PENALE Clausole campione

PENALE. A titolo di penale una somma pari a Euro 1.000 (mille), nei seguenti casi - errate informazioni fornite al Mediatore Creditizio circa le garanzie reali e personali offerte, ovvero impossibilità di loro acquisizione imputabile al Cliente; - consegna al Mediatore di documentazione falsa e/o contraffatta; - falsa dichiarazione in merito alla sottoscrizione di precedenti contratti di mediazione creditizia; - violazione del patto di esclusiva
PENALE. 30.1 Fatto salvo quanto disposto dall’art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, nel caso di mancato rispetto da parte del Tesoriere della normativa vigente e delle modalità, tempi e ogni altro obbligo contrattuale previsto dalla presente convenzione, sarà applicata una penale da €. 100.00 ad €. 5.000,00 a violazione oltre all’eventuale risarcimento dei danni subiti dall’Ente. 30.2 Ogni violazione alle modalità pattuite di svolgimento del servizio è contestata in forma scritta dall’Ente al Tesoriere. 30.3 Il Tesoriere deve far pervenire, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente detto termine oppure nel caso in cui le controdeduzioni non siano accolte, l’Ente applica le penali previste.
PENALE. Per il mancato raggiungimento, nei tempi stabiliti, dell’importo competente alle lavorazioni di cui all’ultimo capoverso del precedente art. 8, sarà applicata una penale giornaliera dello 3,00 (da 0,03 a 0,1%) sull’importo netto competente alle lavorazioni considerate.
PENALE. A titolo di penale una somma pari al 50,00% del compenso di mediazione fino ad un massimo di € 500,00 fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (i) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. SPESE A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo. Eventuali spese documentate aggiuntive che dovessero maturare successivamente alla sottoscrizione del presente contratto verranno comunicate al Cliente prima della finalizzazione del finanziamento e saranno conteggiate nell’importo totale a carico del Cliente, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo. Per il prodotto cessione del quinto dello stipendio (CQS), cessione del quinto della pensione (CQP), delega di pagamento (DEL) ed anticipo del trattamento di fine servizio (TFS) nessuna spesa accessoria sarà posta a carico del Cliente.
PENALE. L’Impresa Appaltatrice, per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori, in caso di ritardi parziali rispetto ai tempi stabiliti in singoli Ordini di Servizio (contratti), dovrà rimborsare alla S.A. le relative spese di assistenza tecnica e dovrà sottostare ad una penale pecuniaria stabilita nella misura dell’1 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. Il ritardo imputabile all’Impresa Aggiudicataria non potrà, comunque, superare i 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi; in tal caso la S.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza nessuna altra motivazione o formalità, ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. La penale, complessivamente, non potrà essere superiore al 10% dell’ammontare netto contrattuale e, qualora il ritardo nell’adempimento comporti l’applicazione di una penale pari al massimo consentito, il Responsabile Unico del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure di risoluzione del contratto per grave negligenza e grave ritardo dell’Impresa Aggiudicataria ai sensi dell’art.108 del DLgs 50/16. L’ammontare delle spese di assistenza e della penale verranno dedotti dall’importo contrattualmente fissato ancora dovuto o trattenuti dalla cauzione. Non saranno riconosciute sospensioni dovute a condizioni climatico-metereologiche che rientrano nella normalità per i luoghi in cui sarà impiantato il cantiere. L’Impresa Aggiudicataria non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l’Amministrazione Comunale appaltante.
PENALE. A titolo di penale una somma pari al 3% calcolata sull’import deliberato, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, nei seguenti casi: (i) il Cliente non comunichi o non consegni i Dati richiesti dal Mediatore, (i) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (i) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto, (i) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (i) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore. In tali casi il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute e una penale nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del codice civile. SPESE A carico del Cliente in via esclusiva indipendentemente dalla conclusione del contratto: spese di istruttoria nella misura massima indicata nel Foglio Informativo, le spese documentate relative a servizi postali, bolli, visure ecc. e connesse alla modalità di offerta fuori sede o all’utilizzazione di tecniche di comunicazione a distanza, fino all’importo massimo indicato nel Foglio Informativo.
PENALE. 1. Ove nei contratti venga previsto, quale elemento accidentale del negozio, il pagamento di una penale a carico della controparte che si rende responsabile di inadempimento, negligenze o ritardi, si dovrà sempre prevedere di fare salvi i maggiori danni che dovessero derivare all’A.P.S.P. a causa dell’inadempimento stesso.
PENALE. Il Cliente dovrà corrispondere al Mediatore il rimborso di tutte le spese da questo sostenute, nei seguenti casi: (I) il Cliente non comunichi o non consegni i dati richiesti dal Mediatore, (II) il Cliente comunichi o consegni dati falsi, contraffatti o incompleti, (III) venga violato da parte del Cliente l’obbligo di esclusiva ove previsto dal Contratto di Mediazione o rinunciato prima della scadenza del contratto di mediazione, nel caso di contratto irrevocabile, (IV) il Cliente abbia falsamente dichiarato di non aver in corso alcun altro contratto di mediazione creditizia o (V) abbia rinunciato al finanziamento prima del completamento dell’iter d’approvazione da parte dell’Istituto di credito o finanziatore, oltre al risarcimento del danno ulteriore, in conformità all’articolo 1382 del Codice civile.
PENALE. In caso di divulgazione delle Informazioni Riservate da parte della Società e/o di violazioni relative al presente Accordo di Riservatezza imputabili alla Società (o commesse e/o imputabili a soggetti terzi in rapporto o connessione con la Società), quest’ultima si obbliga sin d’ora a corrispondere a GCA una somma a titolo penale quantificata in € 20.000,00 per ogni violazione contestata, fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno ulteriore. La Società dichiara di ritenere la penale convenuta equa e congrua.
PENALE. Qualora la fornitura non sia approntata e consegnata, in tutto o in parte, entro il termine di cui al precedente art. 6, la Società applicherà una penale sul valore dei mezzi non consegnati o consegnati in ritardo. Il valore di tale penale non potrà superare il 2% (due per cento), per ogni decade di ritardo, del valore dei mezzi consegnati in ritardo. Nel caso di ritardo eccedente i 45 gg dalla data di scadenza della consegna la Società avrà diritto, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere l’adempimento della fornitura, anche in ritardo, applicando la penale, come indicato in precedenza, sul valore dei mezzi non consegnati ovvero di risolvere il contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva la penale ed i maggiori danni, derivanti dal mancato adempimento del contratto, che resteranno a totale carico dell’impresa aggiudicataria. Il ritiro dei mezzi in permuta parziale sarà a totale carico della ditta aggiudicataria e dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta fornitura. Qualora tale ritiro, in tutto o in parte, non dovesse essere effettuato entro il termine previsto, AMAP S.p.A. applicherà una penale pari ad € 10,00 per ogni giorno di ritardo e per ogni mezzo, nel ritiro degli stessi.