Rapporti sindacali Clausole campione

Rapporti sindacali. Premesso che non sono in alcun caso posti in discussione l’autonomia dell’attività imprenditoriale e dei rispettivi distinte responsabilità di scelta e di decisione degli imprenditori, delle loro organizzazioni e del sindacato, le parti, valutata l’importanza che lo sviluppo dell’imprenditoria ha assunto con le sue articolazioni produttive e di servizio nell’economia generale del settore e del paese, concordano su un sistema di rapporti sindacali che, tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate, consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono, il mondo dell’impresa è finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso la realizzazione di un progetto di sviluppo e qualificazione delle imprese, l’acquisizione di tecnologie più avanzate ed il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. Le risultanze del confronto che si realizzerà ai diversi livelli che si traducano in accordi o intesa fra le parti, saranno proposte all’istituzioni come i criteri di base per la concessione di agevolazioni alle imprese.
Rapporti sindacali a) assicurare all’azienda sempre maggior efficienza e competitività sul mer- cato per garantire un costante miglioramento della qualità del servizio;
Rapporti sindacali. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Rapporti sindacali. Il confronto tra le parti, a livello aziendale, sarà finalizzato ad una possibile intesa; qualora i tentativi di composizione non dovessero avere buon esito, tenendo conto sia delle esigenze dei lavoratori quanto delle esigenze dell'impresa, si darà luogo ad un ulteriore incontro tra la Direzione e gli Organismi Sindacali Aziendali con la partecipazione delle Associazioni datoriali e delle segreterie delle XX.XX. firmatarie il presente contratto. Durante questo periodo sia le XX.XX. che le imprese si asterranno da ogni azione diretta che possa portare turbativa all'attività aziendale e/o lavorativa. Esaurito questo tentativo, qualora non si fosse addivenuti ad un accordo, le parti sceglieranno nell'ambito delle proprie autonomie e nel rispetto dell'art. 40 della Costituzione le proprie forme di comportamento. Le XX.XX. in caso di sciopero procureranno di informare l'azienda il più tempestivamente possibile.
Rapporti sindacali. Premessa. Le parti, valutata l'importanza che lo sviluppo dell'imprenditoria artigiana ha assunto nell'economia generale del settore e del Paese, concordano sul sist ema di rapporti sindacali che tramite esami congiunti sulle materie di seguito elencate consentano una più approfondita conoscenza delle problematiche che investono l'artigianato, finalizzata al raggiungimento di più consistenti ed elevati livelli occupazi onali, attraverso la realizzazione di un progetto di qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane, l'acquisizione di tecnologie più avanzate e il consolidamento delle strutture produttive e della loro autonomia. Le organizzazioni artigiane e FISASCAT -FILCAMS-UILTRASPORTI concordano sull'istituzione di un sistema organico di relazioni sindacali che, articolandosi su vari momenti e livelli attraverso specifiche modalità, persegua l'obiettivo di realizzare un miglioramento complessivo dei rapporti tra le rispettive organizzazioni e lo sviluppo di una più puntuale ed incisiva cultura sindacale che veda nel reciproco confronto uno strumento fondamentale di sviluppo dell'artigianato.
Rapporti sindacali. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti. Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione e il funzionamento delle commissioni interne.
Rapporti sindacali. Stesura prevista dal XXXX 00.0.0000 (x. modifiche in nota)
Rapporti sindacali. 2.2.1. BACHECHE‌
Rapporti sindacali. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente Contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari aziendali di rappresentanza o in mancanza, fermo restando quanto previsto dall'Accordo interconfederale 22.6.95, rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti. Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a nonna dell'art. 2 dell'Accordo interconfederale
Rapporti sindacali. Al fine di migliorare sempre più il clima delle relazioni sindacali in Azienda e di ridurre la conflittualità è comune impegno delle parti, tenuto conto degli accordi interconfede- rali vigenti sottoscritti da Confindustria con le Confederazioni Sindacali, che, in caso di controversie collettive, vengano esperiti tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU. In particolare, qualora la controversia abbia come oggetto l’applicazione o l’interpre- tazione di norme contrattuali, di legge, nonché l’informazione di cui all’art. 9, parte generale del presente Contratto, a richiesta di una delle parti, l’esame avverrà con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti.