Penalizzazioni. Al Gestore, che non fornisca adeguate giustificazioni e motivazioni, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo: 1. in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti nel Piano d’Ambito; 2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di Servizio previsti nel Disciplinare tecnico; 3. in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul Servizio previsti nel Disciplinare tecnico, alle scadenze e nei formati previsti; 4. in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida. Relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al Gestore è applicata una penalizzazione così determinata: - per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento; - per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà quella prevista nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo nel piano finanziario relativo all’intervento stesso. Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%. La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula: DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X) Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito. Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 24 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni. Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di Servizio di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euro. Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo . In caso di inerzia di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino ad un massimo di 5000 euro, a giudizio insindacabile dell’Agenzia in rapporto alla gravità della carenza o disfunzione Le Parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma. La Parte inadempiente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni e motivazioni addotte dal Gestore. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di penali, si procederà in conformità all’ art. 27 (Clausola compromissoria).
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Gestione Rifiuti Urbani
Penalizzazioni. Al GestoreIn caso di inosservanza delle disposizioni previste nella convenzione e relativi allegati per lo svolgimento dei servizi, che non fornisca adeguate giustificazioni o di comportamento omissivo o commissivo del Gestore suscettibile di pregiudicare la continuità e motivazionila qualità dei servizi ed il raggiungimento degli obiettivi o di cagionare un danno all’Agenzia, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:agli Enti locali associati, o ai soggetti proprietari degli asset, l’Agenzia stessa trasmetterà al Gestore formale lettera di contestazione e, se del caso, all’addebito di penali commisurate alla gravità dell’inosservanza ed al danno eventualmente subito dall’Agenzia e dagli Enti locali associati.
1. in caso mancato rispetto dei tempi di mancata realizzazione attuazione degli interventi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti nel Piano d’Ambitooperativi previsti dal Piano, con franchigia di € 6.000.000 per il primo triennio, secondo le modalità di cui al predetto Disciplinare;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi degli standard di Servizio previsti nel Disciplinare tecnicocui all’art. 21 della presente Convenzione;
3. in caso omessa o ritardata comunicazione delle varianti al programma degli interventi o al modello gestionale di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul Servizio previsti nel Disciplinare tecnico, alle scadenze e nei formati previsticui all'art. 23 della presente Convenzione;
4. in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione omessa o ritardata comunicazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida. Relativamente alla realizzazione degli interventi dati sul servizio di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al Gestore è applicata una penalizzazione così determinata: - per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento; - per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà quella prevista nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo nel piano finanziario relativo all’intervento stessoall’art. Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%. La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula: DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X) Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito. Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 24 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza 25 della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni;
5. Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di Servizio mancata trasmissione della documentazione di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euroagli artt. Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo 28 e 37. In caso di inerzia accertamento degli inadempimenti di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino sopra, l’Agenzia, dopo regolare diffida ad adempiere entro un massimo congruo termine, applica la penalità prevista dal Disciplinare Tecnico per l’anno in cui l’inadempienza si è verificata. A tal fine l’Agenzia provvede all’immediata escussione della garanzia prestata dal Gestore ai sensi dell’art. 37. E’ comunque fatta salva la possibilità dell’Agenzia di 5000 euro, a giudizio insindacabile dell’Agenzia in rapporto alla gravità della carenza o disfunzione Le Parti si impegnano, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma. La Parte inadempiente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della diffida agire per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibileottenere il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui alla Parte IV del Disciplinare tecnico, ad eccezione di quanto previsto per gli indicatori di qualità dell’acqua erogata e depurata e all’indicatore relativo ai precedenti commi reclami, non saranno applicate nel primo anno di gestione, che verrà considerato come periodo di monitoraggio e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto validazione degli indicatori e dei livelli di penalizzazione ad essi associati. La somma delle giustificazioni penali relative alle parti IV e motivazioni addotte dal Gestore. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di penali, si procederà in conformità all’ art. 27 (Clausola compromissoria)VI del Disciplinare tecnico non potrà comunque superare il 2 % del fatturato annuo.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato
Penalizzazioni. Al Gestore, che non fornisca adeguate giustificazioni e motivazioni, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:
1. in In caso di mancata realizzazione conferimento in discarica di rifiuti provenienti da conferimento da parte degli interventi strutturali utenti da raccolta differenziata (mancato conferimento al trattamento dei rifiuti organici raccolti e mancato conferimento a recupero di rifiuti secchi riciclabili), il Consorzio potrà applicare all’Impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 50.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Consorzio. Resta comunque salva la facoltà del Consorzio di procedere alla risoluzione del Contratto nel caso del ripetersi di tale inadempienza, come previsto dall’art. 36. In caso di inadempienza agli altri obblighi contrattuali assunti (compresi quelli previsti all’art. 23), il Consorzio potrà applicare all’Impresa appaltatrice sanzioni amministrative da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00, mediante provvedimento a firma del responsabile individuato dal Consorzio. Resta comunque a carico dell’Impresa appaltatrice, a propria cura e spese, l’obbligo di ovviare al disservizio rilevato nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il giorno successivo a quello di contestazione dell’infrazione. L'applicazione sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza anche a mezzo fax e/o posta elettronica, alla quale l’Impresa appaltatrice avrà la facoltà di presentare contro deduzioni entro i tempi quindici giorni dalla notifica della contestazione. Le eventuali giustificazioni dell’Impresa appaltatrice saranno opportunamente valutate e nei modi prescritti nel Piano d’Ambito;considerate per l'eventuale applicazione della penalità, da notificarsi mediante fax e/o posta elettronica al domicilio dell’Impresa appaltatrice. L'ammontare delle sanzioni sarà trattenuto sul primo rateo di pagamento in scadenza. In caso di recidiva le sanzioni saranno raddoppiate.
2. Per i servizi di raccolta rifiuti, raccolta differenziata, pulizia del suolo pubblico sia manuale che meccanizzata, il Consorzio, in caso di mancato raggiungimento svolgimento anche di singole fasi del programma di servizio quali per esempio la mancata raccolta dei livelli minimi sacchetti, la raccolta indifferenziata dei rifiuti differenziati, la mancata vuotatura dei contenitori stradali e di Servizio previsti nel Disciplinare tecnico;
3. in caso quelli della piazzola, la mancata vuotatura dei cestini stradali, il mancato spazzamento manuale o meccanizzato di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul Servizio previsti nel Disciplinare tecnicouna via o di un’area pubblica, alle scadenze detrarrà, previa contestazione telefonica e nei formati previsti;
4. in caso conferma scritta inviata dal responsabile individuato dal Consorzio tramite fax e/o posta elettronica, la somma da un minimo di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida. Relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al Gestore è applicata una penalizzazione così determinata: - per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento; - per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà quella prevista nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo nel piano finanziario relativo all’intervento stesso. Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%. La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula: DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X) Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito. Il deposito cauzionale di cui al precedente art. 24 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni. Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di Servizio di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euro. Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo . In caso di inerzia di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino € 100,00 ad un massimo di 5000 euro€ 500,00 per ogni contestazione, a giudizio insindacabile dell’Agenzia meno che il fatto non costituisca una inadempienza di gravità sufficiente per applicare le penali previste dal presente articolo al punto precedente. La stessa sanzione pecuniaria sarà applicata in rapporto alla gravità occasione della carenza mancata o disfunzione ritardata presentazione delle relazioni periodiche e dei programmi di lavoro specificati nel Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3). La somma sarà direttamente trattenuta sul primo rateo di pagamento in scadenza.
3. Le Parti si impegnanosuddette sanzioni verranno inoltre applicate all’Impresa appaltatrice anche per le irregolarità commesse dal personale dipendente dell'Impresa stessa, qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione nonché per lo scorretto comportamento verso il pubblico e per indisciplina nello svolgimento delle mansioni, purché debitamente documentate.
4. Per il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata come indicati dall’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto (Allegato 3) e/o alle disposizioni dichiarati dall’Impresa appaltatrice nel Progetto offerta (Allegato 5), saranno a carico, a propria cura e spese, dell’Impresa appaltatrice stessa tutti gli oneri di legge in materiasmaltimento conseguenti, ad intimare formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano ecotassa compresa, e quindi l’Impresa appaltatrice non potrà pretendere adeguamenti del corrispettivo o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma. La Parte inadempiente ha 30 giorni altri rimborsi di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni e motivazioni addotte dal Gestore. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di penali, si procederà in conformità all’ art. 27 (Clausola compromissoria)qualunque tipo.
