CONTABILITA’ DEI LAVORI. La contabilizzazione dei lavori avverrà sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio tra la Direzione Lavori e il Direttore Tecnico ai sensi dell’articolo 185 del DPR 207/2010. L’Appaltatore provvederà ad inviare tramite e-mail o fax alla Direzione Lavori, settimanalmente, nel giorno che sarà concordato con la Direzione Lavori, la contabilità degli interventi chiusi nella settimana immediatamente precedente. L’Appaltatore dovrà inserire la propria proposta di contabilità a consuntivo all’interno del programma di gestione degli interventi di manutenzione “Nettare”. La contabilità inserita verrà verificata dalla Direzione Lavori e sarà definitiva solo dopo l’accettazione. Le voci di prezziario e le quantità di ogni ordine contenuto nel file, saranno verificate dalla Direzione lavori. La verifica della contabilità potrà avvenire anche sulla base di sopralluoghi congiunti. Gli ordini contabilizzati, una volta sottoscritti dalle parti, sono immodificabili. Gli interventi che rientreranno nella categoria “standard” saranno contabilizzati come opere compiute, sulla base delle relative voci dell’elenco prezzi contrattuale. Agli interventi che rientreranno nella categoria “urgenza/emergenza”, ovvero svolte nelle giornate festive o in orario notturno, all’Appaltatore sarà riconosciuto un diritto di chiamata pari a € 50,00 e un incremento del 20 % da applicarsi in sede di contabilità alle voci dell’elenco prezzi contrattuale. Per la quantificazione economica di interventi non riconducibili a voci di elenco prezzi, si procederà moltiplicando il costo orario contrattuale della manodopera per il tempo di intervento documentato dall’Appaltatore secondo la procedura di cui all’art. 4.2. A questo prodotto sarà aggiunto il costo del materiale (costo unitario ribassato, rilevato dall’elenco prezzi contrattuale - parte “forniture”), moltiplicato per la quantità. Per quanto concerne gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, verranno liquidati mediante l’applicazione dei prezzi unitari alle quantità di apprestamenti effettivamente attuati in opera.
CONTABILITA’ DEI LAVORI. La contabilità dei lavori di ogni singolo contratto avverrà “a misura” e sarà eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Ulteriori precisazioni saranno riportate nel capitolato speciale di ogni singolo appalto.
CONTABILITA’ DEI LAVORI. La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l’esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall’art. 179 del D.P.R. 207/2010, applicabili in virtù di quanto previsto all’art. 216 comma 17 del D.Lgs. 50/2016.
CONTABILITA’ DEI LAVORI. I documenti amministrativi e contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono: ∙ il giornale dei lavori; ∙ i libretti di misura dei lavori e delle provviste; ∙ le liste settimanali; ∙ il registro di contabilità; ∙ gli stati di avanzamento lavori; ∙ i certificati di pagamento; ∙ il registro dei pagamenti; ∙ il conto finale. La tenuta di tali documenti dovrà avvenire secondo le disposizioni vigenti all'atto dell'aggiudicazione del- l'appalto.
CONTABILITA’ DEI LAVORI. Per ciascun contratto attuativo, I documenti amministrativi e contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:
CONTABILITA’ DEI LAVORI. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori, ai sensi dell’art.14 del DM 49/18, sono:
a) il giornale dei lavori: è tenuto dal Direttore dei Lavori per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati, l’attrezzatura tecnica impiegata per l’esecuzione dei lavori, l’elenco delle provviste fornite dall’esecutore documentate dalle rispettive fatture quietanzate, nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori; contiene inoltre l’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, nonché gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori, le relazioni indirizzate al RUP, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. Il Direttore dei Lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.
b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste: sono compilati dal direttore dei lavori che esegue la misurazione e classificazione delle lavorazioni; il Direttore dei Lavori cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’esecutore o dal tecnico dell’esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori è tenuto ad accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Inoltre, in caso di lavori a corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore dei Lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, i...
CONTABILITA’ DEI LAVORI. 1. I documenti amministrativo ‐ contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore sono quelli di seguito indicati:
CONTABILITA’ DEI LAVORI. Per lo scopo, la forma, la tenuta ed i termini della contabilità dei lavori valgono tutte le disposizione contenute agli articoli 13, 14 e 15 del D.M. n° 49 in data 7 marzo 2018..
CONTABILITA’ DEI LAVORI. ART. B.14 -
CONTABILITA’ DEI LAVORI. La contabilità dei lavori a misura è eseguita attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'esecutore del contratto rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o i brogliacci suddetti. Per eventuali categorie di lavori da contabilizzare in economia, non si da luogo a una valutazione a misura, ma si procede secondo le speciali disposizioni dettate dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010. Nel caso siano presenti categorie di lavoro valutate nell'elenco prezzi a corpo, la contabilizzazione sarà eseguita applicando quote percentuali progressive sul prezzo esposto in elenco, al netto del ribasso d'asta, in rapporto al lavoro eseguito. Le quote percentuali delle lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, il quale può controllarne l'attendibilità anche attraverso un riscontro con il computo metrico, che, in ogni caso, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.