PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI IN GENERE Clausole campione

PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI IN GENERE. L’impresa appaltatrice è tenuta al rispetto integrale di tutte le normative urgenti in materia di sicurezza negli appalti, con particolare riferimento al Decreto n. 81 del 2008 ed al D.L.vo 626/94. Tra le varie attività spettanti all’appaltatore vi è quella di provvedere alle opere provvisionali che devono avere le seguenti caratteristiche ben definite: Gli impalcati, sia all’esterno che all’interno della costruzione, devono essere muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto, la cui altezza deve essere pari ad 1 m dal piano di calpestio, e da tavola fermapiedi pari ad un’altezza di 20 cm, affiancate sul lato interno dei montanti. Le tavole costituenti il piano di calpestio, di spessore pari ad almeno 5 cm devono poggiare su traversi aventi sezione ed interasse proporzionati al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani, le fibre devono avere andamento parallelo all’asse e larghezza pari o superiore a 20 cm. Le tavole inoltre devono sempre appoggiare su 3 traversi con le estremità sovrapposte sempre di 1 traverso per almeno 40 cm. La luce verticale tra i correnti e la tavola fermapiedi non deve essere maggiore ai 60 cm; tutta la struttura deve essere adeguatamente assicurata contro gli spostamenti. I parapetti devono essere sempre collocati anche ai bordi degli scavi che superano i 2 m di altezza ed a protezione delle coperture se non protette da reti o passerelle di transito a cui è previsto l’ancoraggio delle cinture di sicurezza. Le passerelle devono avere una larghezza minima di 60 cm se adibite al solo transito dei lavoratori e di 120 cm per il passaggio anche dei materiali; la pendenza massima non può superare il 50%. I ponti su cavalletti possono essere usati soltanto per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno dell’edificio e comunque per altezze inferiori o uguali ai 2 m. La distanza massima tra 2 cavalletti consecutivi deve essere inferiore o uguale a 360 cm con tavole di sezione 30x5 cm e lunghezza 400 cm, altrimenti devono essere usati 3 cavalletti consecutivi. La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore ai 90 cm con parti a sbalzo superiori ai 20 cm. I ponteggi da utilizzarsi a cura dell’impresa devono essere di tipo metallico fisso o mobile, corredati da idonea autorizzazione all’impiego rilasciata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Per i ponteggi deve essere garantita dal Direttore di cantiere dell’impresa appaltatrice, la verticalità dei montanti, il serraggio dei giunti, l’efficienza degli ancoraggi e ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).