Common use of Piani di sicurezza Clause in Contracts

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione E Interventi Puntuali Ed Urgenti Nelle Scuole Pubbliche Cittadine E Nella Disponibilità Del Comune

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S)L’appaltatore è tenuto entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e i relativi oneri comunque prima della sicurezzaconsegna dei lavori, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente a redigere e senza riserve o eccezioni il consegnare all’ente appaltante: • Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore coordinamento; • Un piano operativo di sicurezza per la sicurezza quanto attiene alle proprie scelte autonome e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 relative responsabilità nell'organizzazione del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio cantiere e nell'esecuzione dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori da considerare come piano complementare di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Xxxx eventuali proposte dell’appaltatore al piano di sicurezza e coordinamento eventualmente predisposto nel corso dovranno però essere esplicitamente approvate dal committente e dal coordinatore in fase di esecuzione, senza dare diritto a compensi aggiuntivi. Ai sensi di quanto disposto dall’art.96 del DLgs 81/08 e s.i.m. tutte le imprese esecutrici che in qualsiasi forma contrattuale realizzino parte delle opere di progetto (subappalti, noli a caldo, forniture con posa, imprese esecutrici di consorzi stabili di imprese od ATI ecc.) sono tenute a redigere un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90di propria competenza, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito da considerare come piano complementare di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Ai sensi di quanto disposto dall’art.97 del DLgs 81/08 e s.i.m. il datore di lavoro dell'impresa affidataria (appaltatore) deve: • Verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici di cui al punto precedente rispetto al proprio, quindi trasmettere i suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione almeno 15 giorni prima dell’ingresso in cantiere delle imprese esecutrici stesse; • Coordinare gli interventi di tutte le imprese esecutrici prescritti dagli articoli 95 e 96 del DLgs 81/08 e s.i.m.. Le imprese esecutrici eseguiranno i lavori seguendo scrupolosamente le indicazioni dettate dal Piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione redatto dal coordinatore in fase di progettazione e disposto dal Committente, dal Piano Operativo di sicurezza, dai successivi aggiornamenti degli stessi, nonché le indicazioni del coordinatore in fase di esecuzione. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme di legge e contrattuali vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. In particolare si richiamano qui le norme sulla prevenzione infortuni stabilite dal D.Lgs. 81/08 per la cui osservanza l'Impresa si impegna contrattualmente di adottare a sua cura, rischio e spese, tutti i provvedimenti richiesti. L'appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza ed igiene del lavoro, nonché prevenire danni a terzi pubblici e privati. Conseguentemente, ogni più ampia e diretta responsabilità, in caso di infortuni o danni, ricadrà sull'appaltatore il presente articoloquale risponderà anche per quanto concerne la tutela dei dipendenti delle eventuali imprese subappaltatrici, restando sollevata l'Amministrazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza. Il Direttore Tecnico di cantiere, nominato dall’impresa appaltatrice prima della consegna dei lavori, deve vigilare sull’osservanza dei piani di sicurezza ed è responsabile del rispetto di tali piani. Si richiama infine l'attenzione sulle vigenti norme in materia di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti (Legge 17.10.1967 n°977). Nell'ipotesi di associazione temporanea di Imprese, tutti gli obblighi a carico dell’appaltatore di cui ai punti precedenti incombono rispettivamente all'Impresa mandataria o designata quale Capo gruppo.

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Samples: www.emiliacentrale.it

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 494 del 1996. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure L’appaltatore può presentare al coordinatore per la Sicurezza fisica dei lavoratori sicurezza in fase di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive esecuzione una o più proposte motivate di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni modificazione o di integrazione al piano di sicurezza sostitutivo delle misure di coordinamento, nei seguenti casi:  per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza fisica dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;  per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni L'appaltatore ha il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal diritto che il coordinatore per la sicurezza ai sensi in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del combinato disposto degli articoli 90coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, comma 5, e 92, nei casi di cui al comma 2, del D.Lgs 81/2008lettera a), le proposte si intendono accolte. Qualora prima della stipulazione il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del contratto (corrispettivo. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza carico dell'impresa, e coordinamentotale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione il presente articolola disciplina delle varianti.

