Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e ri‐ generazione dei beni comuni urbani. 2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione. 3. Il patto di collaborazione, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire in particolare: a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti; b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la stessa; c) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto; d) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative e l’assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività; e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati; f) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare; g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti; h) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxx, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto; i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante; j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Cura E La Gestione Condivisa Dei Beni Comuni Urbani
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concorda‐ no con cui Comune e Cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela gestione condivisa e ri‐ generazione rigenerazione dei beni comuni urbanicomuni.
2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla al grado di complessità del progetto e degli interventi programmati, alla concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazionepatto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisacura, specificando i ruoli ed i reciproci impegni gestione condivisa e rigenerazione dei soggetti coinvoltibeni comuni;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
de) l’eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli degli interventi di cura cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative assicurative e l’assunzione l'assunzione di responsabilità, responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 16 artt. 30 e 17 31 del presente regolamentoRegolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
eh) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
fi) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazionedal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
gj) le misure di pubblicità del patto di collaborazionepatto, le modalità di documentazione del‐ le delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell’andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodottirisultati prodotti dalla collaborazione fra Cittadini e Comune;
hk) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune comunale nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxxCittadini, finalizzato anche alla la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza inosservanza del presente regolamento e Regolamento o delle clausole del patto;
il) le cause di esclusione di singoli Cittadini per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni beni, e ogni altro effetto rilevante;
jm) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Gestione Condivisa Dei Beni Comuni Urbani
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e ri‐ generazione dei beni comuni urbani.
2. Il contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazionepatto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presentapresenta in base alla natura del bene, può definire al grado di complessità degli interventi concordati e alla durata della collaborazione, definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisacura, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvoltigestione condivisa e rigenerazione, nonché le attività da svolgere a favore della collettività;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
de) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, eccetera) e di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione), ivi compresi i profili di coinvolgimento dei Consigli di Quartiere;
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell'ambito degli accordi di cui al presente regolamento;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli degli interventi di cura cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative assicurative e l’assunzione l'assunzione di responsabilità, responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 16 20 e 17 21 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
eh) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell’accordo;
fi) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazionedal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
gj) le misure di pubblicità del patto di collaborazionepatto, le modalità di documentazione del‐ le delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e valutazione, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodottirisultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
hk) la partecipazione e l’affiancamento l'eventuale affiancamento del personale del Comune comunale nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxxcittadini, finalizzato anche alla la vigilanza sull’andamento sull'andamento della collaborazione, la gestio‐ ne ;
l) le modalità di gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione stessa, privilegiando preliminarmente la composizione bonaria delle controversie stesse, mediante l’inserimento di sanzioni clausole di mediazione/conciliazione;
m) l’applicazione delle penali per l’inosservanza l'inosservanza delle clausole del patto; le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento e o delle clausole del patto;
in) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegnodell'ingegno, la titolarità di eventuali marchi la riconsegna dei beni e beni, ed ogni altro effetto rilevante;
jo) le modalità per l’adeguamento e le eventuali modifiche degli interventi concordati, la riconsegna dei beni ed ogni altro effetto rilevante.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Sulla Collaborazione
Patto di collaborazione. 1. Il patto Patto di collaborazione è lo strumento attraverso con cui il quale i cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è necessario ai fini della Comune e i/le cittadini/e attivi/e concordano modalità, regole, contenuti e tempi per la realizzazione degli interventi di cura, tutela rigenerazione e ri‐ generazione gestione dei beni comuni urbaniin forma condivisa.
