Common use of Permessi sindacali retribuiti Clause in Contracts

Permessi sindacali retribuiti. (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici; b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti. (2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno. (3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) dell'articolo 39 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. (4) Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). (5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all’articolo 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991. (6) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente. (7) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Chiarimento a verbale

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Permessi sindacali retribuiti. (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera lett. a) del primo comma dell'articolo 39 dell'art. 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici; b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti. (2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno. (3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera lett. c) dell'articolo 39 dell'art. 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. (4) Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera lett. b). (5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all’articolo 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991. (6) I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente. (76) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Chiarimento a verbaleverbale I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.

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Permessi sindacali retribuiti. (1) I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 39 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici; b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti. (2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno. (3) I componenti delle rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 39 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. (43) Il diritto riconosciuto al comma 3 2 spetta a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b). (5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all’articolo 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991. (64) I permessi di cui al comma 3 2 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente. (75) Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. Chiarimento a verbaleverbale I permessi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono cumulabili.

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Permessi sindacali retribuiti. (1) . I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera lett. a) del primo comma dell'articolo 39 dell'art. 44 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate: a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici; b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti. (2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno. (3) . I componenti delle rappresentanze Rappresentanze sindacali unitarie di cui alla lettera lett. c) dell'articolo 39 dell'art. 44 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. (4) 3. Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a: a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti; b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti; c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera lett. b). (5) Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all’articolo 24 del CCNL Turismo 30 maggio 1991. (6) 4. I permessi di cui al comma 3 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera lett. a) del comma precedente, i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente. (7) 5. Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al terzo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi Organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacalisindacali. Chiarimento a verbaleI permessi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo sono cumulabili.

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