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Samples: Bando Di Gara Per Pubblico Incanto

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la piano di sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E)CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. L'Operatore economico eI nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, per prima della consegna dei lavori dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.SPOS), e i relativi oneri della sicurezzain riferimento al singolo cantiere interessato, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione consegnato alla stazione appaltante. Nel caso in cui , per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporretramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure lavori per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008i quali esso è redatto. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al Il piano di sicurezza sostitutivo delle misure dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore prima della redazione del verbale di consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori l’esecuzione il nominativo e i recapiti: all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. petente di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; eventuali richieste di adeguamento; L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti in precedenza descritti, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto anche nel corso dei lavori dal ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. Ad integrazione degli obblighi già elencati, si precisa che il cantiere di cui al presente appalto è assoggettato all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che è previsto il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 90 – comma 3, per cui è stato designato il coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008progettazione. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso L’appaltatore dei lavori (a seguito è quindi obbligato, oltre al rispetto di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano tutte le norme in materia di sicurezza e coordinamentosalute del lavoro (anche se qui non richiamate o se richiamate in altri documenti contrattuali) all’adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro o alle imprese previsti nel citato D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’appaltatore è altresì interamente responsabile del medesimo adempimento da parte di tutte le ditte o lavoratori autonomi chiamati a qualsiasi titolo ad operare in cantiere, trova applicazione il presente articolonaturalmente per quanto attiene l’attività del cantiere stesso. L’appaltatore è tenuto alla consegna alla committente dei piani di cui all’art. 131 del Codice, e quindi, nello specifico, i POS (redatti da tutte le imprese). Il POS conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 deve contenere in particolare tutti gli elementi di cui all’all. XV.

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Samples: Contratto Di Appalto

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per Gli aspetti peculiari riguardanti la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i dei lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato appalto, sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse contenuti nell'allegato C "DOCUMENTO INFORMATIVO SUI RISCHI" predisposto dall'Ente Appaltante ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008, ed allegato al contratto di appalto e distanti del quale l'Appaltatore dichiara di uno stesso immobile, per cui averne preso completa ed attenta visione. Qualora si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere verifichino le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del stabilite dal vigente D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico l’Ente Appaltante procederà alla nomina del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico esicurezza, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per che curerà la redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'art. 100, comma 1 del vigente D.Lgs. 81/2008, che verrà trasmesso all'Appaltatore. A tal fine l'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardo l'esecuzione e il proseguimento delle opere in modo da dare la possibilità all'Ente Appaltante di predisporre la documentazione ed organizzare il coordinamento per la sicurezza. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre, con riferimento allo specifico cantiere dei lavori di cui trattasi, e consegnare all'Ente Appaltante i seguenti elaborati: • Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) di cui all’all. XV, punto 3, del vigente D.Lgs. 81/2008; • Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate POS) di cui all'art. 5089, comma 1, lettera h) del vigente D.Lgs. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano 81/2008; Detti piani comprenderanno la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) ed art. 28 cm. 2 del vigente D.Lgs. 81/2008, i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili di cui all'allegato XV del medesimo D.Lgs. ed essere redatti sulla scorta dell'allegato C "DOCUMENTO INFORMATIVO SUI RISCHI" al contratto di appalto e/o al Piano di Sicurezza e di coordinamento Coordinamento (PSC) qualora predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltantedall'Ente Appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori Le disposizioni di cui al punto 3.1 dell'allegato XV presente articolo si applicano anche alle Ditte subappaltatrici o affidatarie in cottimo eventualmente autorizzate, per il tramite dell' Appaltatore. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti gli operatori economici operanti nel cantiere, al D.Lgs 81/2008fine di rendere gli specifici piani redatti dalle Ditte subappaltatrici/subaffidatarie compatibili tra loro e coerenti con i piani presentati dall'Appaltatore stesso. Tale In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive da parte di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. Il piani descritti nel presente articolo formano parte integrante dell’appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione risoluzione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolod’appalto.