2. Il contenuto del patto varia Patto è definito nel percorso di programmazione condivisa e può variare in relazione alla natura del bene comune, alla al grado di complessità del progetto e degli interventi programmati, alla concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazionePatto, avuto riguardo relativamente alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presentapresenta in termini di complessità e durata, può definire definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la della collaborazione persegue e le azioni di cura condivisacura, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvoltirigenerazione e gestione in forma condivisa previste;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
d) gli strumenti per garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del pattoPatto;
de) l'eventuale introduzione, per lo specifico Patto, di strumenti di governo e coordinamento (denominati cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.), nonché di partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del Patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del Patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati raggiunti;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai/alle cittadini/e attivi/e, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie secondo quanto previsto dal Patto;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli/e cittadini/e per inosservanza del presente Regolamento o delle clausole del Patto e le implicazioni inerenti la conclusione della collaborazione;
l) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli degli interventi di cura cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture as‐ sicurative e l’assunzione di responsabilitàassicurative, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 14 e 15 del presente Regolamento;
e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
f) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti;
h) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxx, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
jm) le modalità per l’adeguamento l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Gestione Dei Patti Di Collaborazione
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di curasottoscritto costituisce titolo valido, tutela e ri‐ generazione anche se non in via esclusiva, per l’uso dei beni comuni urbani.che ne sono oggetto e delle dotazioni connesse. Non è ammesso il rinnovo del patto di collaborazione, salvo specifiche e motivate eccezioni, previste dal singolo patto di collaborazione;
2. Il contenuto Nel corso della collaborazione possono aggiungersi ai sottoscrittori originari del patto varia in relazione alla natura nuovi soggetti, allo scopo di potenziare l’efficacia della collaborazione o la sua estensione, eventualmente con la ridefinizione parziale del bene comunepatto, alla complessità del progetto e degli interventi programmati, alla durata della collaborazione.solo con il consenso di tutti i sottoscrittori originari. Rimane fermo l’art. 4 comma 3;
3. Il patto di collaborazionepatto, avuto riguardo alle tenuto conto delle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e gli effetti attesi dal patto;
b) le azioni di cura condivisacura, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvoltigestione condivisa e rigenerazione, con il relativo programma;
bc) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
cd) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, eventualmente anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
e) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani comuni, oggetto del patto;
df) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza e agli ambiti descritti nell’art. 6;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli degli interventi di cura cura, rigenerazione e rigenerazionegestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative assicurative e l’assunzione di responsabilità, secondo quanto previsto dagli articoli 16 artt. 6 e 17 14 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
eh) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria Aler Milano dai cittadini attivi, in conse‐ guenza conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
fi) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generareda Xxxx Xxxxxx;
gl) le misure di monitoraggio e pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodottipatto;
hm) la partecipazione e l’affiancamento eventuale supporto tecnico del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxxdi Xxxx Xxxxxx competente, finalizzato anche alla la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione l’eventuale applicazione di sanzioni penalità per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
in) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per La Partecipazione Degli Cittadini Attivi
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i con cui l’Amministrazione e cittadini attivi concorda‐ no definiscono e concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela rigenerazione e ri‐ generazione gestione dei beni comuni urbaniin forma condivisa.
2. Il contenuto del patto varia può variare in relazione alla natura del bene comune, alla al grado di complessità del progetto e degli interventi programmati, alla concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazionepatto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisacura, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvoltirigenerazione e gestione in forma condivisa e le attività da svolgere a favore della collettività;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
de) l’eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di partecipazione al processo decisionale);
f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei soggetti che prestano attività nell’ambito degli accordi di cui al presente regolamento;
g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli degli interventi di cura cura, rigenerazione e rigenerazionegestione in forma condivisa, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative assicurative e l’assunzione di responsabilità, responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 16 artt. 17 e 17 18 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
eh) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria dai cittadini attivi in conse‐ guenza conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati, da prevedere in base alla complessità degli interventi ed al valore del bene oggetto dell’accordo;
fi) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazionedal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione con i cittadini è potenzialmente in grado di generare;
gj) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti;
h) la partecipazione e l’affiancamento l’eventuale affiancamento del personale del Comune comunale nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxxcittadini, finalizzato anche alla la vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di l’irrogazione delle sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
ik) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni beni, e ogni altro effetto rilevante.
l) le modalità di rivalsa dell’amministrazione nei confronti dei cittadini che dopo la stipula del patto di collaborazione non adempiano, in tutto o in parte, a quanto da esso previsto;
jm) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.
4. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati grazie ad atti di mecenatismo.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Collaborazione
Patto di collaborazione. 1. Il 0.Xx patto di collaborazione è lo strumento attraverso con cui il quale i cittadini attivi concorda‐ no Comune stabilisce tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, tutela e ri‐ generazione dei beni comuni urbani.
