Common use of PREFAZIONE Clause in Contracts

PREFAZIONE. Il contributo del giovane xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha un significato che va, in primo luogo, sottolineato. L’avere dedicato una approfondita riflessione alla figura del c.d. “le- gato di contratto” ha il merito di avere determinato la reviviscenza di una figura quasi del tutto negletta dalla nostra dottrina con qualche fe- lice eccezione e trattata per lo più occasionalmente e non in un contesto “aperto” e sistematico, quale oggi offerto dall’A. Che invece il legato di contratto si presti ad una rinnovata riflessione sull’efficacia obbligatoria del testamento, tale appunto che la disposi- zione testamentaria non abbia solo ad essere identificata con un atto “dispositivo delle proprie sostanze”, secondo la definizione consegnata all’art. 587 c.c., ma anche con un atto destinato a creare rapporti con- trattuali con i terzi in qualità di legatari per il soddisfacimento post mor- tem di interessi patrimoniali e non patrimoniali del testatore, è questo il leitmotiv del lavoro di Xxxxxxxxx. Non a caso l’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giu- ridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia ob- bligatoria. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contrat- to e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà del- l’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di cre- dito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e al- la sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per XII Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarci- toria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più gene- rale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizio- ne, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamento, si è detto non solo quale atto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto alle fonti tipiche del contratto e del fatto illecito ex art. 1173. Il legato di contratto, proprio nella misura in cui con esso si utilizza una disposizione mortis causa, seppure a titolo particolare, quale veicolo per instaurare un rapporto di scambio tra il testatore e/o colui che ne è l’esecutore, quale l’erede o altro legatario, ed il terzo beneficiario, fa sì che si è indotti ad abbandonare la visuale del testamento, quale atto che il testatore compie “in solitudine” (senza aver rapporti con il beneficia- rio) per un atto che crea invece un rapporto con l’esterno, così come un qualsiasi contratto. L’approccio è nuovo e reca profili non sempre prevedibili. Com’è noto, la possibilità che un soggetto, al di là del contratto, abbia ad im- porre obblighi a soggetti in favore di terzi è limitata in materia succes- xxxxx, e cioè all’ipotesi che tali obblighi o rivestano il carattere di pesi od oneri imposti a soggetti, quale limite all’attribuzione di beni ad essi at- tribuiti – e questo è il modello del modus testamentario – oppure, come nel legato, in senso stretto, siano in relazione diretta con l’eredità del de cuius, costituendone un modo “di disposizione” (art. 588 c.c.).

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PREFAZIONE. A distanza di poco più di un anno, l'AUPI ha preparato e pubblica il testo commentato del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro secondo biennio economico 2008 - 2009. La precedente pubblicazione ha riguardato il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il biennio economico 2006 - 2007. Come si può ben vedere dal raffronto delle due pubblicazioni, l'attuale testo è, di gran lunga, più articolato e approfondito del precedente, pur trattandosi di un commento relativo solo a un biennio economico. In realtà la scelta della Segreteria Nazionale è stata quella di predisporre un testo che avesse una funzione ben più ampia del commento agli articoli del biennio economico sottoscritto. Il contributo risultato è evidente. Si tratta di un vero e proprio “manuale” che riassume tutta la normativa ora in vigore, oltre a commentare gli specifici articoli dell'ultimo biennio contrattuale. È un testo che tutti i quadri e dirigenti sindacali devono “studiare” e “conoscere”. Deve diventare l'inseparabile compagno e strumento di ogni trattativa. Deve essere conosciuto e “studiato” da tutti i Dirigenti e Dipendenti della Pubblica Amministrazione perché ciascuno di noi deve conoscere i propri “doveri” e i propri “diritti”. Questo manuale contiene i principali riferimenti normativi adesso vigenti. Un'attenzione molto particolare e una cura attenta è stata dedicata alle normative approvate negli ultimi 24 mesi. Una particolarissima