CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO
Anno Scolastico 2021-2022
TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1. Il presente contratto è sottoscritto fra l’Istituzione scolastica, Istituto Comprensivo “Xxxxx Xxxx” di Mira, e i rappresentanti sindacali, sulla base di quanto previsto dall’ Art. 7 del CCNL istruzione e ricerca 2016-2018.
2. Il presente contratto si applica a tutto il personale, docente ed ATA, con contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato.
3. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2021-2022.
4. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo. La parte seconda relativa alla ripartizione delle risorse è oggetto di contrattazione annuale.
5. Il contratto integrativo può essere disdetto da una delle parti che lo hanno sottoscritto entro la data del 31 luglio dell’anno di riferimento. La contrattazione integrativa, in questo caso, è avviata entro il successivo mese di settembre.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
7. Ogni modifica dovuta a successive normative o successive comunicazioni deve essere comunicata e preventivamente concordata.
Art. 2. – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto
1. L’ipotesi di contratto integrativo viene inviata entro 10 gg dalla sottoscrizione ai Revisori dei Conti. Il contratto diventa definitivo dopo il parere favorevole degli stessi o comunque trascorsi 15 giorni senza rilievi.
2. Il contratto integrativo di Istituto, dopo la firma, sarà pubblicato sul sito della scuola, nell’apposita sezione “Contrattazione integrativa”.
3. La verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’Istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l’ultimo giorno dell’anno scolastico di riferimento, prima dell’inizio delle lezioni del successivo. In relazione al MOF saranno forniti dati aggregati per singola area e per singolo profilo con indicazione delle eventuali economie realizzate. Le parti si impegnano a comunicare le eventuali economie prima della fine dell’anno scolastico e a ricontrattarle. Il dato aggregato può contenere anche il numero complessivo di addetti destinatari del salario accessorio.
Art. 3. – Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro il termine di 10 giorni lavorativi successivi alla richiesta di cui al comma 1, per definire consensualmente l’interpretazione da dare alle clausole controverse. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di 30 giorni dall’inizio delle trattative.
3. Delle risultanze delle sessioni di interpretazione autentica viene redatto verbale.
4. Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo sostituisce le clausole controverse ed ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale, tranne i casi in cui palesemente si riconosca l’impossibilità dell’applicazione ex tunc della clausola stessa.
5. Di ulteriore accordo sarà data informazione al personale con pubblicazione sulla sezione dell’albo sindacale istituzionale sul sito della scuola, riservata al personale.
6. Qualora l’accordo non si raggiunga le parti ricorrono congiuntamente alla Commissione Bilaterale Assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali (vedi art. 11 CCIR del 17.06.2008 – CCIR 12.11.2013).
TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 4. - Relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica
1. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione, di norma con almeno cinque giorni di anticipo, concordando la data con le RSU ed invitando la comunicazione ai rappresentanti territoriali.
2. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso.
3. La RSU può avanzare richiesta di incontro con il Dirigente. Di norma, e salvo elementi ostativi, il Dirigente indice la riunione entro 5 (cinque) giorni dall’acquisizione della richiesta.
Art. 5. – Strumenti delle relazioni sindacali
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’Istituto si articola in:
a. partecipazione, a sua volta articolata in informazione e in confronto;
b. contrattazione integrativa, comprensiva dell’interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono avvalersi dell’assistenza di soggetti terzi di loro fiducia, senza oneri per l’Amministrazione, dandone preventiva comunicazione alle altre parti trattanti. I consulenti possono intervenire su richiesta con pareri tecnici ma non possono esprimere commenti e apprezzamenti sulla contrattazione.
Art. 6. — Informazione
1. L’informazione è disciplinata dall’art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22, c. 9. lett. b1);
d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22, c. 9. lett. b2);
2. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.
Art. 7. — Confronto
1. Costituiscono oggetto di confronto le materie previste dal CCNL istruzione e ricerca 2016-2018:
a. l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8, lettera b1);
b. i criteri per l'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d’Istituto (art. 22, comma 8, lettera b1);
c. i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all’interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22, comma 8 lettera b2);
d. i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22, comma 8, lettera b3);
e. la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e l’individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e dei fenomeni di burn- out (art. 22, comma 8, lettera b4);
CAPO II – DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle XX.XX. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in ognuna delle diverse sedi, e sono responsabili dell’affissione in essa dei documenti relativi all’attività sindacale.
2. Alla RSU è consentito l’uso gratuito del telefono, del fax, della fotocopiatrice, nonché l’uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche, nel laboratorio di informatica del plesso dove la RSU presta servizio, di norma al di fuori dell’orario di servizio.
3. La RSU e le XX.XX. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
Art. 9 – Assemblee sindacali in orario di lavoro
1. I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con il Dirigente, per 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.
2. Per ciascuna categoria di personale (ATA e docenti) non possono essere tenute più di due assemblee al mese.
3. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:
a. singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
b. dalla RSU nel suo complesso, e non dai singoli componenti, con le modalità dell'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
c. dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
4. Non possono essere svolte assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali, nonché per le operazioni che ne costituiscono il prerequisito.
5. Le assemblee coincidenti con l'orario di lezione si svolgono all'inizio o al termine delle attività didattiche giornaliere di ogni scuola interessata all'assemblea. Le assemblee del personale ATA possono svolgersi in orario non coincidente con quello delle assemblee del personale docente, comprese le ore intermedie del servizio scolastico, con il vincolo di osservanza del minor disagio possibile per gli alunni.
6. Ciascuna assemblea può avere una durata massima di 2 ore, se si svolge a livello di singola Istituzione scolastica nell’ambito dello stesso comune. La durata massima delle assemblee territoriali è definita in sede di contrattazione integrativa regionale, in modo da tener conto dei tempi necessari per il raggiungimento della sede di assemblea e per il ritorno alla sede di servizio, sempre nei limiti di complessive 10 ore pro capite in ciascun anno scolastico,
7. La convocazione dell'assemblea, la durata, la sede e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono rese note dai soggetti sindacali promotori almeno 6 giorni prima, con comunicazione scritta, fonogramma, fax o e-mail, al Dirigente dell’Istituto interessato dall’assemblea. La comunicazione deve essere affissa, all'albo dell'istituzione scolastica interessata, comprese le eventuali sezioni staccate o succursali. Alla comunicazione va unito l'ordine del giorno. Nel termine delle successive quarantotto ore, altri organismi sindacali, purché ne abbiano diritto, possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e la stessa ora concordando un'unica assemblea
congiunta o - nei limiti consentiti dalla disponibilità di locali - assemblee separate. La comunicazione definitiva relativa all'assemblea – o alle assemblee - di cui al presente comma va affissa all'albo dell'istituzione prescelta entro il suddetto termine di quarantotto ore, dandone comunicazione alle altre sedi.
8. Contestualmente all'affissione all'albo, il Dirigente scolastico avvisa il personale interessato all'assemblea mediante circolare interna, al fine di raccogliere la dichiarazione individuale, espressa in forma scritta e con preavviso di 48 ore, di partecipazione all’assemblea del personale in servizio nell'orario in cui si tiene la stessa. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.
9. La medesima procedura di raccolta delle dichiarazioni individuali, espresse in forma scritta e con preavviso di 48 ore, si applica anche nel caso di assemblee indette in orario di servizio per attività funzionali all'insegnamento.
10. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale docente, il Dirigente sospende le attività didattiche delle sole classi - sezioni, i cui docenti hanno dichiarato di partecipare all'assemblea, avvertendo le famiglie interessate e disponendo gli eventuali adattamenti di orario, per le sole ore coincidenti con quelle dell'assemblea, del personale che presta regolare servizio.
11. In caso di assemblea in orario pomeridiano, nei casi in cui in un edificio scolastico o in una sede tutti i docenti abbiano dato adesione preventiva alla partecipazione , per prioritarie ragioni di sorveglianza degli allievi comunque presenti a scuola nonostante gli avvisi alle famiglie, il Dirigente o, in sua vece, il Vicario, o, in sua vece, il referente di sede, individua a turno il docente o i docenti disponibili necessari a garantire il servizio minimo di sorveglianza, rinunciando a partecipare all’assemblea.
12. Per le assemblee in cui è coinvolto anche personale ATA, se la partecipazione del personale ATA, è totale, il Dirigente ed il DSGA individuano i nominativi del personale tenuto a garantire l’apertura del plesso centrale in cui sono presenti gli uffici di segreteria.
13. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell’ingresso dei plessi e il funzionamento del centralino per cui saranno in ogni caso addette a tali attività, considerate servizi essenziali, n. 1 unità di collaboratori scolastici, una per ciascun plesso scolastico, e n. 2 unità di personale amministrativo in sede centrale. Nel caso in cui l’adesione del personale ATA sia totale, si verificano prioritariamente le disponibilità individuali, da acquisire in forma scritta; in assenza di dichiarata disponibilità si procede al sorteggio a rotazione, escludendo dal medesimo coloro che fossero già obbligati al servizio in occasioni precedenti.
14. Per le riunioni di scuola e territoriali indette al di fuori dell'orario di servizio del personale si applicano le stesse procedure previste per l’indizione di assemblee in orario di lavoro, fermo restando l'obbligo da parte dei soggetti sindacali di concordare con il Dirigente l'uso dei locali.
15. Il personale che partecipa all’assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista, rispettivamente, nella classe o nel settore di competenza.
16. Il personale che non partecipa svolge il normale orario di servizio previsto per la giornata in questione.
17. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall'art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
18. Considerata l’emergenza Covid-19, le assemblee sindacali verranno svolte in modalità telematica avvelandosi della piattaforma Teams di Microsoft in uso presso l’Istituto.
Art. 10 - Determinazione del contingente necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero
1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero è determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L.
146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Art. 11 – Permessi sindacali retribuiti
1. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali retribuiti, giornalieri od orari, per l’espletamento del loro mandato sindacale i seguenti dipendenti:
a. i componenti della RSU di Istituto;
b. i componenti dei terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e rimasti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione della RSU;
c. i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa dalle organizzazioni sindacali aventi titolo ai sensi dell’art. 5, comma 3, dell’ACQ 7 agosto 1998;
d. i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
2. In particolare spettano complessivamente alla RSU d’Istituto permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
3. I permessi sono gestiti dalla RSU, che provvede autonomamente alla ripartizione tra i propri componenti, nel rispetto del tetto massimo comunicato dal Dirigente.
4. Per la fruizione effettiva del permesso retribuito è obbligatoria la preventiva comunicazione al Dirigente, ovvero in sua mancanza ai Collaboratori vicari di turno, con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo. È onere di chi chiede il permesso retribuito indicare i presupposti o le condizioni che ne consentono la fruizione.
Art. 12 – Permessi sindacali non retribuiti
1. Spettano inoltre permessi sindacali non retribuiti ai componenti della RSU e ai dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e non siano collocati in distacco o aspettativa.
2. Le associazioni sindacali rappresentative entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto indicano per iscritto all’Istituzione scolastica i nominativi dei dirigenti sindacali titolari delle prerogative e libertà sindacali di cui al comma 1, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura di 8 giorni l’anno.
3. Per l’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente. In mancanza il permesso può essere occasionalmente negato.
4. Della fruizione del permesso sindacale va previamente data comunicazione al Dirigente da parte dell’organizzazione sindacale in forma scritta, acquisita dall’Istituzione scolastica almeno 3 giorni lavorativi prima.
TITOLO TERZO
ATTUAZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 13 – Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
1. Adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;
2. Valutazione dei rischi esistenti;
3. Elaborazione di apposito documento di valutazione dei rischi nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati, anche in relazione allo stress lavoro correlato;
4. Organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione alla cui attività concorrono il Responsabile SPP, l’RLS unitamente ai preposti/referenti per la sicurezza presenti in ogni plesso;
5. Designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
6. Pubblicazione, informazione e formazione, come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008, a favore del personale scolastico da organizzare compatibilmente con ogni altra attività sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.
7. Indizione almeno una volta all’anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi alla quale partecipano lo stesso dirigente, il responsabile del SPP e il RLS, il medico incaricato in cui:
a. Si sottopone all’esame dei partecipanti il DVR, l’idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute;
b. Si redige uno specifico verbale: la riunione ha carattere prevalentemente consultivo.
Art. 14 – Rapporti con gli enti locali proprietari
1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico il Dirigente Scolastico rivolge formale richiesta all’ente proprietario dell’immobile motivandone l’esigenza in ordine alla sicurezza del personale e degli studenti.
2. In caso di pericolo imminente il Dirigente Scolastico adotta, d’intesa con il RSPP e con il RLS, i provvedimenti di emergenza necessari e informa tempestivamente l’ente locale che, di conseguenza, assume la responsabilità ai fini della sicurezza degli alunni e del personale.
Art. 15 – Attività di informazione e formazione
1. La formazione obbligatoria nei confronti dei dipendenti sarà realizzata nel corso dell’anno scolastico; i contenuti sono quelli individuati dalla normativa vigente, (art. 37 del D.Lgs. 81/2008), anche in relazione a quanto previsto dalle intese raggiunte in Conferenza Stato – Regioni.
Art. 16 – Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza
1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolare dal D. Lgs. 81/2008, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), e ne comunica il nominativo al Dirigente.
2. In alternativa, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è individuato tra il personale in servizio nell’Istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
3. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU o fino alla decadenza della RSU.
4. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
5. Al RLS viene assicurato il diritto/dovere alla formazione attraverso la frequenza di un corso specifico.
6. Il RLS può accedere liberamente agli edifici in uso dell’Istituto previa comunicazione al Dirigente Scolastico per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
7. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL e nella ulteriore normativa, a cui si rimanda.
Art. 17 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP) e il Medico Competente (MC)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro anche tramite accordo di Rete con le scuole del territorio e sulla base di quanto previsto dal D. lgs. 81/2008.
2. Il RSPP coordina le figure sensibili di cui all’art.19 e, d’intesa col Dirigente, ne programma e cura la formazione e l’aggiornamento.
3. Al RSPP spetta un compenso a carico del Programma Annuale dell’Istituto.
Art. 18 - Le figure sensibili
1 Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:
a. addetto al servizio di prevenzione e protezione ovvero emergenze;
b. addetto al primo soccorso;
c. addetto al primo intervento sulla fiamma (emergenza incendi)
2 Le figure sensibili sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano in base al coordinamento del RSPP. Nel corso dell’anno scolastico, si effettueranno iniziative di formazione per le figure di cui al comma 1, il cui elenco verrà aggiornato annualmente.
Art. 19 – Informazione misure di prevenzione Covid-19
1. L’Istituto Scolastico X. Xxxx si è dotato di un Protocollo generale anti-Covid-19 e di tanti protocolli specifici, curvati sulle specifiche esigenze di ciascun plesso.
2. Ciascun protocollo consta di allegati (tutti disponibili sul sito della scuola).
3. Il protocollo ha natura dinamica dovendosi adattare costantemente alla contingenza e all’andamento della curva epidemica.
4. Delle misure di prevenzione e protezione adottate dalla scuola, il dirigente Scolastico assicurerà adeguata comunicazione alla RSU d’Istituto.
5. Per effetto degli artt.58 §4-ter e 4-quater del D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (“c.d. Decreto sostegni-bis”), è stata stanziata a favore di questo Istituto la somma di €46.744,00 per assunzione di Personale di supporto, dalla data di presa di servizio sino al termine dell'emergenza sanitaria (in atto 31/12/2021). Con tale somma sono stati assunti n°7 C.S. a 18 ore, 1 A.A. a 36 ore per l'Ufficio Didattica ed 1 insegnante di Scuola per l'Infanzia, per far fronte alle maggiori attività a seguito della pandemia.
TITOLO QUARTO - IMPATTO DELLE TECNOLOGIE SUI LAVORATORI
Art. 20 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio
1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale; con la stessa tempistica le circolari e/o comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di istituto e non in quella privata.
2. Di norma l'Amministrazione può effettuare comunicazioni telefoniche o mail dalle ore 7,30 alle ore 18,00; è fatta salva la possibilità di inviare comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.
3. Qualora l’Amministrazione durante il periodo dalle ore 18,00 di ciascuna giornata fino alle ore 7,30 del giorno lavorativo successivo, dovesse procedere occasionalmente a comunicazioni il dipendente non ha obbligo di lettura durante questo orario.
4. Analogamente le comunicazioni mail inviate dal personale docente o collaboratore scolastico alla direzione o agli uffici amministrativi, nella fascia oraria dalle 18,00 di ciascuna giornata fino alle 7,30 del giorno lavorativo successivo, e nei giorni prefestivi e festivi potranno avere dei tempi di lettura e di risposta a partire dalle ore 10 del giorno feriale successivo.
5. Le comunicazioni pubblicate dall’Amministrazione devono essere lette dal personale scolastico entro tre giorni lavorativi dalla pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
Art. 21 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione
1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifica formazione del personale interessato.
2. Tale formazione va intesa come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.
3. Particolare attenzione viene riservata al personale amministrativo e ai tempi di lavoro al videoterminale; si effettuano le visite periodiche da parte del medico competente alle scadenze previste dalla normativa, ossia ogni 5 anni ed ogni 2 per il Personale che ha compiuto 50 anni.
4. Il Personale può sempre chiedere di essere sottoposto a visita da parte del MC quando la patologia insorta sia direttamente correlata alla prestazione lavorativa.
TITOLO QUINTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE E FORME DI FLESSIBILITÀ PERSONALE ATA
Art. 22 – Prestazioni aggiuntive del personale ATA
1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – (o il DSGA stesso) può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, previa disponibilità, costituenti lavoro straordinario, oltre l’orario di servizio e non oltre quanto previsto dal CCNL.
2. Il Dirigente o il DSGA può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, previa disponibilità del dipendente. Tali attività aggiuntive saranno retribuite, anche forfetariamente, con la voce del FIS “intensificazione per sostituzione unità assenti”
3. Gli incarichi saranno conferiti a domanda degli interessati, o per particolari esigenze, su richiesta del Dirigente Scolastico, previa disponibilità del dipendente.
4. La proposta di svolgimento di prestazioni aggiuntive sarà in relazione alle esigenze connesse con le attività previste dal PTOF.
Art. 23 – Flessibilità di orario del personale ATA
1. Al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si può prevedere la flessibilità di assumere e dismettere il servizio posticipatamente rispetto all’orario di entrata/uscita ordinario, nella misura massima di 30 minuti per il personale collaboratore scolastico, 60 minuti per personale amministrativo.
2. La flessibilità è concessa temporaneamente e con atto scritto del Dirigente, sentito il DSGA, a condizione che:
a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta in cui è debitamente rappresentata la motivazione famigliare o personale alla base della richiesta motivata;
b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità dei servizi.
3. La concessione della flessibilità resta comunque sempre subordinata alle esigenze di buon funzionamento individuate nel relativo Piano delle attività e negli ordini di servizio del DSGA, e può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento successivamente alla concessione, per necessità contingenti dell’Istituto.
4. Presso L’IC Xxxxx Xxxx è presente un sistema di rilevazione delle presenze per il personale ATA che permette di rendicontare l’orario di servizi del personale comprensivo di eventuale orario aggiuntivo realizzato per le necessità dell’istituto.
TITOLO SESTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
Art. 24 - Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale
1. Le risorse finanziarie assegnate all’Istituzione Scolastica per la valorizzazione del merito del personale per l’a.s. 2021/2022 corrispondono a 21.354,11 lordo dipendente che saranno utilizzate per retribuire le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCCNL 2007.
2. In considerazione del maggiore impegno di lavoro nel corrente anno scolastico, che vede tutto il personale, docente e ATA, impegnato in una serie di attività aggiuntive per garantire il rispetto delle misure anti-contagio, si ritiene opportuno impiegare le risorse della valorizzazione del personale nella misura del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA, così come avviene per il FIS.
Art. 25 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale
1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale, ricavate attraverso sondaggi nel collegio docenti, in coerenza con il PTOF.
2. L’Istituto aderisce alla Rete di scopo per la formazione nell’ambito territoriale N. 19 e alla Rete delle Scuole ad indirizzo musicale di cui è Scuola Capofila. Entrambe le reti promuovo eventi di formazione per il personale delle scuole afferenti.
TITOLO SETTIMO - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE E PER L’ATTRIBUZIONE DEI COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO E ATA, FUNZIONI STRUMENTALI AI DOCENTI E INCARICHI SPECIFICI AL PERSONALE ATA
Art. 26 – Criteri generali per la suddivisione del FIS 2021/22
La disponibilità delle risorse per il Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) dell’Istituto per l’anno scolastico 2021/22 è calcolata secondo i parametri comunicati con nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. 21503 del 30/09/2021. Tiene conto degli eventuali residui ed è costituita dalle seguenti voci riportate nel seguente prospetto:
RISORSE MOF | Importo anno scolastico 2021/22 € | Economie anno scolastico 2020/21 € | Totale € |
Descrizione | Lordo Dip. | Lordo Dip. | Lordo Dip. |
FIS 2021/22 | 60.459,58 | 13.774,28 | 74.233,86 |
FUNZIONI STRUMENTALI | 6.021,03 | 0,00 | 6.021,03 |
INCARICHI SPECIFICI ATA | 3.293,15 | 0,00 | 3.293,15 |
ATTIVITA’ DI ED. FISICA | 1.408,53 | 3.877,50 | 5.286,03 |
ART.9 AREE A RISCHIO | 3.937,40 | 0,00 | 3.937,40 |
ORE ECCEDENTI | 4.070,70 | 3.842,38 | 7.913,08 |
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE | 21.354,11 | 0,00 | 21.354,11 |
TOTALE MOF | 100.544,50 | 21.494,16 | 122.038,66 |
Fondo d’ Istituto disponibile per la Contrattazione
Lordo Dipendente € | |
TOTALE GENERALE FIS | 74.233,86 |
INDENNITA’ DIREZIONE Dsga (Tab. 9 – CCNL 29/11/2007) | -7.513,60 |
SOSTITUZIONE Dsga per ferie | -720,65 |
1° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | -3.325,00 |
2° COLLABORATORE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | -1.610,00 |
TOTALE GENERALE FIS CONTRATTAZIONE | 61.064,61 |
RISORSA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE | 21.354,11 |
TOTALE FIS + VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE | 82.418,72 |
Art. 27 – Criteri generali per la suddivisione del FIS e della risorsa valorizzazione del personale.
Il Fondo di Istituto per la contrattazione di cui all’art. 88, comma 1, del CCNL 29/11/2007, pari a
€61.064,61 lordo dipendente, viene suddiviso tra il personale nella misura del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA.
La risorsa valorizzazione del personale per le attività necessarie all’organizzazione scolastica e attività progettuali, pari a €21.354,11 lordo dipendente viene suddiviso tra il personale nella misura del 70% per il personale docente e del 30% per il personale ATA.
a) Disponibilità personale docente: €61.570,60 (70% di 82.418,72 + 3.877,50 economie ed. fisica) lordo dipendente.
b) Disponibilità personale ATA: €24.725,62 (30% di 82.418,72) + €3.293,15 incarichi specifici. Totale ATA = 28.018,77.
CAPO I- RIPARTIZIONE QUOTA DOCENTI
Art. 28 – Attività da retribuire con il FIS
Le attività da retribuire attingendo al FIS sono quelle elencate nell’art.88 del CCNL 29/11/07 e nel D.L.vo n. 165/01 art. 45 c. 1. :
1). Le attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lett. b) 2). Le attività funzionali all’insegnamento (art. 88, c. 2, lett. d)
3). Ogni altra attività deliberata nell’ambito del P.T.O.F. (art. 88, c. 2, lett. k)
Attività aggiuntive di insegnamento (€ 35,00/ora lordo dipendente, come da Tab. 5 del CCNL 29/11/2007)
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento (€ 17,50/ora lordo dipendente, come da Tab. 5 del CCNL 29/11/2007)
Art. 29 - Criteri di ripartizione del FIS – Valorizzazione del personale e priorità
I criteri di suddivisione del Fondo di Istituto e le priorità da utilizzare per la realizzazione dei progetti/attività, di cui all’art. 40, comma a sono i seguenti:
• Attività funzionali all’insegnamento (collaboratori, coordinatori di classe, di indirizzo, commissioni…) ;
• Sono prioritariamente finanziate con il FIS le attività di collaborazione (Responsabili di Sede, Commissioni, Referenti, Coordinatori di classe, Referenti per area diversa, Referenti sicurezza, Referenti Covid, Tutor docenti neo assunti, etc.);
• Il Fondo d’Istituto viene ripartito in modo proporzionale ai vari ordini di scuola secondo il parametro quantitativo del numero delle classi e del numero degli alunni.
