Common use of Permessi sindacali retribuiti Clause in Contracts

Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruire, per l’espletamento del loro mandato, di permessi sindacali retribuiti giornalieri e di permessi retribuiti orari. I permessi sindacali sono, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’ANAS. 2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento (allegato 1) e parte integrante del presente contratto. 3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente in 4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di diciotto giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. 5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali retribuiti. 1Il monte ore dei permessi spettanti alle RSU è da queste gestito autonomamente, nel rispetto del tetto massimo attribuito (trenta minuti per ogni dipendente in servizio con contratto a tempo indeterminato). I dirigenti degli organismi componenti delle RSU hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruireretribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato, o anche per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale o per la propria attività sindacale. I permessi sindacali retribuiti giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, e di permessi retribuiti oraripossono essere cumulati per periodi anche frazionati e scambiati o trasferiti consensualmente fra membri della RSU eletta. I permessi sindacali sononon possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell’anno scolastico. La verifica dell’effettiva utilizzazione del permesso sindacale da parte del delegato RSU spetta unicamente all’O.S. d’appartenenza. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente:  Dalle segreterie territoriali delle XX.XX., se si tratta della quota di permessi di propria competenza  Direttamente dai membri della RSU, per la quota di loro spettanza. La comunicazione va resa almeno 24 ore prima dell’utilizzo del permesso, salvo casi particolari improrogabili. La concessione dei permessi si configura come un atto dovuto, a tutti gli effetti, equiparati al servizio prestato nell’ANAS. 2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento (allegato 1) e parte integrante del presente contratto. 3. Il monte orario annuo, complessivamente a disposizione per i permessi di cui al precedente comma, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente in 4. Oltre ai permessi di cui al comma 1, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite di diciotto giorni all’anno per la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria. 5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali.

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruireretribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandatomandato sindacale i seguenti dipendenti: a. i componenti della RSU di Istituto; b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU; c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998; d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa; 2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d’Istituto permessi sindacali retribuiti giornalieri in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di permessi retribuiti orarilavoro a tempo indeterminato. I permessi sindacali sonoAll’inizio dell’anno scolastico, a tutti gli effetti, equiparati il Dirigente provvede al servizio prestato nell’ANAS. 2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili calcolo del monte ore spettante ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento (allegato 1) e parte integrante del presente contrattoalla relativa comunicazione alla RSU. 3. Il monte orario annuoI permessi sono gestiti dalla RSU, complessivamente a disposizione per che provvede autonomamente alla ripartizione tra i permessi di cui al precedente commapropri componenti, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente innel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente. 4. Oltre Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai permessi Collaboratori vicari di cui al comma 1turno, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze con almeno 3 giorni lavorativi di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite anticipo. È onere di diciotto giorni all’anno per chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriafruizione. 5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali.

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Samples: Contratto Integrativo Di Istituto

Permessi sindacali retribuiti. 1. I dirigenti degli organismi Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali e delle rappresentanze sindacali possono usufruireretribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandatomandato sindacale i seguenti dipendenti: a. i componenti della RSU di Istituto; b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU; c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998; d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa (o se in distacco solo permessi per partecipare a riunioni); 2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d’Istituto permessi sindacali retribuiti giornalieri in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di permessi retribuiti orarilavoro a tempo indeterminato. I permessi sindacali sonoAll’inizio dell’anno scolastico, a tutti gli effetti, equiparati il Dirigente provvede al servizio prestato nell’ANAS. 2. I permessi sindacali sono concessi, salvo inderogabili calcolo del monte ore spettante ed eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali, in ottemperanza a quanto stabilito dall’accordo di riferimento (allegato 1) e parte integrante del presente contrattoalla relativa comunicazione alla RSU. 3. Il monte orario annuoI permessi sono gestiti dalla RSU, complessivamente a disposizione per che provvede autonomamente alla ripartizione tra i permessi di cui al precedente commapropri componenti, è determinato in ragione di tre ore per ogni dipendente innel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente. 4. Oltre Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai permessi Collaboratori vicari di cui al comma 1turno, possono essere concessi ai dirigenti sindacali, salvo inderogabili ed eccezionali esigenze con almeno 5 (cinque) giorni lavorativi di servizio, ulteriori permessi retribuiti nel limite anticipo. È onere di diciotto giorni all’anno per chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la partecipazione ai convegni nazionali, alle riunioni degli organi nazionali, regionali, provinciali ed ai congressi previsti dagli statuti delle rispettive confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoriafruizione. 5. Le Organizzazioni Sindacali devono inviare in forma scritta all’inizio di ogni anno i nominativi dei dirigenti sindacali facenti parte di strutture sindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo