GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la ri- nuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazio- ne appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acqui- sizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 10 del presente capitolato, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. In caso di riunione di concorrenti la garanzia fidejussoria è presentata, su mandato ir- revocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con re- sponsabilità solidale.
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. (ART. 103 D.LGS. 50/2016)
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. La garanzia deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta della stazione appaltante e, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile (art. 113 del D.lgs 163/2006). La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento, e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio. In caso di riunione di concorrenti la garanzia è presentata, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della cauzione definitiva o la mancata stipula del contratto nel termine stabilito determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione Comunale a titolo di risarcimento del danno; l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria, se esistente.
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. La ditta dovrà prestare, a garanzia e per l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, prima della stipula del contratto di accordo quadro, la cauzione definitiva nella misura del 10 per cento dell'ammontare dell'importo di aggiudicazione e con i contenuti prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate, o con altro mezzo previsto dalla vigente normativa in materia. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo dopo la conclusione del servizio. La polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del singolo contratto, dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e previa risoluzione di eventuali controversie in atto. L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 15 21.1 Cauzione definitiva 15
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il fornitore, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali inerenti sia la messa in opera che quelli conseguenti alla stessa, è tenuto a prestare le seguenti cauzioni:
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto dovrà presentare alla Stazione Appaltante una cauzione definitiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 113 e 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. 1. La ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La garanzia fideiussoria, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto dovrà depositare – presso il Tesoriere dell’Amministrazione IBAN IT 47 K 08327 03221 000000121121 - intestato alla Provincia di Roma, e nelle forme stabilite dalla Legge a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto - un deposito cauzionale definitivo pari al 10% dell'importo stanziato. Detto versamento può essere effettuato, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Provincia di Roma. Qualora la cauzione provvisoria sia costituita con la forma della fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze), deve, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.
GARANZIE PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Il for n i t o r e a xxx x x x x x dell a for n i t u r a res a in fun z i o n e dell’i m p i a n t o è ten u t o a pre s t a r e le seg u e n t i cauzi o n i : Un a cau z i o n e defi n i t i v a pari al 10 % dell’i m p o r t o contr a t t u a l e co m p l e s s i v o . La cauzi o n e può ess e r e costi t u i t a nei seg u e n t i mo d i : A) me d i a n t e xxx x x x x x fid ei u s s o r i a , ril asci a t a da una dell e impr e s e xxxx x x x x x l’atti vi t à ban c a r i a pre v i s t e dal D. P. R. 22 ma g g i o 1956 , n. 635; B) me x x x x x x xxxx z z a fid e i u s s o r i a , rila s c i a t a da una dell e im p r e s e di assi c u r a z i o n e aut o r i z z a t e al ram o cau z i o n i , ai sensi del D. P. R. 13 feb b r a i o 1959 , n. 449, e del dec r e t o legi s l a t i v o 7 sett e m b r e 2005 n. 209; C) me x x x x x x xxxx z z a fid e i u s s o r i a , rila s c i a t a da un int e r m e d i a r i o fin a n z i a r i o isc ri t t o all’el e n c o speci a l e di cui all’arti c o l o 107 del decr e t o legi s l a t i v o 1 sett e m b r e 1993 , n. 385. Le fid ei u s s i o n i devo n o pre v e d e r e espr e s s a m e n t e la rin u n c i a al ben e f i c i o dell a pr e v e n t i v a esc u s s i o n e del debit o r e pri n c i p a l e e la sua oper a t i v i t à entr o 15 gi o r n i a se m p l i c e ric h i e s t a scri t t a dell a st a z i o n e app a l t a n t e . In ogni cas o il gara n t e si dev e rit e n e r e lib e r a t o dall’ o b b l i g a z i o n e sol o ed escl u s i v a m e n t e a seg u i t o di espr e s s o svi n c o l o da part e dell’ En t e . Tal e obbli g o dov r à ris ul t a r e nel contr a t t o di fid e i u s s i o n e .