attenzione è stata posta nel commento alla Riforma del giovane xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha un significato che va, in primo luogo, sottolineato. L’avere dedicato una approfondita riflessione alla figura del Pubblico Impiego (c.d. “le- gato Riforma Brunetta”) e alla legge finanziaria approvata dal Parlamento nel luglio 2010. Trattasi di contrattoatti legislativi e regolamentari che producono un impatto enorme sull'ordinamento e sullo stato giuridico dei Dipendenti e dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione. Sono “regole nuoveha che modificano profondamente, il merito nostro essere Dirigenti della P.A. e che spostano il ruolo e il peso della Contrattazione Negoziale riportando il “governo” del settore del Pubblico Impiego sotto l'egida “pubblicista”. Ci troviamo di avere determinato la reviviscenza di una figura quasi del tutto negletta dalla nostra dottrina con qualche fe- lice eccezione e trattata per lo più occasionalmente e non in un contesto “aperto” e sistematico, quale oggi offerto dall’A. Che invece il legato di contratto si presti fronte ad una rinnovata riflessione sull’efficacia obbligatoria del testamento, tale appunto vera e propria inversione di tendenza che la disposi- zione testamentaria non abbia solo ad essere identificata ricolloca il Pubblico Impiego nella situazione normativa e regolamentare precedente al 1992 con un atto salto indietro di circa 20 anni. Nel corso di questi mesi una gravissima crisi economico-finanziaria ha messo in ginocchio le principali economie mondiali. Questa crisi, in Europa e negli Stati Uniti, ha investito tutto il mondo del lavoro (pubblico e privato). I lavoratori del settore privato l'hanno subita con i licenziamenti e la CIG (cassa integrazione guadagni); i lavoratori del settore pubblico, con il blocco della contrattazione per il prossimo triennio. Nonostante questa profonda crisi, l'AUPI, con le XX.XX. di tutta la Dirigenza Sanitaria e Medica, è riuscita a chiudere la trattativa sulla base del tasso di inflazione programmata, senza subire tagli e decurtazioni degli incrementi spettanti. La ripresa stenta a decollare e la crisi non è ancora superata. Non dobbiamo abbassare la guardia. La tentazione di dispositivo delle proprie sostanze”fare cassa” con i tagli degli stipendi è sempre forte. La Storia ci insegna che nei periodi di maggiore crisi economica diventa vitale avere una Organizzazione Sindacale forte e capace di rappresentare le istanze degli Psicologi, secondo la definizione consegnata all’art. 587 c.c.di difendere le conquiste economiche maturate negli ultimi decenni e i diritti, che noi consideriamo acquisiti, ma anche con che tali potrebbero non essere. Solo un atto destinato a creare rapporti con- trattuali con i terzi Sindacato forte può contrapporsi all'arroganza dei nostri datori di lavoro; un Sindacato forte nei numeri e nella capacità di svolgere fino in qualità di legatari per fondo il soddisfacimento post mor- tem di interessi patrimoniali e non patrimoniali del testatore, è questo il leitmotiv del lavoro di Xxxxxxxxx. Non a caso l’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giu- ridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia ob- bligatoriaproprio ruolo. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contrat- to e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà del- l’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di cre- dito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e al- la sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per XII Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarci- toria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più gene- rale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizio- ne, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamento, si è detto non solo quale atto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto alle fonti tipiche del contratto e del fatto illecito ex art. 1173. Il legato di contratto, proprio nella misura in cui con esso si utilizza una disposizione mortis causa, seppure a titolo particolare, quale veicolo per instaurare un rapporto di scambio tra il testatore e/o colui che ne è l’esecutore, quale l’erede o altro legatario, ed il terzo beneficiario, fa sì che si è indotti ad abbandonare la visuale del testamento, quale atto che il testatore compie “in solitudine” (senza aver rapporti con il beneficia- rio) per un atto che crea invece un rapporto con l’esterno, così come un qualsiasi contratto. L’approccio è nuovo e reca profili non sempre prevedibili. Com’è noto, la possibilità che un soggetto, al di là del contratto, abbia ad im- porre obblighi a soggetti in favore di terzi è limitata in materia succes- xxxxx, e cioè all’ipotesi che tali obblighi o rivestano il carattere di pesi od oneri imposti a soggetti, quale limite all’attribuzione di beni ad essi at- tribuiti – e questo è il modello del modus testamentario – oppure, come nel legato, in senso stretto, siano in relazione diretta con l’eredità del de cuius, costituendone un modo “di disposizione” (art. 588 c.c.).Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxx

