Common use of Permessi sindacali Clause in Contracts

Permessi sindacali. 2.1 I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. 2.1 I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni Federa- zioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione convo- cazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente tempe- stivamente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze rap- presentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi per- messi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo

Permessi sindacali. 2.1 2.1. I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi Organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 2.2. I nominativi dei componenti degli organi Organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda. 2.3 2.3. Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 2.4. Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 2.5. Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze Rappresentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali, congressi e convegni di natura sindacale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. 2.1 I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali sin- dacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti sti- pulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente tempestiva- mente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno all'an- no per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze rappresen- tanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuitiretribui- ti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali, congressi e convegni con- vegni di natura sindacale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. 2.1 I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni Federa- zioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione convoca- zione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente tempe- stivamente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiarebe- neficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno po- tranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze rap- presentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi permes- si non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacalisin- dacali, congressi e convegni di natura sindacale.

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Permessi sindacali. 2.1 1) I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacalidelegati sindacali presenti nelle aziende aderenti al presente CCNL, delle Federazioni regolarmente nominati e appartenenti alle sigle sottoscrittrici del presente CCNL avranno diritto a permessi sindacali nazionali nelle seguenti misure a) docdici ore per anno nelle aziende con un numero di categoria dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici; b) venti ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti. 2) Per le imprese di viaggi e turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, indipendentemente dal numero dei Sindacati nazionalidipendenti occupati nell'azienda, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento nella misura massima di convocazione degli Organi venti ore per anno. 1) I dirigenti sindacali aziendali di cui sopra, al precedente articolo 38 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative sindacali, sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni all'anno. 2) I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali. 3) I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

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Permessi sindacali. 2.1 I Ai lavoratori membri degli Organi di organismi direttivi nazionali o provinciali e ai delegati aziendali debbono essere concessi permessi retribuiti per l’espletamento delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni attività inerenti le loro funzioni. Tali permessi saranno pari a undici ore mensili per i lavoratori membri di organismi direttivi sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionaliprovinciali, regionali o nazionali; i permessi stessi possono essere cumulati entro il periodo massimo di un trimestre. Per i lavoratori che siano delegati aziendali tali permessi sono di cinque ore mensili e provinciali delle Organizzazioni stipulanti possono essere cumulabili entro il presente contratto, dietro esibizione del documento periodo massimo di convocazione degli Organi un semestre. I dirigenti sindacali di cui sopra, sopra hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organi stessi a trattative sindacali o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni. 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi a congressi e convegni di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione natura sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 dieci giorni all'annol’anno. quando trattasi di permessi non retribuiti, evitando, possibilmente, che l’assenza avvenga durante il periodo di più intensi lavori, o contemporaneamente a più rappresentanti sindacali della stessa azienda. Fermo restando quanto previsto dall’art. 47 relativo alla comunicazione dei nominativi dei delegati d’azienda, la notifica dei nominativi dei lavoratori membri di organismi direttivi nazionali, regionali o provinciali deve essere effettuata con lettera dalle organizzazioni provinciali sindacali dei lavoratori alle organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle organizzazioni datoriali firmatarie del presente contratto), ai dirigenti stessi e per partecipare conoscenza alle direzioni aziendali. I diritti di cui al presente articolo decorrono dalla data in cui perviene la comunicazione. Le Organizzazioni provinciali datoriali, a trattative sindacaliloro volta, congressi e convegni dovranno comunicare alle rispettive aziende i nominativi dei dirigenti segnalati. I permessi retribuiti spettanti ai sensi del presente articolo non subiranno variazioni nella loro entità in caso di natura sindacalesuccessione nella carica. Per le aziende ove siano state costituite le rappresentanze sindacali unitarie si rinvia all’apposito protocollo (vedi allegato …).

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Permessi sindacali. 2.1 I lavoratori membri degli Organi direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni Federa- zioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli Organi di cui sopra, hanno diritto a permessi retribuiti per partecipazione alle riunioni degli organi stessi o delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.convo- 2.2 I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente tempe- stivamente comunicati all'azienda. 2.3 Il limite annuo dei permessi retribuiti di cui al primo comma viene stabilito in 20 giorni all'anno per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria del presente contratto. 2.4 Ove alle dipendenze di una stessa azienda vi siano più lavoratori che ne possano beneficiare, i permessi che saranno concessi ai singoli si sommano nel complesso e non potranno comunque superare il massimo di 40 giorni all'anno. 2.5 Oltre ai permessi retribuiti previsti dallo "Statuto dei lavoratori", ai dirigenti delle rappresentanze rap- presentanze sindacali aziendali che ne facciano richiesta, dovranno essere concessi permessi non retribuiti, in misura non inferiore a 8 giorni all'anno, per partecipare a trattative tratta- tive sindacali, congressi e convegni di natura sindacale.

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