Common use of POLIZZA DI ASSICURAZIONE Clause in Contracts

POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - ex art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994), e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, nonchè incaricati della direzione lavori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa è tenuta E' fatto obbligo dell'Appaltatore di stipulare una polizza per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi fino alla concorrenza della somma di almeno € 100.000,00 per ogni sinistro, con il limite di almeno € 100.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali ed almeno Euro 100.000,00 per danni a stipulare apposita polizza assicurativa da stipularsi con Compagnia cose anche se appartenenti a più persone, per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di Assicurazione legge derivante all’Appaltatore nella sua qualità di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione effettuante l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti ed apparecchiature esistenti negli immobili dell’Istituto, nonché l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Relativamente ai danni a cose, l’assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dall’Istituto, derivanti dalle prestazioni connesse all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Artla responsabilità civile incombente all’Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori. 129Relativamente ai danni alle persone, l’assicurazione dovrà: • prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale debba rispondere ai sensi dell’art. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - ex art. 302049 del c.c., commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)comprendente anche la copertura dei danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. La polizza dovrà persone dell’Istituto occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell’Appaltatore o dell’Isituto; • prevedere specificatamente l’indicazione che debbono essere considerati “Terzi” anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante dell’Istituto autorizzati all'accesso all’accesso al cantiere, nonchè incaricati della i componenti dell’ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva i danni causati dalle imprese subappaltatrici e dei mezzi subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. Tali concorrenti le polizze dovranno devono essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con intestate a tutte le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in dannoimprese costituenti il raggruppamento.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa è tenuta E' fatto obbligo dell'Appaltatore di stipulare una polizza per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi fino alla concorrenza della somma di almeno € 100.000,00 per ogni sinistro, con il limite di almeno € 100.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali ed almeno € 100.000,00 per danni a stipulare apposita polizza assicurativa da stipularsi con Compagnia cose anche se appartenenti a più persone, per la conseguenza della Responsabilità civile ai sensi di Assicurazione legge derivante all’Appaltatore nella sua qualità di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione effettuante l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti ed apparecchiature esistenti negli immobili dell’Istituto, nonché l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Relativamente ai danni a cose, l’assicurazione deve comprendere anche i danni ai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo detenuti dall’Istituto, derivanti dalle prestazioni connesse all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici e degli altri impianti, restando inteso che, ove fossero affidati a terzi, la garanzia opererà per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Artla responsabilità civile incombente all’Appaltatore nella sua qualità di committente di tali lavori. 129Relativamente ai danni alle persone, l’assicurazione dovrà: • prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile dei prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni, nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti, in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale xxxxx rispondere ai sensi dell’art. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - ex art. 302049 del C.C., commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994)comprendente anche la copertura dei danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. La polizza dovrà persone dell’Istituto occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere ed a consulenti dell’Appaltatore o dell’Istituto; • prevedere specificatamente l’indicazione che debbono essere considerati “Terzi” anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante dell’Istituto autorizzati all'accesso all’accesso al cantiere, nonchè incaricati della i componenti dell’ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici Le garanzie prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva i danni causati dalle imprese subappaltatrici e dei mezzi subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. Tali concorrenti le polizze dovranno devono essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio dei lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con intestate a tutte le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in dannoimprese costituenti il raggruppamento.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - ex art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994), e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, nonchè incaricati della direzione lavori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare e loro pertinenze. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: Coperture assicurative per i lavori pubblici per sinistro Euro 750.000,00 per persona lesa Euro 750.000,00 Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'Impresa Prima dell’emissione dell’Ordinativo Principale di Fornitura l’Amministrazione Contraente richiede il possesso di una adeguata copertura assicurativa, per tutta la durata dell’OPF stesso, a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, sia propri, sia delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti delle prestazioni subappaltate. L'Appaltatore è tenuta obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa RC, a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del contratto derivato, prestata da stipularsi con Compagnia assicuratrice ammesse ad operare nel territorio italiano ai sensi del Regolamento IVASS. La copertura assicurativa dovrà fare espresso riferimento all’oggetto, alle prestazioni oggetto del contratto e alle sedi di Assicurazione svolgimento del servizio. Nel caso in cui l’Appaltatore sia un raggruppamento di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e imprese RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per i lavori pubblici - ex arttutte le imprese associate, restando la facoltà di indicare in polizza nominativamente le imprese costituenti il RTI e la relativa attività da esse svolte all’interno dello stesso. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994), Le garanzie assicurative prestate dovranno avere validità e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici riferimento alla/e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare polizza/e loro pertinenze. La polizza dovrà anche coprire, in particolare, i assicurativa/eseguenti: ➢ R.C.T. Responsabilità Civile per danni subiti da diretti e materiali verso terzi e/o cose in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere eventi accidentali causati dall’Appaltatore o da persone di lavoro costituito dai tratti delle Strade oggetto del presente Contrattocui l’Appaltatore è tenuto a rispondere, con la quale la compagnia assicuratrice si obbliga a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante autorizzati all'accesso per morte, per lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione al cantiereservizio da esso prestato, nonchè incaricati della direzione lavori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e dei mezzi complementari di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Disciplinare qualsiasi natura e loro pertinenze. Tali polizze dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio dei lavoricon qualsiasi mezzo svolte, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contrattonessuna esclusa né eccettuata, con le coperture assicurative sotto elencate ulteriori condizioni particolari: – Estensioni della qualifica di cui sopraterzi ai dipendenti delle Amministrazioni Contraenti, non solleverà agli utenti a qualsiasi titolo degli edifici e delle loro pertinenze oggetto delle prestazioni, ai subappaltatori e ai loro dipendenti – Massimale unico minimo € 5.000.000 per evento – Copertura di rischi dell’Amministrazione contraente e dei suoi delegati, specialmente in alcun modo l'Impresa dalle sue rapporto alle responsabilità nei confronti nel campo della Provincia sicurezza sul posto di Rieti lavoro – Prestazioni presso terzi senza sottolimite – Danni da inquinamento accidentale – Danni consequenziali e da interruzione di esercizio totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di eventuali servizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale – Danni a terzi danneggiati anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni da incendio di cose di proprietà dell’assicurato con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale – Danni a impianti e/o macchinari oggetto delle prestazioni con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale – Xxxxx a qualsivoglia cosa di terzi che si trova nell’ambito delle prestazioni – Xxxxx a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori o alla loro omissione. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui consegna e custodia con un limite minimo assicurato pari al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione 10% del Contratto in dannomassimale.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Pulizia E Igiene Ambientale