I criteri di suddivisione del Fondo per la valorizzazione del personale e le priorità da utilizzare per la realizzazione dei progetti/attività sono i seguenti:
Progetti di miglioramento in coerenza con il PIANO di MIGLIORAMENTO;
Progetti che favoriscano l’inclusione scolastica;
Per la scuola primaria e secondaria di 1° grado: particolari esigenze di recupero, di integrazione e di prevenzione della dispersione e del disagio;
Progetto di Orientamento secondaria di 1° grado;
Progetti che coinvolgono l’intero Istituto, l’intero plesso e il maggior numero di classi /sezioni;
Progetti di potenziamento dei risultati delle prove Invalsi
Progetti con approccio multidisciplinare
Art. 30 - ATTIVITÀ’ FUNZIONALE per supporto all’organizzazione (incarico retribuito con compenso a forfait)
Considerando che, a causa della Didattica Digitale Integrata, lo scorso anno scolastico non è stato possibile svolgere alcune attività progettuali e considerando l’attuale contingenza, le economie delle attività progettuali dell’anno scolastico 2021-2022, pari a €13.774,28, sono state distribuite sulle attività funzionali che seguono.
I criteri di assegnazione del compenso ai referenti di sede è il seguente:
Complessità e numero delle classi e orario scolastico:
Tipologia di Incarico | N° docen ti coinv olti | Ore pro capite | Totale ore | Importo € Lordo dip. |
Coordinatore di sede sc. secondaria 1° grado X. XXXXXXXX | 2 | 43 | 86 | 1.505,00 |
Coordinatore di sede sc. secondaria 1° grado X. XXXXXXX | 2 | 46 | 92 | 1.610,00 |
Coordinatore di sede sc. primaria X. XXXXXXX | 2 | 48 | 96 | 1.680,00 |
Coordinatore di sede sc. primaria X. XXXXXXXX | 2 | 38 | 76 | 1.330,00 |
Coordinatore di sede sc. primaria I. NIEVO | 2 | 37 | 74 | 1.295,00 |
Coordinatore di sede sc. Infanzia VILLA LENZI | 1 | 43 | 43 | 752,50 |
Coordinatore di sede sc. infanzia XXXXX XXX | 1 | 38 | 38 | 665,00 |
Coordinatore di sede sc. infanzia X. XXXXXXXXX | 1 | 28 | 28 | 490,00 |
Totale Collaboratori - Referenti di sede | 13 | 533 | 9.327,50 | |
Coordinatori di classe | 23 | 15 | 345 | 6.037,50 |
Referente indirizzo musicale | 1 | 70 | 70 | 1.225,00 |
Referente Informatica sc. secondaria 1° grado X. XXXXXXXX | 2 | 10 | 20 | 350,00 |
Referente Informatica sc. secondaria 1° grado X. XXXXXXX | 2 | 10 | 20 | 350,00 |
Referente Informatica sc. primaria X. XXXXXXX | 1 | 15 | 15 | 262,50 |
Referente Informatica sc. primaria X. XXXXXXXX | 1 | 12 | 12 | 210,00 |
Referente Informatica sc. primaria I. NIEVO | 1 | 10 | 10 | 175,00 |
Referenti Sicurezza | 12 | 12 | 144 | 2.520,00 |
Referenti COVID-19 | 14 | 18 | 252 | 4.410,00 |
1° Referente COVID-19 | 1 | 25 | 25 | 437,50 |
Referente Orientamento | 1 | 10 | 10 | 175,00 |
Referente cyberbullismo | 2 | 10 frontali + 2 funzion ali | 20 frontali + 4 funzion ali | 770,00 |
Tutor docenti neo assunti | 18 | 10 | 180 | 3.150,00 |
Tutor tirocinanti | 5 | 10 | 50 | 875,00 |
Referenti Dipartimenti scuola secondaria | 7 | 3 | 21 | 367,50 |
Referente Educazione Civica | 3 | 15 | 45 | 787,50 |
Referenti CLASSI PARALLELE SCUOLA PRIMARIA | 6 | 10 | 60 | 1.050,00 |
Referente LETTURA | 8 | 5 | 40 | 700,00 |
Referente INVALSI SS1 | 1 | 8 | 8 | 140,00 |
Referente INVALSI e VALUTAZIONE primaria | 1 | 35 | 35 | 612,50 |
Referente SITO WEB | 1 | 35 | 35 | 612,50 |
Totale Coordinatori classe - Referenti - Tutor | 25.217,50 34.545,00 | |||
TOTALE ATTIVITA' |
Commissioni | N° docenti coinvolti | Ore pro capite totale incontri | Totale ore | Importo € Lordo dip. |
Continuità | 2 | 5 | 10 | 175,00 |
Salute | 2 | 35 | 70 | 1.225,00 |
Inclusione | 4 | 10 | 40 | 700,00 |
Orario | 11 | 10 | 110 | 1.925,00 |
NIV - Nucleo Interno Valutazione | 3 | 10 | 30 | 525,00 |
Team Digitale | 3 | 5 | 15 | 262,50 |
Totale Commissioni | 25 | 275 | 4.812,50 € |
Fondo per la valorizzazione del personale disponibile per le attività progettuali/didattiche:
Lordo dipendente | Lordo Stato | |