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Penalizzazioni. Al Gestore, che non fornisca senza adeguate giustificazioni e motivazioni, saranno applicate le penalizzazioni previste dal presente articolo:
1. in caso di mancata realizzazione degli interventi strutturali entro i tempi e nei modi prescritti nel Piano d’Ambito;
2. in caso di mancato raggiungimento dei livelli minimi di Servizio servizio previsti nel Disciplinare tecnicoTecnico;
3. in caso di mancata comunicazione all’Agenzia dei dati sul Servizio servizio previsti nel Disciplinare tecnicoTecnico, alle scadenze e nei formati previsti;
4. in caso di inerzia nei confronti di segnalazioni operate dall’Agenzia circa carenze e disfunzioni nelle modalità di erogazione dei servizi, decorso inutilmente il termine fissato con apposita diffida. Relativamente alla realizzazione degli interventi di cui al punto 1, per ciascuno di essi, non realizzato o realizzato solo parzialmente, al Gestore è applicata gestore sono applicate una decurtazione tariffaria ed una penalizzazione così determinatadeterminate sulla base delle quote di ammortamento e di remunerazione del capitale investito godute dal Gestore mediante la riscossione della tariffa, secondo le seguenti misure: - per la quota relativa all’ammortamento, si applicherà il coefficiente medio annuo del Piano di Ambito sul capitale investito previsto, opportunamente ridotto in proporzione della frazione di mancata realizzazione dell’intervento; - per la quota della remunerazione del capitale investito, si applicherà quella prevista nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo nel piano finanziario relativo all’intervento stessoil coefficiente del 7% l’anno sullo stesso capitale, ridotto come al punto precedente. Sarà aggiunta una quota di penalizzazione sull’entità della decurtazione, come sopra determinata, incrementando la decurtazione stessa del 5%. La decurtazione tariffaria e la relativa penalizzazione saranno stimate secondo la seguente formula: DET = Σ Yi(Ai + Ri)(1 + 5%)(1+X) - DET = detrazione da applicare alla tariffa da revisionare relativamente alla mancata realizzazione degli interventi strutturali; - i = numero progressivo intervento strutturale; - Yi = % di intervento strutturale non realizzato nell’ anno oggetto di controllo; (ovvero rapporto tra investimenti realmente realizzati nel settore e quelli previsti nel Piano d’Ambito) - Ai+Ri = ammortamento medio e remunerazione del capitale investito previsti nel primo anno per la realizzazione dell’intervento i-esimo, così come risultanti nel Piano di Ambito; - X = tasso % di inflazione programmata . Tale valore (DET) sarà ridotto a zero nel caso in cui il Gestore realizzi completamente gli interventi previsti nel Piano d’Ambito. Il deposito cauzionale di cui al precedente artArt. 24 28 dovrà rimanere valido per almeno 10 mesi oltre il termine di scadenza della presente Convenzione, onde poter garantire all’Agenzia la verifica e la eventuale applicazione di tali sanzioni. Relativamente alla verifica del raggiungimento dei livelli di Servizio servizio di cui al punto 2, per ciascuno di essi non raggiunto o raggiunto solo parzialmente, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 500 euro. Per ogni mancata comunicazione di cui al punto 3 al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 250 euro per ogni giorno di ritardo . In caso di inerzia di cui al punto 4 verrà applicata una penalizzazione fino ad un massimo di 5000 5.000 euro, a giudizio insindacabile dell’Agenzia in rapporto alla gravità della carenza o disfunzione disfunzione. Inoltre, nel caso di inottemperanza nella redazione ed attuazione dei documenti di cui ai precedenti artt.19, 20, 21, 22, al Gestore verrà applicata una penalizzazione di 100 euro per ogni giorno di ritardo non adeguatamente giustificato. Le Parti parti si impegnanoimpegnano , qualora una non ottemperasse agli obblighi assunti in relazione alla presente convenzione e/o alle disposizioni di legge in materia, ad intimare intimarle formale diffida tramite lettera raccomandata da recapitarsi a mano o a mezzo del servizio postale ovvero a mezzo telegramma. La Parte parte inadempiente ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della diffida per fornire adeguate giustificazioni, fatto salvo l’obbligo di sanare le situazioni di inadempienza nel più breve tempo possibile. Le penali potranno essere applicate solo a conclusione del procedimento di cui ai precedenti commi e la relativa decisione dovrà essere motivata tenendo conto delle giustificazioni e motivazioni addotte dal Gestore. In ogni caso, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’applicazione di penali, si procederà in conformità all’ art. 27 al successivo Art.33 (Clausola compromissoria)) .
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