POSIZIONE E SEDE DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO – TUTELE SINDACALI Clausole campione

POSIZIONE E SEDE DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO – TUTELE SINDACALI. Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal c.c.n.l. e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali. Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art. 43 del presente c.c.n.l. ovvero in caso di prestazioni in altra sede aziendale la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti. E’ confermato il godimento dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal c.c.n.l..
POSIZIONE E SEDE DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO – TUTELE SINDACALI. Il dipendente in lavoro agile conserva la posizione e la sede di lavoro già assegnate e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto, previsto dal ccnl e dagli accordi di secondo livello in vigore aziendalmente nonché da eventuali accordi individuali. Nelle giornate effettivamente prestate di lavoro agile viene erogata l’indennità di mensa di cui all’art.43 del presente CCNL ovvero in caso di prestazioni in altra sede aziendale la possibilità di fruire dei servizi mensa se presenti. E’ confermato il godimento dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal CCNL.
POSIZIONE E SEDE DI LAVORO – TRATTAMENTO ECONOMICO – TUTELE SINDACALI. La lavoratrice/ore in lavoro agile conserva il ruolo e l’inquadramento e la sede di lavoro già assegnata e mantiene integralmente il trattamento economico-normativo in atto (ivi compresi premio di risultato, welfare, premi per obiettivi), previsto dal C.C.N.L. e in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 15.6.2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori/lavoratrici che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Il lavoratore gode dei diritti sindacali previsti dalla legge e dal C.C.N.L. Entro il mese di Marzo di ogni anno, l'azienda fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali e alle OOSS territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL un'informativa sul lavoro svolto in modalità agile nell'anno precedente, con riguardo: - agli ambiti organizzativi, alle qualifiche professionali e al numero dei dipendenti che sono stati interessati; - alle eventuali disfunzioni organizzative e/o operative riscontrate.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).