Attività didattiche - progettuali | € 22.213,10 |
Ripartizione fondo attività progettuali - didattiche
Tot. Classi: 70;
QUOTA PER SINGOLA CLASSE: €317,33
SCUOLA DELL’INFANZIA | ||
SCUOLA | SEZIONI | TOTALE |
Villa Lenzi | 8 | € 2.538,64 |
Xxxxx Xxx | 4 | € 1.269,32 |
Xxxxxx Xxxxxxx | 0 | € 317,33 |
Tot. Infanzia | € 4.125,29 |
SCUOLA PRIMARIA | ||
SCUOLA | CLASSI | TOTALE |
X.Xxxxxxx | 15 | € 4.759,95 |
X.Xxxxxxxx | 10 | € 3.173,30 |
I.Nievo | 9 | € 2.855,97 |
Tot. Primaria | € 10.789,22 |
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO | ||
SCUOLA | CLASSI | TOTALE |
X.Xxxxxxxx | 11 | € 3.490,63 |
X. Xxxxxxx | 12 | € 3.807,96 |
Tot. Secondaria | € 7.298,59 |
Art.31 - QUADRO DI SINTESI DELLE VOCI DI SPESA DOCENTI
Importo € Lordo dip. | Importo € Lordo Stato | |
Attività funzionale per supporto all’organizzazione scolastica | 34.545,00 | |
Commissioni | 4.812,50 | |
TOTALE ATTIVITA’ FUNZIONALI | 39.357,50 | |
Budget per attività progettuali Cedolino unico | 22.213,10 | |
Tot. Docenti | € 61.570,60 |
Art. 32 – FUNZIONI STRUMENTALI
1. L’area di lavoro delle funzioni strumentali e le attività da effettuare sono state identificate con delibera del Collegio dei Docenti del 22.09.2021 (delibera n. 4), le funzioni sono attribuite formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Alla previsione delle risorse disponibili per le liquidazioni dei compensi concorre il finanziamento ministeriale 2021/2022.
3. Ogni docente incaricato di funzione strumentale dovrà presentare un progetto specifico e a fine anno un resoconto di tutte le attività effettuate comprensive di valutazione delle conseguenti ricadute sul PTOF.
4. Ai docenti individuati per lo svolgimento delle XX.XX. vengono attribuiti i compensi di cui alla tabella sottostante espressi a lordo dipendente e lordo stato:
Descrizione Area | N. docenti | Importo € Lordo dip. | Importo € Lordo Stato |
PTOF | 1 | € 602,10 | |
Inclusione | 3 | € 1.806,30 | |
Intercultura | 3 | € 1.806,30 | |
Continuità tra ordini di scuola | 2 | € 1.204,20 | |
Informatica | 1 | € € 602,10 | |
TOTALE | 10 | 6.021,00 |
Art. 33 - Liquidazione compensi
I compensi saranno corrisposti a fronte di una relazione/dichiarazione sottoscritta resa, a fine anno scolastico, da ogni lavoratore. Ai fini della liquidazione vengono considerate le sole ore previste nell’incarico. Eventuali maggiori attività sono compensate solo se autorizzate preventivamente utilizzando le eventuali economie determinate dalla minore spesa per altre attività.
CAPO II- RIPARTIZIONE QUOTA ATA
Art. 34 - Indennità e compensi a carico del Fondo di Istituto - Criteri generali Premessa
Al personale amministrativo e ausiliario viene assegnato il 30% del fondo a disposizione dell’Istituzione scolastica, per un importo pari a € 24.725,62 lordo dipendente come indicato all’art. 40, comma c del presente documento.
Le attività da retribuire attingendo al FIS sono quelle previste dall’art. 88 comma 2 del CCNL 29/11/2007 che consistono in prestazioni aggiuntive del personale ATA, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro, connesse all’attuazione dell’autonomia e per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto nell’ambito del PTOF. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6 del CCNL 29/11/2007 (14,50 AA e 12,50 CS). Le prestazioni aggiuntive oltre il proprio orario ordinario e l’intensificazione del servizio sono autorizzate dal Dirigente scolastico, sentito il DirettoreSGA o dal DSGA stesso; u richiesta del personale interessato, le prestazioni aggiuntive possono essere compensate con ore a recupero.
Considerate le responsabilità e le competenze amministrative, si ritiene di ripartire l’importo previsto per il personale ATA attribuendo il 40% pari ad € 9.890,25 lordo dipendente agli assistenti amministrativi e il 60% pari ad € 14.835,37 lordo dipendente ai collaboratori scolastici.
