Personale del Fornitore. 9.1 Il Fornitore si impegna a rispettare ogni prescrizione normativa in materia di ambiente e di sicurezza sul lavoro e ad adottare qualsiasi accorgimento necessario per garantire la sicurezza dei propri lavoratori. 9.2 Il personale del Fornitore che, ove richiesto, opererà presso la sede dell’Acquirente dovrà essere in regola dal punto di vista assicurativo e previdenziale con la normativa vigente in materia di impiego di manodopera. Dovrà altresì adeguarsi alle norme di sicurezza, alle altre regole in genere e agli orari in vigore presso gli insediamenti dell’Acquirente. L’Acquirente potrà vietare l’accesso o chiedere l’immediato allontanamento del personale del Fornitore che non rispetti i regolamenti suddetti. L’Acquirente si riserva di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Fornitore per danni arrecati a cose e/o persone dai beni, dal personale e/o dai mezzi del Fornitore stesso.
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