Patrimonio di vigilanza Clausole campione

Patrimonio di vigilanza. Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all’Allegato II.5.1. Il patrimonio di vigilanza della SGR, per la parte corrispondente all’ammontare minimo calcolato ai sensi della precedente Sezione II, è:  detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia;  investito in titoli di debito qualificati (1);  investito in parti di OICR, inclusi quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario;  investito in parti di OICVM monetari, inclusi quelli gestiti. Le SGR sotto soglia detengono e/o investono la parte corrispondente al 20% dell’ammontare minimo del patrimonio di vigilanza, calcolato ai sensi della precedente Sezione II, nelle attività indicate ai precedenti alinea.
Patrimonio di vigilanza in milioni di € 30 set 2008 31 dic 2007 30 set 2007 Basilea II Basilea I Basilea I Patrimonio di base (Tier 1) Totale patrimonio di base (Tier 1) 32.785 28.320 27.310 Capitale integrativo (Tier 2) Totale del capitale integrativo (Tier 2) 7.783 9.729 10.075 Totale del capitale regolamentare 40.568 38.049 37.385 In milioni di Euro (dove non diversamente specificato) 30 set 2008 31 dic 2007 30 set 2007 Basilea II Basilea I Basilea I
Patrimonio di vigilanza. Le SGR calcolano il patrimonio di vigilanza secondo le regole previste nelle disposizioni di cui all’Allegato II.5.1. Il patrimonio di vigilanza della SGR è: ⎯ detenuto in depositi presso una banca autorizzata in Italia; ⎯ investito in titoli di debito qualificati (2); ⎯ investito in parti di OICVM, diversi da quelli gestiti, il cui regolamento di gestione preveda esclusivamente l’investimento in titoli di debito qualificati o in OICVM del mercato monetario; ⎯ investito in parti di OICR monetari.
Patrimonio di vigilanza. Il patrimonio di vigilanza è costituito dal patrimonio di base più il patrimonio supplementare, ammesso nel calcolo del patrimonio di vigi- xxxxx entro un ammontare massimo pari al patrimonio di base, al netto delle deduzioni. Il patrimonio di base e quello supplementare sono composti da elementi positivi e negativi la cui computabilità viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualità patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi. Gli elementi positivi che costituiscono il patrimonio devono essere nella piena disponibilità degli istituti , in modo da poter essere utilizzati senza limitazioni per la copertura dei rischi e delle perdite. L’importo di tali elementi è depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Gli istituti calcolano il patrimonio di vigilanza secondo quanto previsto nelle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) Titolo I, Capitolo 2, Sezioni I e II.
Patrimonio di vigilanza. PARTECIPANTI DIRETTI

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.