2cui al presente regolamento. Il 0.Xx contenuto del patto varia in relazione alla natura del bene comune, alla al grado di complessità del progetto e degli interventi programmati, alla concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazionepatto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire definisce in particolare:
a) gli : a)gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti;
b) la : b)la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
c) le ; c)le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento; d)le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
d) le ; e)le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose cose, in occasione o a causa de‐ gli degli interventi di cura e rigenerazionerecupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture as‐ sicurative assicurative e l’assunzione l'assunzione di responsabilità, responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli arti. 15 e 16 e 17 del presente regolamento, regolamento nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
e) le ; f)le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
f) le ; g)le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazionedal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
g) le 1. Ai cittadini e alle associazioni devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di pubblicità del prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
2. I cittadini o le associazioni sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché le modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione, .
4. Il patto di collaborazione disciplina le modalità eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti;
h) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxx, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna cura dei beni e comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni altro effetto rilevante;
j) le modalità per l’adeguamento e le modifiche degli interventi concordaticaso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Applicazione Sperimentale Del Baratto Amministrativo
Patto di collaborazione. 1. Il patto di collaborazione è lo strumento attraverso il quale i negoziale con cui Comune e cittadini attivi concorda‐ no tutto ciò che è attivi, in attuazione del progetto di collaborazione approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, definiscono le sue modalità di attuazione, le relative azioni di competenza di ciascuna delle parti e ogni altro aspetto necessario ai fini della alla realizzazione degli interventi del progetto di curacollaborazione, tutela al monitoraggio del suo incedere e ri‐ generazione dei beni comuni urbanialla verifica finale sui risultati effettivamente perseguiti.
2. Il Tenuto conto dei principi di differenziazione, proporzionalità e adeguatezza, il contenuto del patto varia è calibrato in relazione alla natura del bene comune, alla al grado di complessità del progetto e degli interventi programmati, alla concordati e della durata della collaborazione.
3. Il patto di collaborazionepatto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, può definire definisce in particolare:
a) gli obiettivi che la collaborazione persegue persegue, gli interventi, le relative azioni funzionali alla loro compiuta attuazione e le azioni modalità generali di cura condivisaesecuzione delle prestazioni dedotte nel patto, specificando i ruoli ed i reciproci impegni dei soggetti coinvoltiivi comprese le eventuali reciproche precauzioni e cautele che, in relazione alle specifiche attività, devono essere assunte;
b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata del‐ la della stessa;
c) il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i limiti di intervento, le modalità di responsabilità;
d) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
de) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
f) le modalità di monitoraggio, rendicontazione e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
g) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati da esso prodotti;
h) l'eventuale affiancamento del personale comunale ai cittadini attivi, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa o a seguito di essa e le sanzioni per l'inosservanza delle clausole del patto da parte di entrambi i contraenti;
i) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini attivi per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
j) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa de‐ gli interventi di cura e rigenerazionedegli interventi, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture as‐ sicurative e l’assunzione di responsabilitàassicurative, secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 17 del presente regolamento, nonché le misure utili a ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 del presente regolamento;
e) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune di Alessandria in conse‐ guenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
f) le forme di sostegno messe a disposizione dall’amministrazione, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare;
g) le misure di pubblicità del patto di collaborazione, le modalità di documentazione del‐ le azioni realizzate, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risul‐ tati prodotti;
h) la partecipazione e l’affiancamento del personale del Comune nei confronti dei citta‐ xxxx xxxxxx, finalizzato anche alla vigilanza sull’andamento della collaborazione, la gestio‐ ne delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l’irroga‐ zione di sanzioni per l’inosservanza del presente regolamento e delle clausole del patto;
i) gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell’ingegno, la riconsegna dei beni e ogni altro effetto rilevante;
jk) le modalità per l’adeguamento l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati, a seguito di eventi che sopravvengano o producano effetti successivamente alla stipulazione;
l) gli aspetti inerenti alla preventiva verifica dell’idoneità psico-fisica dei cittadini attivi, l’uso dei dispositivi di prevenzione individuale e le coperture assicurative;
m) il datore di lavoro e l’eventuale preposto secondo la normativa applicabile in materia.
4. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, il patto di collaborazione individua tra di essi un supervisore cui spetta la responsabilità di coordinare gli interventi previsti e di monitorare il rispetto da parte dei cittadini attivi di quanto previsto dal patto.
5. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi di legge sono attuabili con le modalità previste dalla legge e da parte di soggetti in possesso degli specifici requisiti.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Sulla Collaborazione