Common use of Permessi sindacali retribuiti Clause in Contracts

Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10. I permessi sindacali stabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l'espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003.

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Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'artI permessi sindacali retribuiti, ex art. 24 10 del CCNLCCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”, attribuiscono agli eletti nella R.S.U. la Rappresentanza sindacale unitariafacoltà di assentarsi dal posto di lavoro per l’espletamento del loro mandato, ha senza che ciò comporti la perdita della retribuzione. I citati permessi, infatti, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato (art.10, comma 4, del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”) Ai sensi dell’art. 10, comma 3 del menzionato CCNQ 07/08/1998, i permessi sindacali retribuiti, che possono essere giornalieri o orari, spettano oltre che per la partecipazione alle trattative sindacali ed alle riunioni della R.S.U., anche per presenziare a convegni e congressi della stessa natura. E’ utile precisare che all’organismo di rappresentanza unitaria non è riconosciuta la facoltà di fruire dei permessi di cui all’ art.11 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”. Titolare del diritto ad un ai permessi in argomento, nonché del relativo monte ore di amministrazione, è la R.S.U. nella sua interezza, quale organismo sindacale unitario, e non i suoi singoli componenti o le organizzazioni sindacali nelle cui liste sono stati eletti ( art. 9 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi retribuiti calcolato nonché delle altre prerogative sindacali”; nota Aran 27/05/2004 n.4260). La titolarità della menzionata prerogativa sindacale non va confusa, tuttavia, con l’esercizio di fatto della stessa, che spetta ai dirigenti sindacali eletti nella misura R.S.U. (art. 10 del CCNL 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di due ore annue per ciascun dipendenteutilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”; nota Aran 27/05/2004 n.4260). Il E’ comunque competenza esclusiva dell’organismo di rappresentanza unitaria stabilire e gestire l’utilizzo al suo interno dei permessi di pertinenza ( art 9, comma 4 del CCNQ 07/08/1998 “CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”), nonché verificare l’effettiva fruizione della prerogativa da parte dei suoi membri. L’Amministrazione non ha alcun compito circa la ripartizione del monte ore è definito per territorio regionale, cumulando tra i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacalicomponenti della R.S.U., la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per cui distribuzione all’interno avviene su decisione del citato soggetto sindacale ( nota Aran 04/07/2003, n. 5126; pret. Xx Xxxxxxx, decreto, 11/12/1995 ), ma può solo verificare il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XXrispetto dello stesso., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10. I permessi sindacali stabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l'espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003.

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Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 33 del CCNLCcnl, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'artdell’art. 4, comma 2, dell'Accordo perla dell’Accordo per la costituzione delle RSU del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. OOSS firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX.OOSS, ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo all’ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx l’Emilia e a 600 ore per il Sudla Puglia. L'utilizzo L’utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX.OOSS, così come dal regolamento di cui all'ultimo all’ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività all’attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10. I permessi sindacali stabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa per l'espletamento l’espletamento del mandato da parte delle RSU. In caso di costituzione di RSA, o nel caso in cui una delle XX.XX. OOSS firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'artdall’art. 19 28 del CCNLCcnl. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui al primo comma. L'uso L’uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. OOSS firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. OOSS ai sensi dell'artdell’art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995RSU, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie Presidente del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza seggio elettorale indica per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10retribuiti. I permessi sindacali stabiliti retribuiti possono essere usufruiti per: 📫 partecipazione a trattative sindacali; 📫 partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Fatto salvo quanto previsto dal CCN Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, tra A.R.A.N. e XX.XX., del 7/8/1998, le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU per incontri richiesti dall’Azienda, o per partecipazione a Commissioni bilaterali o gruppi di studio promossi dall’Azienda stessa saranno considerate attività di servizio nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa limite dell’orario di lavoro. Il soggetto titolare del permesso avverte il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per l'espletamento motivi di urgenza a 24 ore). Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi ed essenziali previsti dalle normative vigenti. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del mandato da parte delle RSUpermesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. In caso di costituzione di RSApermesso sindacale fruito fuori dall’azienda, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie il dirigente sindacale fa pervenire alla U.O. Amministrazione del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA Personale idonea documentazione attestante la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui propria presenza al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003convegno/congresso/riunione sindacale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 2017

Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995RSU, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie Presidente del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza seggio elettorale indica per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10retribuiti. I permessi sindacali stabiliti retribuiti possono essere usufruiti per: - partecipazione a trattative sindacali; - partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Fatto salvo quanto previsto dal CCN Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, tra A.R.A.N. e XX.XX., del 7/8/1998, le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU per incontri richiesti dall’Azienda, o per partecipazione a Commissioni bilaterali o gruppi di studio promossi dall’Azienda stessa saranno considerate attività di servizio nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa limite dell’orario di lavoro. Il soggetto titolare del permesso avverte il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per l'espletamento motivi di urgenza a 24 ore). Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi ed essenziali previsti dalle normative vigenti. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del mandato da parte delle RSUpermesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. In caso di costituzione di RSApermesso sindacale fruito fuori dall’azienda, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie il dirigente sindacale fa pervenire alla U.O. Amministrazione del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA Personale idonea documentazione attestante la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui propria presenza al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003convegno/congresso/riunione sindacale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 2017

Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i dei permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4R.S.U. è da queste gestito autonomamente, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU nel rispetto del 12/5/1995, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente tetto massimo attribuito (25 minuti e la quota di competenza 30 secondi per ogni organizzazione sindacaledipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato). I componenti la R.S.U. hanno titolo ad usufruire, sulla base del regolamento nei luoghi di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo lavoro, dei permessi sarà comunicato sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessatal’espletamento del loro mandato, o per presenziare a convegni e congressi di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato natura sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, o per la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10propria attività sindacale. I permessi sindacali stabiliti nel presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e possono essere cumulati per l'espletamento periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della R.S.U. eletta. I permessi sindacali R.S.U. possono essere cumulati per periodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre. La verifica dell’effettiva utilizzazione del mandato permesso sindacale da parte delle RSUdel delegato R.S.U. spetta all’O.S. d’appartenenza. In caso di costituzione di RSANell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa. A tale scopo, o nel caso in cui una della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il Dirigente almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, dalle segreterie territoriali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti., varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei se si tratta della quota di permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti di propria competenza o direttamente dai commi 1 e 3 del presente articolomembri della RSU, in caso per la quota di nomina di RSA la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003loro spettanza.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto Per Il Personale Scolastico

Permessi sindacali retribuiti. In applicazione dell'art. 24 del CCNL, la Rappresentanza sindacale unitaria, ha diritto ad un monte ore di permessi retribuiti calcolato Entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti nella misura di due ore annue per ciascun dipendente. Il monte ore è definito per territorio regionale, cumulando i permessi spettanti alle singole unità produttive che ne fanno parte. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'Accordo perla costituzione delle RSU del 12/5/1995RSU, il 30% di questo monte ore è a disposizione delle segreterie nazionali delle XX.XX. firmatarie Presidente del presente contratto, suddiviso in modo paritario. La cooperativa comunicherà alle XX.XX., ad inizio anno, il totale delle ore spettanti complessivamente e la quota di competenza seggio elettorale indica per ogni organizzazione sindacale, sulla base del regolamento di cui all'ultimo comma del presente articolo. L'utilizzo iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sarà comunicato per iscritto al responsabile dell'unità produttiva interessata, di norma con almeno 6 giorni di anticipo. Contestualmente, delegato sindacale e responsabile dell'unità produttiva valuteranno, allo scopo di non creare particolari difficoltà all'attività aziendale, gli effetti dell'assenza del delegato dal lavoro e le eventuali contromisure. Al fine di favorire un adeguato funzionamento del sistema di relazioni sindacali, la cooperativa riconosce un ulteriore monte ore annuo di permessi retribuiti pari a 1.800 ore per l'Xxxxxx e a 600 ore per il Sud. L'utilizzo di questo monte ore dovrà essere richiesto dalle singole XX.XX., così come dal regolamento di cui all'ultimo comma, con almeno 15 giorni di preavviso, e dovrà comunque essere effettuato con modalità tali da non creare particolari difficoltà all'attività aziendale. Inoltre, in considerazione dell'interesse comune a uno sviluppo delle relazioni sindacali anche attraverso i comitati paritetici previsti dal 3° comma del precedente art. 5, la cooperativa metterà a disposizione sino a 200 ore annue totali, non comprensive dei permessi istituiti con i precedenti artt. 9 e 10retribuiti. I permessi sindacali stabiliti retribuiti possono essere usufruiti per: - Partecipazione a trattative sindacali; - Partecipazione ad assemblee RSU e tavoli tecnici; - Partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale. Fatto salvo quanto previsto dal CCN Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, tra A.R.A.N. e XX.XX., del 7/8/1998, le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU per incontri richiesti dall’Azienda, o per partecipazione a Commissioni bilaterali o gruppi di studio promossi dall’Azienda o dalla RSU stessa saranno considerate attività di servizio nel limite dell’orario di lavoro. Il soggetto titolare del permesso avverte il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per motivi di urgenza a 24 ore). In particolare le ore usufruite per incontri su richiesta dell’Azienda non mutano il monte ore a disposizione delle Organizzazioni Sindacali e/o RSU. L’Azienda predisporrà un apposito codice entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente articolo costituiscono quanto complessivamente dovuto dalla cooperativa accordo per l'espletamento la contabilizzazione delle ore usufruite all’interno dell’Azienda per riunioni/ assemblee per riunioni indette dalle Organizzazioni sindacali e /o RSU. Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi ed essenziali previsti dalle normative vigenti. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del mandato da parte delle RSUpermesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. In caso di costituzione di RSApermesso sindacale fruito fuori dall’azienda, o nel caso in cui una delle XX.XX. firmatarie il dirigente sindacale fa pervenire alla U.O. Amministrazione del presente contratto integrativo aziendale disconosca le RSU esistenti, varranno solo i diritti sindacali stabiliti dall'art. 19 del CCNL. Fermo restando che il totale dei permessi sindacali non potrà superare quelli stabiliti dai commi 1 e 3 del presente articolo, in caso di nomina di RSA Personale idonea documentazione attestante la differenza tra le ore altrimenti spettanti alle RSU e le ore spettanti alle RSA confluirà nel monte ore territoriale di cui propria presenza al primo comma. L'uso di tutte le ore del presente articolo è subordinato alla definizione unitaria da parte delle XX.XX. firmatarie del presente contratto di uno specifico regolamento scritto, da trasmettere preventivamente alla cooperativa. Nota a verbale La cooperativa dichiara di aver ricevuto copia del regolamento definito dalle XX.XX. ai sensi dell'art. 12 del contratto integrativo aziendale, in data 7 aprile 2003convegno/congresso/riunione sindacale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Azienda Ospedaliero Universitaria Di Salerno Parte Prima