Premio di risultato. Le Parti, al fine di favorire l’incremento del reddito dei Lavoratori compatibile con l’esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In particolare, per permettere l’applicazione della fiscalità ridotta, anche attraverso previsioni alternative di Welfare, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di Secondo livello sottoscritta tra Azienda e R.S.A., avente le caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. In merito agli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art.2 del citato Decreto Ministeriale, le Parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori. Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi all’Accordo Quadro Interconfederale e i Premi corrispondenti essere fissati dagli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla R.S.A. e dall’Azienda.
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Premio di risultato. Le PartiPremessa
1. La contrattazione aziendale con contenuti economici è prevista, al fine in conformità alla disciplina sugli “assetti contrattuali” di cui all’art. 3 del presente CCNL, per la istituzione di un premio di risultato volto ad incentivare la produttività del lavoro.
2. L’istituto è volto a favorire l’incremento aumenti quantitativi e miglioramenti qualitativi del reddito dei Lavoratori compatibile con l’esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme servizio nonché incrementi di retribuzione premianteredditività e di competitività dell’Azienda, attraverso la Contrattazione Aziendale il coinvolgimento dei lavora- tori nella realizzazione di Secondo livello, concordando porzioni di retribuzione commisurate agli incrementi programmi e progetti di produttività, redditivitàqualità per il raggiungimento di specifici obiettivi aziendali. Il premio variabile, qualitàche sarà disciplinato in sede di contrattazione triennale di secondo livello prevista dall’art. 3 (“Assetti contrattuali”) del CCNL sulla base di criteri e principi definiti dal presente articolo, efficienza organizzativa è commisurato e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante correlato ai fini del miglioramento della competitività aziendale. In particolarerisultati conseguiti nella realizzazione di tali progetti nonché all’andamento generale dell’Azienda e si caratteriz- za, per permettere l’applicazione ciò stesso, come elemento variabile della fiscalità ridotta, anche attraverso previsioni alternative retribuzione.
3. Allo scopo della acquisizione di Welfareelementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale valuteranno preventivamente, in appo- siti incontri, i requisiti essenziali di Secondo livello sottoscritta redditività e di efficienza, tenendo presenti i provvedimenti emanati dagli Organismi competenti, con particolare riguardo, tra Azienda e R.S.A.l’altro, avente le caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. In merito agli indicatori obiettivi di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art.2 del citato Decreto Ministeriale, le Parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, recu- pero di produttività ed agli standard di qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori. Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi all’Accordo Quadro Interconfederale e i Premi corrispondenti essere fissati dagli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla R.S.A. e dall’Azienda.
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