La ripartizione delle risorse FIS personale ATA verrà assegnata con le seguenti modalità:
QUADRO DI SINTESI DELLE RISORSE PERSONALE ATA
Finanziamento FIS ATA € 24.725,62 Lordo dipendente
QUOTA ASSEGNATA | LORDO DIPENDENTE | € 9.890,25 | ||
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI | unità | ore | Tot. ore | totale |
1 | Innovazione, semplificazione, miglioramento/efficienza, inventario e archivi | 9 | 36 | 324 | € 4.698,00 |
2 | Maggior carico covid | 9 | 8 | 72 | € 1.044,00 |
3 | Intensificazione collega assente | 9 | 19 | 171 | € 2.479,50 |
4 | Lavoro straordinario esclusivamente oltre l’orario di servizio | 8 | 14 | 112 | € 1.624,00 |
TOTALE | 679 | € 9.845,50 | |||
economie AA € 44,75 |
QUOTA ASSEGNATA LORDO DIPENDENTE € 14.835,37 | |||||
COLL. SCOLASTICI | unità | ore | tot | totale | |
1 | Tutor SIL | 4 | 10 | 40 | € 500,00 |
2 | Manutenzione Macchine Pulizia | 8 | 9 | 72 | € 900,00 |
3 | Disponibilità Servizio Altri Plessi | 22 | 6 | 132 | € 1.650,00 |
4 | Tenuta Registro e Custodia Del Materiale Di Pulizia | 22 | 5 | 110 | € 1.375,00 |
5 | Collaborazione Segreteria | 3 | 30 | 90 | € 1.125,00 |
6 | Sistemazione Archivio e Inventario | 4 | 10 | 40 | € 500,00 |
7 | Sanificazione Aule Casi Covid | 22 | 10 | 220 | € 2.750,00 |
8 | Collaborazione Nei Progetti PTOF | 22 | 5 | 110 | € 1.375,00 |
9 | Intensificazione Colleghi Assenti | 22 | 10 | 220 | € 2.750,00 |
10 | LAVORO STRAORDINARIO Esclusivamente Oltre L’orario Di Servizio | 22 | 5 | 110 | € 1.375,00 |
11 | Collaboratori Covid | 7 | 6 | 42 | € 525,00 |
TOTALE | 1186 | €14.825,00 |
economie CS € 10,37
TOTALE | € 24.695,50 |
ECONOMIE € 55,12
Art. 35 - Criteri di attribuzione degli incarichi
In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DirettoreSGA – o il DSGA stesso può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario.
Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse, previa disponibilità del dipendente.
La proposta di svolgimento di prestazioni aggiuntive sarà in relazione alle esigenze connesse con le attività previste dal PTOF e dalle necessità organizzative dell’Istituzione scolastica.
Art. 36 - Incarichi specifici
Alla retribuzione degli incarichi specifici è destinato un budget complessivo pari a € 3.310,63 lordo dipendente da utilizzare come specificato nel seguente punto:
€ 3.293,15
LORDO DIP.
1 | A.A. | Gestione e coordinamento area Didattica (x 2) | € 440,00 | |
2 | A.A. | Gestione e coordinamento area R.U. - Docenti | € 220,00 | |
3 | A.A. | Gestione e coordinamento area R.U. - ATA | € 220,00 | |
4 | A.A. | Responsabile delle Pubblicazioni - Privacy e Sicurezza | € 220,00 | |
5 | A.A. | Passweb | € 220,00 | |
6 | C.S. | Piccola manutenzione | € 150,00 | |
7 | C.S. | Assistenza alla Persona x 11 | € 1.020,00 | |
8 | C.S. | Somministrazione farmaci | € 400,00 | |
9 | C.S. | Primo Soccorso e Antincendio | € 400,00 | |
Totale lordo dipendente | € 3.290,00 | |||
economie | € 3,15 |
Art. 37 - Liquidazione
A fine anno scolastico ogni lavoratore riepiloga, a titolo consuntivo, le attività che danno diritto a retribuzione accessoria svolte nel corso dell’anno scolastico.
I compensi spettanti saranno rapportati all’orario di servizio e alle assenze (escluse le ferie); le assenze vanno a decurtare la quota spettante di un rateo per ogni assenza di almeno giorni 16, anche non continuativi, per il servizio prestato nell’arco di 10 mesi.
Art. 38 – Revoca e rinuncia dell’incarico
È nella facoltà del Dirigente, previa acquisizione di motivato parere del DirettoreSGA, revocare l’incarico, qualora venga accertato e documentato il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Analoga facoltà di recedere dall’incarico è conferita al personale interessato tramite comunicazione scritta.
TITOLO NONO - DISPOSIZIONI FINALI COMUNI
Art. 39 - Comunicazione ulteriori risorse
Qualora fosse comunicata l’assegnazione di ulteriori risorse il tavolo di contrattazione verrà riconvocato.
Art. 40 - Modalità di assegnazione degli incarichi
L’assegnazione degli incarichi, attività aggiuntive, funzioni aggiuntive di cui al presente accordo dovrà essere effettuata mediante incarico scritto nominativo agli interessati.
Art. 41 – Interpretazione autentica
Per la risoluzione di eventuali controversie interpretative delle norme contenute nella presente ipotesi di accordo, le parti che lo hanno sottoscritto si obbligano ad incontrarsi per definire consensualmente il significato della clausola contestata.