PENALE. L’Impresa Appaltatrice, per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli Ordini di Servizio (contratti), dovrà rimborsare alla S.A. le relative spese di assistenza tecnica e dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Il ritardo imputabile all’Impresa Aggiudicataria non potrà, comunque, superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità, ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione di una penale pari al massimo consentito, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell’Impresa Aggiudicataria ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verranno dedotti dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. L’Impresa Aggiudicataria non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale appaltante.
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Samples: Contract for Public Works
PENALE. L’Impresa Appaltatrice26.1 Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio da parte del Tesoriere sarà contestata in forma scritta dal Comune al Referente indicato dal Tesoriere al momento della sottoscrizione del contratto.
26.2 Il Referente dovrà far pervenire entro i 10 giorni solari dalla ricezione della contestazione, per le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavoriComune applicherà le penali previste nella presente convenzione.
26.3 Fatto salvo quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. 267/2000, in nel caso di ritardi parziali mancato rispetto ai tempi stabiliti in singoli Ordini di Servizio (contratti)da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, dovrà rimborsare alla S.A. le relative spese di assistenza tecnica e dovrà sottostare ad tempi, ed ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1 compresa fra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 200,00/giorno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Il ritardo imputabile all’Impresa Aggiudicataria non potràciascuna violazione; la penale è commisurata, comunquead insindacabile valutazione dell'Ente, superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contrattoalla gravità dell'inadempimento, senza nessuna altra motivazione o formalità, ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione oltre ad eventuale risarcimento danni.
26.4 L’Amministrazione procederà tramite l’invio a mezzo PEC di una penale pari al massimo consentitoapposita contestazione scritta contenente l’importo della sanzione comminata, alla quale il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell’Impresa Aggiudicataria ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. L’ammontare delle spese di assistenza e Tesoriere dovrà far fronte nei dieci giorni successivi alla ricezione della penale verranno dedotti dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. L’Impresa Aggiudicataria non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale appaltantecomunicazione.
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PENALE. L’Impresa AppaltatriceA titolo di penale una somma pari ad € 500,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, per nei seguenti casi: (I) il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavoriMandante non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mandatario, (II) il Mandante comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Mandante l’obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Mandante abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi, il Mandante dovrà corrispondere al Mandatario il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel foglio informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti conformità all’articolo 1382 del Codice civile. SPESE A carico del Mandante in singoli Ordini di Servizio (contratti), dovrà rimborsare alla S.A. le relative via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di assistenza tecnica istruttoria pari ad euro 500,00 e dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita comunque nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno massima indicata nel foglio informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure etc. e connesse alla modalità di ritardo. Il ritardo imputabile all’Impresa Aggiudicataria non potràofferta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, comunque, superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità, ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione di una penale pari al fino all’importo massimo consentito, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell’Impresa Aggiudicataria ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verranno dedotti dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. L’Impresa Aggiudicataria non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale appaltanteindicato nel foglio informativo.
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Samples: Mediation Agreement
PENALE. L’Impresa Appaltatrice, per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, in 1. In caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli Ordini di Servizio (contratti)ritardo negli obblighi facenti capo al Tesoriere previsti nella presente convenzione, dovrà rimborsare alla S.A. le relative spese di assistenza tecnica e dovrà sottostare ad salvo il risarcimento del maggior danno, verrà applicata giornalmente una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1 da 500,00 a 1.500,00 euro in base all’entità del danno.
2. L’inadempimento dovrà essere contestato formalmente, anche via fax o per mille dell’importo contrattuale posta elettronica certificata, entro 30 giorni dall’accertamento del danno.
3. Il Tesoriere ha tempo 10 giorni per ogni trasmettere all’Ente eventuali memorie a discarico.
4. In caso di inadempimento agli obblighi facenti capo al Tesoriere previsti nella presente convenzione, salvo il risarcimento del maggior danno, verrà applicata, a titolo di penale, dopo apposito richiamo effettuato con le modalità di cui al precedente comma 2, la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00).
5. Il Tesoriere, nella persona del Referente, individuato ai sensi dell’articolo 29 della presente convenzione, ha tempo 5 (cinque) giorni dalla ricezione per fare pervenire all’Ente eventuali memorie a discarico.
6. Qualora le memorie a discarico non risultino accoglibili a giudizio dell’Ente o non pervenga risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, l’Ente provvederà ad applicare la penale di cui ai commi 1 e 4 dal giorno di ritardoricezione da parte del Tesoriere.
7. Il ritardo imputabile all’Impresa Aggiudicataria non potràIn caso di ripetute violazioni degli obblighi contrattuali regolarmente contestate dall’Ente, comunque, superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà quest’ultimo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità, ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione di una penale pari al massimo consentito, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure di procedere alla risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell’Impresa Aggiudicataria ai sensi dell’art.108 all’affidamento all’Istituto utilmente collocato in graduatoria.
8. In caso di ritardato pagamento da addebitare esclusivamente a responsabilità del DLgs 50/16. L’ammontare delle spese Tesoriere, oltre alle penali sopra indicate saranno posti a completo carico del Tesoriere gli interessi di assistenza e della penale verranno dedotti dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. L’Impresa Aggiudicataria non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale appaltantemora eventualmente richiesti dal beneficiario.
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Samples: Treasury Management Agreement