’operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS. Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell’operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell’iscrizione dell’operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l’obbligo di regolarizzazione ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.

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