Permessi e recuperi. Alla lavoratrice ed al lavoratore, fatte salve l’esigenze di servizio, possono essere concessi dall’Ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 (quattro) giornate di cui all’Art. 46 (Ferie) del presente CCNL,. Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice ed al lavoratoreIl dipendente può assentarsi dal lavoro, fatte salve l’esigenze di servizio, possono essere concessi dall’Entesu valutazione del responsabile della struttura operativa, per particolari esigenze personalibrevi periodi, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un nel limite massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuitidell’anno, pari per particolari esigenze personali ed a 4 (quattro) giornate di cui all’Art. 46 (Ferie) del presente CCNL,domanda; tali assenze non possono avere durata inferiore ad 1 ora o superiore a metà dell’orario giornaliero. Entro i due mesi successivi il mese successivo a quello della di fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore dipendente è tenuta/o tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni soluzioni, in relazione alle esigenze di servizioservizio e previa valutazione della Direzione. Nei casi in cui cui, per eccezionali motivi del dipendente, non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda l’Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione complessiva spettante alla lavoratrice e al lavoratore dipendente medesimo per il numero di delle ore non recuperate.
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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice ed al lavoratore, fatte salve l’esigenze di servizio, lavoratore possono essere concessi dall’Ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 5 (quattro) cinque giornate di cui all’Artall’art. 46 47 (Ferie) del presente CCNL,. Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore è tenuta/o a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice ed al lavoratore, fatte salve l’esigenze di servizio, lavoratore possono essere concessi dall’Ente, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 6 (quattrosei) giornate di cui all’Artall’art. 46 (Ferie) del presente CCNL,. Entro i due tre mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore è tenutasono tenute/o i a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda l’Ente provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice ed e al lavoratore, fatte salve l’esigenze di servizio, lavoratore possono essere concessi dall’Entedall’azienda, per particolari esigenze esi- genze personali, ed e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 38 ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 (quattro) giornate giorni di cui all’Artall’art. 46 (Ferie) 60 del presente CCNL,contratto. Entro i due 2 mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed e il lavoratore è tenuta/o tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda l’impresa provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione retri- buzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
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Permessi e recuperi. Alla lavoratrice ed al lavoratore, fatte salve l’esigenze di servizio, Al dipendente possono essere concessi dall’Enteconcessi, per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero per un massimo di 36 trentasei ore nel corso dell’anno e comunque dopo aver utilizzato i permessi retribuiti, pari a 4 (quattro) giornate retribuiti di cui all’Artall’art. 46 (Ferie) 64 del presente CCNL,ccnl. Entro i due mesi successivi a quello della fruizione del permesso, la lavoratrice ed il lavoratore dipendente è tenuta/o tenuto a recuperare le ore non lavorate lavo- rate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, l’azienda provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione retri- buzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore per il numero di ore non recuperate.
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