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Samples: www.promoturismo.fvg.it

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti Il presente appalto presenta lavorazioni con caratteristiche classificabili tra quelle a rischio di cui al punto 1 dell’allegato XI del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'artd.lgs. 90 del D.Lgs. n. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che Pertanto, sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi valide per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento, le disposizioni di cui al d.lgs.n. 81/2008 allegato XV e la Stazione Appaltante, in presenza di due o più imprese in cantiere anche non contemporaneamente, provvederà a nominare un Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (P.O.S)nel seguito indicato C.S.E.) nel rispetto della normativa vigente con il compito di verificare la ottemperanza delle predette normative da parte delle ditte operanti. All’Appaltatore è fatto obbligo di consegnare al Committente ovvero al C.S.E., nei termini previsti dall’ex art. 131 comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 entro trenta giorni dall’affidamento, e i relativi oneri comunque prima della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporre, prima dell'inizio consegna dei lavori, il proprio Piano Operativo di Xxxxxxxxx (nel seguito indicato P.O.S.) di cui all’art. 89 comma 1 lettera h) del d.lgs. n. 81/2008. In caso di presenza anche non contemporanea di più imprese operanti nel cantiere, ciascuna impresa è obbligata, prima dell’inizio dei lavori di propria spettanza, alla presentazione del proprio P.O.S. all’Appaltatore. L’Appaltatore è tenuto alla verifica della congruenza al P.S.C. del P.O.S. di ciascuna impresa operante (art. 97 comma 3 lettera b del d.lgs. n. 81/2008) ed alla trasmissione del P.O.S. al C.S.E. per le verifiche di competenza a quest’ultimo (art. 92 comma 1 lettera b del d.lgs. n. 81/2008). Nessuna lavorazione potrà essere avviata fin tanto che il C.S.E. non abbia espresso la propria accettazione al P.O.S. prodotto. In presenza del solo Appaltatore operante in cantiere, lo stesso è tenuto, nei termini sopra indicati, a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (nel seguito indicato P.S.S.), che dovrà essere adeguato e contestualizzato alla tipologia di intervento da realizzare nello specifico Ordinativo. L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori disposizioni contenute in P.S.C. o P.S.S. e P.O.S. da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione del lavoro. In caso di Associazioni Temporanee di Impresa, gli obblighi di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolosopra fanno capo all’Impresa designata quale capogruppo.

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Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti L’appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la piano di sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il (CSP) e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. L’obbligo è esteso alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E)CSE) in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute e alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dallo stesso CSE. L'Operatore economico eI nominativi dell'eventuale CSP e del CSE sono comunicati alle imprese esecutrici e indicati nel cartello di cantiere a cura della Stazione appaltante. L'Appaltatore, per prima della consegna dei lavori dovrà presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto. L'Appaltatore dovrà redigere il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.SPOS), e i relativi oneri della sicurezzain riferimento al singolo cantiere interessato, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato. Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione consegnato alla stazione appaltante. Nel caso in cui , per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico dovrà predisporretramite dell’appaltatore, prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure lavori per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008i quali esso è redatto. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al Il piano di sicurezza sostitutivo delle misure dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/ 2008 e s.m.i., l’Appaltatore prima della redazione del verbale di consegna dei lavori deve trasmettere al coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori l’esecuzione il nominativo e i recapiti: all’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. petente di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008all’articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; eventuali richieste di adeguamento; L’impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti in precedenza descritti, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto anche nel corso dei lavori dal ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente. E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento dei danni e di valutare l’inadempimento dell’Appaltatore ai fini della risoluzione del contratto. Ad integrazione degli obblighi già elencati, si precisa che il cantiere di cui al presente appalto è assoggettato all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; si precisa che è previsto il ricorrere delle condizioni di cui all’art. 90 – comma 3, per cui è stato designato il coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008progettazione. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso L’appaltatore dei lavori (a seguito è quindi obbligato, oltre al rispetto di autorizzazione al subappalto quadro) si verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano tutte le norme in materia di sicurezza e coordinamentosalute del lavoro (anche se qui non richiamate o se richiamate in altri documenti contrattuali) all’adempimento degli obblighi in capo al datore di lavoro o alle imprese previsti nel citato X.Xxx. 81/2008 e s.m.i. L’appaltatore è altresì interamente responsabile del medesimo adempimento da parte di tutte le ditte o lavoratori autonomi chiamati a qualsiasi titolo ad operare in cantiere, trova applicazione il presente articolonaturalmente per quanto attiene l’attività del cantiere stesso. L’appaltatore è tenuto alla consegna alla committente dei piani di cui all’art. 131 del Codice, e quindi, nello specifico, i POS (redatti da tutte le imprese). Il POS conforme a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 deve contenere in particolare tutti gli elementi di cui all’all. XV.