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per La Sequenza Contrattuale Dell'

PREFAZIONE. Il contributo del giovane xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha un significato che va, in primo luogo, sottolineato. L’avere dedicato una approfondita riflessione alla figura del c.d. “le- gato di contratto” ha il merito di avere determinato la reviviscenza di una figura quasi del tutto negletta dalla nostra dottrina con qualche fe- lice eccezione e trattata per lo più occasionalmente e non in un contesto “aperto” e sistematico, quale oggi offerto dall’A. Che invece il legato di contratto si presti ad una rinnovata riflessione sull’efficacia obbligatoria del testamento, tale appunto che la disposi- zione testamentaria non abbia solo ad essere identificata con un atto “dispositivo delle proprie sostanze”, secondo la definizione consegnata all’art. 587 c.c., ma anche con un atto destinato a creare rapporti con- trattuali con i terzi in qualità di legatari per il soddisfacimento post mor- tem di interessi patrimoniali e non patrimoniali del testatore, è questo il leitmotiv del lavoro di Xxxxxxxxx. Non a caso l’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giu- ridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia ob- bligatoria. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contrat- to e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà del- l’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di cre- dito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e al- la sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per XII Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarci- toria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più gene- rale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizio- ne, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamento, si è detto non solo quale atto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto alle fonti tipiche del contratto e del fatto illecito ex art. 1173. Il legato di contratto, proprio nella misura in cui con esso si utilizza una disposizione mortis causa, seppure a titolo particolare, quale veicolo per instaurare un rapporto di scambio tra il testatore e/o colui che ne è l’esecutore, quale l’erede o altro legatario, ed il terzo beneficiario, fa sì che si è indotti ad abbandonare la visuale del testamento, quale atto che il testatore compie “in solitudine” (senza aver rapporti con il beneficia- rio) per un atto che crea invece un rapporto con l’esterno, così come un qualsiasi contratto. L’approccio è nuovo e reca profili non sempre prevedibili. Com’è noto, la possibilità che un soggetto, al di là del contratto, abbia ad im- porre obblighi a soggetti in favore di terzi è limitata in materia succes- xxxxx, e cioè all’ipotesi che tali obblighi o rivestano il carattere di pesi od oneri imposti a soggetti, quale limite all’attribuzione di beni ad essi at- tribuiti – e questo è il modello del modus testamentario – oppure, come nel legato, in senso stretto, siano in relazione diretta con l’eredità del de cuius, costituendone un modo “di disposizione” (art. 588 c.c.).

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PREFAZIONE. Il contributo L’idea del giovane xxxx“prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori dei cittadini non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, ai difensori d’ufficio e di persona irreperibile” adottato dal Tribunale di Modena, nasce da un articolo di Xxxxxxxx Xxxxxxx, pubblicato nel 2005 sulla rivista “Cassazione Penale”1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ha un significato che va, in primo luogo, sottolineato. L’avere dedicato una approfondita riflessione alla figura del c.d. “le- gato di contratto” ha il merito di avere determinato la reviviscenza L’autore riferisce di una figura quasi “circolare” del tutto negletta dalla nostra dottrina con qualche fe- lice eccezione e trattata per lo Presidente del Tribunale di Roma, emanata a seguito di segnalazioni dei legali sulle difficoltà incontrate nel predisporre le istanze di liquidazione a causa dei diversi orientamenti assunti dai giudici. Xxxxxxx non manca di mettere in luce come la “circolare” sia “a tutti gli effetti un documento giudiziario”: gli avvocati dissenzienti avrebbero dovuto percorrere la strada del ricorso; le decisioni d’accoglimento di tali ricorsi (soprattutto quelle di legittimità), avrebbero nel tempo determinato l’aggiornamento del “prontuario”. A Modena, invece, ufficio giudiziario di più occasionalmente e non in un contesto “aperto” e sistematico, quale oggi offerto dall’A. Che invece il legato di contratto si presti ad una rinnovata riflessione sull’efficacia obbligatoria del testamento, tale appunto che la disposi- zione testamentaria non abbia solo ad essere identificata con un atto “dispositivo delle proprie sostanze”, secondo la definizione consegnata all’art. 587 c.c., ma anche con un atto destinato a creare rapporti con- trattuali con i terzi in qualità di legatari per il soddisfacimento post mor- tem di interessi patrimoniali e non patrimoniali del testatore, è questo il leitmotiv del lavoro di Xxxxxxxxx. Non a caso l’A. parte da lontano, indagando sui profili storico-giu- ridici dell’autonomia testamentaria in materia di legati ad efficacia ob- bligatoria. Il legato di contratto rientra in tali fattispecie. Esso comporta una obbligazione di facere a carico del soggetto onerato, erede o legatario in caso di sublegato. La singolarità dunque della figura è che qui non si è in presenza di una prestazione consistente nel dare ma nella stipulazione di un contrat- to e cioè di un atto negoziale che presuppone non solo la volontà del- l’onerato ma anche quella collaborativa del terzo. Che possa dunque parlarsi, a favore del legatario, di un diritto di cre- dito, ritiene possibile l’A., giacché qui il contratto è un atto dovuto e al- la sua conclusione ha pieno diritto il legatario. Il che significa, come per XII Il legato di contratto. Fattispecie e rimedi tutte le obbligazioni, anche di facere, che è ammissibile la tutela risarci- toria e quella in forma specifica (art. 2932 c.c.). Ma il compito dell’A. non si limita ad enunciare il contesto più gene- rale in cui si colloca il legato di contratto ma procede ad una descrizio- ne, quasi tassonomica, dei principali legati di contratto (da quello di compravendita al legato di trust). Ed è proprio l’ampiezza di tale elenco che induce l’A. a valorizzare l’archetipo più generale della figura, che è quello ormai di inserire anche il testamentoridotte dimensioni, si è detto non solo quale atto scelto di disposizione di beni ma quale fonte di obbligazioni, accanto alle fonti tipiche seguire il metodo del contratto dialogo e del fatto illecito ex artconfronto con la classe forense e con il personale amministrativo, in modo da pervenire a procedure condivise, uniformi e tempestive che scongiurassero il contenzioso e assicurassero l’immediata definitività del provvedimento di liquidazione. 1173. Il legato di contrattoConstatato che la norma regolatrice, proprio nella misura in cui con esso si utilizza una disposizione mortis causad.P.R. 30.5.2002, seppure n.115, aveva dato luogo a titolo particolaregravi incertezze interpretative e aveva generato confusione e trattamenti diseguali, quale veicolo per instaurare un rapporto di scambio tra il testatore e/o colui che ne è l’esecutore, quale l’erede o altro legatario, ed il terzo beneficiario, fa sì che si è indotti ad abbandonare presa come schema di partenza la visuale “circolare” del testamentoPresidente del Tribunale di Roma e, quale atto che il testatore compie “nel corso di alcune riunioni, si sono valutate le esperienze di tutti i giudici della Sezione penale, le decisioni della giurisprudenza di legittimità, quelle assunte in solitudine” (senza aver rapporti con il beneficia- rio) per un atto che crea invece un rapporto con l’esterno, così come un qualsiasi contratto. L’approccio è nuovo sede di riesame dei decreti di liquidazione e reca profili non sempre prevedibili. Com’è noto, la possibilità che un soggetto, al di là del contratto, abbia ad im- porre obblighi a soggetti le prassi in favore di terzi è limitata in materia succes- xxxxx, e cioè all’ipotesi che tali obblighi o rivestano il carattere di pesi od oneri imposti a soggetti, quale limite all’attribuzione di beni ad essi at- tribuiti – e questo è il modello del modus testamentario – oppure, come nel legato, in senso stretto, siano in relazione diretta con l’eredità del de cuius, costituendone un modo “di disposizione” (art. 588 c.cuso presso alcuni uffici giudiziari limitrofi.).

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