PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a: 1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua; 2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti; 3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori; 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge; 5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti; 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore Nel caso in cui l’intervento non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’operaavvenga entro i TMI sopra indicati o entro la diversa tempistica concordata tra i Sistemi Collettivi e l’Iscritto, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1) il ritardo nell’apprestamento ma con l’espressa esclusione del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattualesui “giri periodici” –- quest’ultimo avrà diritto alle penali, nei confronti del Sistema Collettivo, fin d’ora quantificate come riportato qui sotto, l’applicazione delle quali è regolata ai sensi della Convenzione Operativa: Xxxxxx lavorativi di apertura di ritardo nell’effettuazione del servizio Quantificazione Penale EURO, per ogni giorno di ritardo naturale (questi valori non sono assoggettati ad imposizione fiscale) Le suddette penali sono satisfattive, cumulative e consecutivo sono applicate fino ad un ritardo massimo pari a 5 giorni lavorativi di apertura del Centro di Raccolta: pertanto, a titolo di esempio, un ritardo di 3 giorni comporta una penale di 420 euro, un ritardo di 5 o più giorni comporta una penale di 900 euro. Qualora il servizio non giustificatosia effettuato entro il suddetto TMI l’Iscritto, fatto salvo al termine del periodo di ritardo pari al 50% del TMI (quindi oltre la data ultima di ritiro + 50% del TMI), avrà il diritto dell’Università di gestire in proprio il carico, previa notifica scritta al risarcimento Sistema Collettivo di riferimento e dandone comunicazione al Centro di Coordinamento; l’Iscritto addebiterà tutti i costi sostenuti per tale attività straordinaria, purché siano costi documentati e allineati a valori di mercato, a seguito dell’emissione di regolare fattura. Il Centro di Coordinamento mette a disposizione l’elenco degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contrattoimpianti accreditati dei quali l’Iscritto potrà avvalersi.
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Samples: Condizioni Generali Di Ritiro, Condizioni Generali Di Ritiro
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’operaFerme restando le altre forme di responsabilità e fatta salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno, attribuendone la causal'appaltatore è passibile di penalità (art. 1382 c.c.) da applicarsi da parte della Committente nei seguenti casi: Qualora intervenissero ritardi nella consegna, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica sarà applicata una penale pari all’1 nella misura di € 300,00 (unotrecento/00) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo; Qualora il ritardo naturale ecceda i 30 giorni solari, oltre i termini precedentemente specificati, la Committente sarà comunque libera di risolvere automaticamente il contratto ai sensi dell’art.1456 c.c., di pieno diritto e consecutivo non giustificatosenza formalità di sorta, fatto salvo il incamerando la cauzione, e di procedere all'acquisizione di altra analoga fornitura in danno della Ditta Aggiudicataria, con diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. ; Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattualesi renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del mezzo consegnato, l’Università avvia la procedura per non sanate entro i tempi previsti negli articoli del presente CSA (qualora le suddette non comportino la risoluzione del contratto ai sensi dell’artcontratto) sarà applicata una penale del 3% dell'importo della fornitura; I fatti di forza maggiore che prevedibilmente possono produrre ritardi nell'esecuzione della fornitura devono essere, dal Fornitore, tempestivamente comunicati alla Committente. 17 Sono considerati cause di forza maggiore soltanto gli eventi meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione o rendano impossibili i trasporti. Gli eventuali giorni di ritardo derivanti da cause di forza maggiore costituiscono oggetto di franchigia agli effetti della determinazione dei termini di consegna e dell'eventuale applicazione di penalità. Ai fini della penale si considera come non avvenuta la consegna dei veicoli rifiutati in sede della verifica tecnica di conformità. Nel caso in cui in sede di verifica di conformità definitiva siano riscontrate difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a quelle contenute nel presente documento e offerte dall’Appaltatore in sede di offerta, è data facoltà alla ditta Fornitrice di modificare, a propria cura e spese, il veicolo fornito per renderlo conforme e sottoporlo ad ulteriori verifiche di conformità, che saranno effettuate soltanto dopo l'adeguamento. Se l'esito delle successive verifiche di conformità è positivo tra: Il 5° giorno ed il successivo 10° giorno compresi dall'esito della 1° verifica di conformità negativa, la Committente si riserva di applicare una penale pari allo 0,2% dell'importo della fornitura e per ogni giorno; Il 11° giorno e il successivo 15° giorno compresi dall'esito della 1° verifica di conformità negativa, la Committente si riserva di applicare una penale pari all’1% dell'importo della fornitura e per ogni giorno. Le penalità addebitabili in caso di non rispetto delle clausole inerenti alla manutenzione del mezzo oggetto del presente Schema Capitolato Speciali di contratto.Appalto sono le seguenti: Per ritardi nei tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che non comportino il fermo operativo della macchina – penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo; Ritardi nei tempi di intervento per la manutenzione ordinaria e/o riparazioni che comportino un fermo operativo della macchina – penale pari ad Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
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Samples: Noleggio a Lungo Termine, Full Service Di Mezzi Meccanici
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale%, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del risolve il contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) sull’importo contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
e) nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del D.P.R. 207/2010. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1f) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2g) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3h) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4i) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge;
5j) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6k) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; . Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale%, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del risolve il contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Universitàdella Fondazione, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università alla Fondazione il ritardo ascrivibile a queste tali ditte o imprese, affinché l’Università la Fondazione stessa possa farne contestazione. In ogni caso, caso l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dell’opera dovuto a:
1) : - il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione ; - l’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione ; - l’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore all’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei di lavori;
4) ; - il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al del subappalto che l’Università la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
5) ; - il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) ; - il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema contratto; - l’eventuale approvazione di Contratto; varianti migliorative approvate. Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica applica, ai sensi dell’art. 113-bis co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università della Fondazione al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o e dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dovuto a:
1) il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori;
4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al subappalto che l’Università deve effettuare entro il termine di legge;
5) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto; Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica una penale pari all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
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Samples: Contratto Di Appalto
PENALI PER IL RITARDO. L’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’ultimazione dell’opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell’Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all’Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché affinchè l’Università stessa possa farne contestazione. In ogni caso, caso l’Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell’inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell’ultimazione dell’opera, dell’opera dovuto a:
1) il : - Il ritardo nell’apprestamento del cantiere e nell’allacciamento per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
2) l’esecuzione ; - L’eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
3) l’elaborazione ; - L’eventuale elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall’Appaltatore all’Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d’opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei di lavori;
4) il ; - Il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell’approvazione al del subappalto che l’Università la Stazione Appaltante deve effettuare entro il termine di legge;
5) il ; - Il tempo necessario per l’esecuzione di d prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
6) il ; - Il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l’espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell’Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contrattocontratto; - L’eventuale approvazione di varianti migliorative approvate. Nel caso di ritardo nell’ultimazione dell’opera si applica applica, ai sensi dell’art. 113-bis co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016, una penale pari parti all’1 (uno) per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell’Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La penale è dedotta dall’importo degli acconti o e dello stato finale. Qualora l’importo delle penali superi il 10% dell’importo contrattuale, l’Università avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 17 del presente Schema di contratto.
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Samples: Contract for Works