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Samples: Contratto Di Appalto

Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico, relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Il piano di sicurezza e di coordinamento che farà parte integrante del contratto allegato al progetto, è predisposto ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs 81/2008 dal coordinatore della progettazione nominato dal Committente e potrà essere adeguato: ‐ prima dell’esecuzione dei lavori su proposta dell’impresa appaltatrice. In nessun caso da eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti; ‐ durante l’esecuzione dei lavori su proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute. I datori di lavoro delle imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono tenuti a: ‐ attuare quanto previsto dai piani di sicurezza ‐ mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza e messo almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori il piano della sicurezza ed adempiere a disposizione da parte della Stazione appaltantequanto previsto dall’art. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 101 del D.Lgs 81/2008. Per i cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 89, l'Operatore economico dovrà del decreto legislativo n. 81/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dell’inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo piano sostitutivo delle misure per la Sicurezza sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008lavoratori. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico puòL’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici Xxx X.xxx Xxxxx x.00 00000 Xxxxxxxxx (XX) Tel.Fax 0000.000000 – xxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxx.xxx compatibili tra loro e integrazioni al coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezzapresentato dall’appaltatore. L'operatore economico L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 903, comma 4‐bis, e 5, e 92, comma 21‐bis, del D.Lgs 81/2008494/96 testo attualmente in vigore. Qualora In entrambi i casi, infine, prima della stipulazione del contratto (a seguito dell’inizio dei lavori, i datori di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo lavoro delle imprese esecutrici redigono il piano operativo di imprese) oppure nel corso sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’esecuzione dei lavori (a seguito e nell’organizzazione del cantiere di autorizzazione cui all’art. 2, comma 1 lettera f. ‐ ter del D.Lgs.528/99,testo attualmente in vigore e lo trasmettono al subappalto quadro) si verifichi la presenza direttore dei lavori ed al coordinatore per l’esecuzione. L’accettazione da parte di pluralità ciascun datore di lavoro delle imprese per cui si renda obbligatoria la redazione esecutrici del piano di sicurezza e coordinamentocoordinamento allegato al progetto e la redazione da parte dei singoli datori di lavoro dei piani di sicurezza operativi costituiscono, trova applicazione il presente articolo.limitatamente al cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all’art. 4 commi 1, 2 e 7 e dell’art. 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs 626/94,testo attualmente in vigore. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori nominato dal Committente, procede alla verifica dell’applicazione del piano di sicurezza attraverso moduli di programmazione dell’attività di cantiere e appositi giornalieri e sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

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Piani di sicurezza. Fermo restando i contenuti del documento allegato al presente Capitolato speciale d’appalto che riporta le indicazioni preliminari per la sicurezza (P.S.C.), si specifica che i lavori di manutenzione oggetto del presente capitolato sono distribuiti su immobili diversi o in parti diverse e distanti di uno stesso immobile, per cui si configurano luoghi di esecuzione e cantieri temporanei separati ed indipendenti l'uno dall'altro, aventi ciascuno caratteristiche per le quali possono o meno ricorrere le condizioni per l'applicazione dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui per il singolo intervento sia evidente che sono verificate le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs. 81/2008, il Responsabile Unico del Procedimento, provvederà ad: - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione per la stesura di un P.S.C. specifico con i contenuti minimi previsti; - inviare la notifica preliminare all'organo di vigilanza; - attivare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (C.S.E). L'Operatore economico L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specificospecifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006), relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte del C.S.E. L'Operatore economico dell’A.C. L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S), e i relativi oneri della sicurezza, ove non previsti in elenco prezzi, saranno calcolati con le modalità indicate all'art. 50. L'operatore economico è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Operatore economico l'Appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano Sostitutivo è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'operatore economico L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. L'operatore economico L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel corso dei lavori xxxxx xxx xxxxxx (a seguito di autorizzazione al subappalto quadrox xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) si xx verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.

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