Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario. 1. L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia. 2. Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 519.451,96 (cinquecentodiciannovemila quattrocentocinquantuno/96) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00). 3. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. 4. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
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Samples: Accordo Quadro
Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario. 1. L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle prestazioni presta- zioni oggetto dell’appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 129 103 del Decreto Legislativo del 12 18 aprile 20062016, n. 163 e successive modifiche e integrazioni50, l'Impresa è obbligataobbliga- ta, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadrodell’Appalto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne in- denne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, nellla forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)- fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazioneprogetta- zione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggioremaggiore -, con un massimale massi- male pari a € 519.451,96 1.000.000,00 (cinquecentodiciannovemila quattrocentocinquantuno/96unmilione/00) e che preveda anche una garanzia di responsabilità responsabili- tà civile per danni a terzi (R.C.T.) nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00cinquecen- tomila/00).
3. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono intendo- no compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della del- la Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
4. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici. Nel caso venga richiesta l’anticipazione l’Appaltatore dovrà prestare apposita garanzia fi- deiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione (maggiorato del tasso di in- teresse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario. 1. L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa Appaltatrice è obbligata, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 519.451,96 (cinquecentodiciannovemila quattrocentocinquantuno/96) 500.000,00, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
31.000.000,00. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
4. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Polizze assicurative obbligatorie a carico dell’affidatario. 1. L'Appaltatore assume su di sé ogni responsabilità connessa con l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e, in particolare, con la conduzione e manutenzione degli immobili e degli impianti oggetto del contratto ed è pertanto tenuta all'osservanza di tutte le leggi, le norme e i regolamenti vigenti in materia.
2. Ai sensi dell'articolo 129 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, l'Impresa è obbligata, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, fatti salvi quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, con un massimale pari a € 519.451,96 71.300,00 (cinquecentodiciannovemila quattrocentocinquantuno/96settantunomilatrecento/00) e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi, con un massimale di € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
3. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.
4. La polizza deve coprire l'intero periodo dei lavori fino al termine previsto per l'emissione del certificato di regolare esecuzione degli stessi. La garanzia assicurativa prestata dall'Impresa aggiudicataria dell’appalto copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e/o subfornitrici.
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