Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali unitarie possono usufruire, per l'espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente. 2. Per i permessi giornalieri e/o complessivi e per quelli spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto resta confermato quanto stabilito al punto 3 del protocollo di intenti del 16.1.1995. 3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'allegato n.3 parte integrante del presente contratto. 4. Oltre ai permessi retribuiti di cui al D.M. n. 11559 del 16.10.1992 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per partecipare alle trattative sindacali con l'Ente, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. Tali permessi non si computano con il monte ore di cui al precedente comma 2. 5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate all'Ente per i consequenziali provvedimenti.
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Permessi sindacali retribuiti. 1Il monte ore dei permessi spettanti alle R.S.U. è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito (25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato). I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali unitarie possono componenti la R.S.U. hanno titolo ad usufruire, nei luoghi di lavoro, dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l'espletamento l’espletamento del loro mandato, o per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale. I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e di permessi retribuiti oraripossono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della R.S.U. eletta. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2. Per i permessi giornalieri e/o complessivi e per quelli spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto resta confermato quanto stabilito al punto 3 del protocollo di intenti del 16.1.1995.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'allegato n.3 parte integrante del presente contratto.
4. Oltre ai permessi retribuiti di cui al D.M. n. 11559 del 16.10.1992 R.S.U. possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente cumulati per partecipare alle trattative sindacali con l'Ente, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaperiodi – anche frazionati – non superiori a dodici giorni a trimestre. Tali permessi non si computano con il monte ore di cui al precedente comma 2.
5La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato R.S.U. spetta all’O.S. d’appartenenza. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa. A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il Dirigente almeno 48 ore prima dell’utilizzo del permesso, dalle segreterie territoriali delle XX.XX., se si tratta della quota di cui al precedente comma 2permessi di propria competenza o direttamente dai membri della RSU, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate all'Ente per i consequenziali provvedimentila quota di loro spettanza.
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Samples: Contrattazione Integrativa
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi sindacali Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
2. Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
3. I componenti delle rappresentanze Rappresentanze sindacali unitarie possono usufruiredi cui alla lett. c) dell'art. 39 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, di a permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2. Per i permessi giornalieri e/o complessivi e per quelli spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto resta confermato quanto stabilito al punto 3 del protocollo di intenti del 16.1.1995.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'allegato n.3 parte integrante del presente contrattoretribuiti.
4. Oltre ai permessi retribuiti Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui al D.M. n. 11559 del 16.10.1992 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per partecipare alle trattative sindacali con l'Ente, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaalla precedente lett. Tali permessi non si computano con il monte ore di cui al precedente comma 2b).
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all'art. 24 del c.c.n.l. Turismo 30 maggio 1991.
6. I permessi di cui al precedente comma 23 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, fermo restando i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
7. Il lavoratore che intenda esercitare il numero complessivodiritto di cui al 1° comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, saranno comunicate all'Ente per tramite i consequenziali provvedimenticompetenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali. I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
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Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti Entro 10 giorni dalla proclamazione degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali unitarie possono usufruireeletti nella RSU, il Presidente del seggio elettorale indica per l'espletamento del loro mandato, di iscritto all’Amministrazione i nominativi dei soggetti titolari dei permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orariretribuiti. I permessi sindacali retribuiti possono essere usufruiti per: - partecipazione a trattative sindacali; - partecipazione a convegni o congressi di natura sindacale. I permessi sindacali retribuiti sono equiparati a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Enteprestato. Fatto salvo quanto previsto dal CCN Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, tra A.R.A.N. e XX.XX.
2. Per i permessi giornalieri , del 7/8/1998, le ore utilizzate in orario di lavoro dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e/o complessivi e RSU per quelli spettanti incontri richiesti dall’Azienda, o per partecipazione a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria Commissioni bilaterali o gruppi di studio promossi dall’Azienda stessa saranno considerate attività di servizio nel limite dell’orario di lavoro. Il soggetto titolare del presente contratto resta confermato quanto stabilito al punto 3 del protocollo permesso avverte il dirigente responsabile della struttura almeno 48 ore prima (ridotte per motivi di intenti del 16.1.1995.
3urgenza a 24 ore). I permessi sindacali sono concessi Il permesso è concesso salvo eccezionali ed inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi ed essenziali previsti dalle normative vigenti. L’associazione sindacale cui appartiene il dirigente sindacale che usufruisce del permesso è responsabile dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale. In caso di cui all'allegato n.3 parte integrante permesso sindacale fruito fuori dall’azienda, il dirigente sindacale fa pervenire alla U.O. Amministrazione del presente contrattoPersonale idonea documentazione attestante la propria presenza al convegno/congresso/riunione sindacale.
4. Oltre ai permessi retribuiti di cui al D.M. n. 11559 del 16.10.1992 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per partecipare alle trattative sindacali con l'Ente, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. Tali permessi non si computano con il monte ore di cui al precedente comma 2.
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei permessi di cui al precedente comma 2, fermo restando il numero complessivo, saranno comunicate all'Ente per i consequenziali provvedimenti.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a) del 1° comma dell'art. 39 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organismi sindacali Organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
2. Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell'azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
3. I componenti delle rappresentanze Rappresentanze sindacali unitarie possono usufruiredi cui alla lett. c) dell'art. 39 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, di a permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Ente.
2. Per i permessi giornalieri e/o complessivi e per quelli spettanti a ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto resta confermato quanto stabilito al punto 3 del protocollo di intenti del 16.1.1995.
3. I permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali di cui all'allegato n.3 parte integrante del presente contrattoretribuiti.
4. Oltre ai permessi retribuiti Il diritto riconosciuto al comma 3 spetta a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti;
c) 3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui al D.M. n. 11559 del 16.10.1992 possono essere concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti, esclusivamente per partecipare alle trattative sindacali con l'Ente, ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriaalla precedente lett. Tali permessi non si computano con il monte ore di cui al precedente comma 2b).
5. Diverse intese intervenute tra le Organizzazioni sindacali sulla ripartizione dei Qualora non sia stata costituita la R.S.U. si applicano alle R.S.A. i parametri di cui all'art. 24 del c.c.n.l. Turismo 30 maggio 1991.
6. I permessi di cui al precedente comma 23 del presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lett. a) del comma precedente, fermo restando i permessi saranno di un'ora all'anno per ciascun dipendente.
7. Il lavoratore che intenda esercitare il numero complessivodiritto di cui al 1° comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, saranno comunicate all'Ente per tramite i consequenziali provvedimenticompetenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali. Chiarimento a verbale I permessi previsti dai commi 1 e 3 del presente articolo sono cumulabili.
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