Common use of POLIZZE ASSICURATIVE Clause in Contracts

POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, esibisce la regolare documentazione attestante l’avvenuta stipulazione con primario assicuratore di adeguata copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, (che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti mantenuta in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare vigore per tutta la durata dell’appalto della concessione, compresi eventuali rinnovi e proroghe), contro i rischi di: Per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: − Danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili; − Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa carro attrezzi. Il limite di risarcimento per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per mortesinistro; − Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l’espletamento delle attività oggetto della concessione; − Committenza di lavori e servizi; − Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a 150.000,00 300.000,00 per invalidità permanentesinistro e per anno; − Danni a cose di terzi da incendio; − Xxxxx subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedalieroche partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personali; − Xxxxx arrecati a terzi da dipendenti, soci , volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale; − Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole , artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.

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Samples: www.comune.bologna.it

POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore Soggetto Attuatore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore Soggetto Attuatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo dell’Amministrazione Comunale medesima e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore Soggetto Attuatore è tenuto tenuta ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 5.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 2.500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inailall'INAIL, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comunel’Amministrazione Comunale, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore Soggetto Attuatore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 81/2008 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevandeRegolamento UE 2016/679; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune all’Amministrazione Comunale o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestoreSoggetto Attuatore. I massimali previsti nella polizza assicurativa non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Xxxxxxxx Attuatore nei confronti dei terzi. Pertanto ogni più ampia responsabilità, sia civile che penale, per eventuali infortuni o danni ricadrà esclusivamente sulla Soggetto attuatore, restando l'Amministrazione Comunale sollevata da responsabilità al riguardo. Il gestore Soggetto Attuatore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comuneall’Amministrazione Comunale, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore Soggetto Attuatore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessostessa, provvedendo ad ogni scadenza annua se rateizzato e al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovoquietanza. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune dell’Amministrazione Comunale per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del della presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.

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Samples: www.comune.finaleligure.sv.it

POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire Fornitore risponderà di eventuali danni a persone e/o cose, cagionati a terzi - compresi gli utenti del servizio - in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio e per l'intera durata degli Ordinativi di Fornitura, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei suoi confronti. Il Fornitore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di trasporto di persone. Si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, in genere, del trasporto e durante le soste e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti fermate. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il servizioFornitore deve essere in possesso di: − polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 30.000.000,00 (tretamilioni/00) per danni a persone ed € 2.000.000 (duemilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla responsabilità civile dei trasportati, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rinuncia alla rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzoComune. I massimali previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. In particolareparticolare l'assicurazione RCA, il gestore è tenuto ad attivarein aggiunta a quella obbligatoria, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per dovrà comprendere anche la responsabilità civile verso relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente cagionati ai trasportati e/o ai terzi dedicata dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo. L'assicurazione RCA dovrà coprire anche: • la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli della Ditta in aree private non aperte al pubblico; • la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose trasportate sui veicoli di proprietà di terzi, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli della Ditta, esclusi denaro, preziosi; • la responsabilità per i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o comunque dell’utilizzo del veicolo; • la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze; • la responsabilità per i danni ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di durata non inferiore alla durata dell’appaltomanutenzione dei veicoli, ovvero a stipulare uno derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite sbalzi di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunatotensione e/o dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati; • deve coprire anche la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi compresi gli utenti nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato; • la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di fuori dei percorsi prestabiliti; − polizza RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune a copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con dolo un massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone e colpa grave cose; − polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del proprio Comune, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni/00) con sottolimite di 1.000.000 (unmilione/00) per persona. Il numero di utenti da assicurare è dato degli alunni ammessi annualmente a fruire del servizio di trasporto scolastico. L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate in allegato all’Atto di Regolamentazione del servizio, fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata degli Ordinativi di Fornitura. Il Fornitore assume ogni responsabilità civile e penale per gli infortuni causati al personale dipendente e delle persone addetto al servizio, rinunciando - senza deroghe od eccezioni - a qualsiasi azione di cui rivalsa, presente o futura, nei confronti del Comune, che deve rispondereintendersi pertanto manlevato da ogni responsabilità al riguardo. Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/il risarcimento degli importi dei danni - o di coloro parte di essi - che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti risultino risarcibili in relazione alla qualifica eventuale pattuizione di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistrocontrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, queste la cui stipula non possono essere esonera in alcun modo opposte al comune il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze assicurative. Saranno a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta Fornitore i danni ai veicoli e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità alle paline di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo fermata causati nel caso di proroga, fornendo copia corso della quietanza di rinnovo. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, gestione esclusi quelli derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedalierodal normale utilizzo.

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Samples: Convenzione Ed Ordinativi Di Fornitura

POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comunecomune , con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stessostessa, provvedendo al rinnovo nel caso di prorogaxxxxxxx, fornendo copia della quietanza di rinnovo. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del della presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedaliero.fatto addebitabile al gestore,

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Samples: www1.comune.fi.it

POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire Concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, esibisce la regolare documentazione attestante l’avvenuta stipulazione con primario assicuratore di adeguata copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, (che sono a totale carico del gestore con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del comune medesimo e di ogni indennizzo. In particolare, il gestore è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve dovrà essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti mantenuta in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare vigore per tutta la durata dell’appalto della concessione, compresi eventuali rinnovi e proroghe), contro i rischi di: Per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: − danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili; − danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante il traino/trasporto su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa carro attrezzi. Il limite di risarcimento per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per mortesinistro; − conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l’espletamento delle attività oggetto della concessione; − committenza di lavori e servizi; − danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a 150.000,00 300.000,00 per invalidità permanentesinistro e per anno; − danni a cose di terzi da incendio; − danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, € 5.000,00 per spese mediche che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti ricollegabili alla loro responsabilità personali; − danni arrecati a terzi da dipendenti, soci , volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale; − interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole , artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza. − danni da inquinamento accidentale; Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedalieroaltri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell’attività principale, nessuna esclusa o eccettuata.

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POLIZZE ASSICURATIVE. Il gestore deve garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro gli infortuni Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le malattie connesse allo svolgimento delle prestazioni inerenti il serviziomodalità previste dal Codice e dal Regolamento: o polizza assicurativa, nonché per la ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice, a copertura: - dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004; - della responsabilità civile verso i terzi, che sono il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 125, comma secondo del Regolamento; • La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti indicati qui sopra, decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. • Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo. • Il Concessionario è in possesso della polizza RCT con un massimale per sinistro pari ad euro 2.000.000,00. • Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del gestore con esclusione Concessionario che dovrà consegnare al Concedente almeno 7 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze unitamente ai relativi certificati di assicurazione. • Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni diritto anno, copia dei certificati di rivalsa nei confronti assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza. • Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti dei Concedente, anche per fatto doloso o colposo del comune medesimo proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di ogni indennizzo. In particolarechiunque egli si avvalga, il gestore è tenuto ad attivaresia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata dell’appalto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato e adeguati al presente capitolato. Tale polizza: • deve prevedere massimali RCT per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00 “unico”; max RCO con € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato; • deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all’attività, compresi eventuali volontari impiegati nell'attività; • deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari; • devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante; • deve essere considerato terzo il comune, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori; • deve essere inserita l'estensione di garanzia relativa alla in nessun caso potrà invocare la responsabilità del gestore e dei suoi dipendenti in relazione alla qualifica di responsabili del servizio protezione e sicurezza Concedente per i danni o pregiudizi di cui al decreto legislativo n. 81/08 – e alla responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/03; • deve essere inserita l’estensione di garanzia relativamente alla somministrazione di cibi e bevande; • deve prevedere la responsabilità civile verso terzi dei soggetti inseriti per qualsiasi evento dannoso da essi causato nel periodo di permanenza nella struttura. Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non possono essere in alcun modo opposte al comune o al terzo danneggiato e devono rimanere esclusivamente a carico del gestore. Il gestore deve, inoltre, segnalare immediatamente al comune, con nota scritta e protocollata, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. Il gestore deve stipulare le predette polizze assicurative, per un periodo pari alla durata del contratto stesso, provvedendo al rinnovo nel caso di proroga, fornendo copia della quietanza di rinnovo. Nella polizza deve essere prevista espressamente la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della Compagnia Assicuratrice nei confronti del comune per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalla realizzazione delle attività del presente contratto. Il gestore dovrà inoltre dichiarare la propria disponibilità ad attivare per tutta la durata dell’appalto e su semplice richiesta scritta del comune, apposita polizza assicurativa per infortuni a favore degli utenti del servizio per causa dipendente dall’attività del gestore con massimali non inferiori a € 100.000,00 per morte, € 150.000,00 per invalidità permanente, € 5.000,00 per spese mediche e € 35,00 €/gg per diaria per ricovero ospedalieroarticolo.

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