PREMIO FERIALE Clausole campione

PREMIO FERIALE. Agli effetti della corresponsione di tale gratificazione, si terrà conto dei mesi di effettivo servizio prestato, intendendosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15gg. Per tutto il personale la mancata presenza per infortunio sul lavoro per malattia professionale, per gli scioperi indetti dalle federazioni sindacali, non saranno considerate come assenze.
PREMIO FERIALE. Verrà erogato ai dipendenti Xxxxxxxx S.p.a. con la retribuzione del mese di giugno (pagato il 10 luglio) un importo non riparametrato pari ad Euro 1896,42 senza applicazione del sistema di ricalcolo basato sull'effettiva presenza e con i criteri di maturazione pe i nuovi assunti e per contratti part-time previsti dal contratto ex Xxxxxxxx S.p.a..
PREMIO FERIALE. A decorrere dall’anno 1968, in occasione del ferragosto, la ditta corrisponderà una gratificazione di £. 17.500. (€ 9,03)= a ciascun dipendente. Agli effetti della corresponsione di tale gratificazione, si terrà conto dei mesi di effettivo servizio prestato, intendendosi come mese intero la frazione di mese superiore a 15gg. Per tutto il personale la mancata presenza per infortunio sul lavoro per malattia professionale, per gli scioperi indetti dalle federazioni sindacali, non saranno considerate come assenze.
PREMIO FERIALE. L’erogazione del premio feriale avviene con la retribuzione del mese di maggio di ogni anno, con decorrenza 1.1.2005 ai dipendenti con almeno due anni di anzianità aziendale compresi quelli con contratto di lavoro a tempo determinato, nelle seguenti misure percentuali: - con un’anzianità aziendale fino a 8 anni: nella misura del 60% della base di riferimento; - con un’anzianità aziendale fino a 13 anni: nella misura del 120% della base di riferimento; - con un’anzianità aziendale superiore a 13 anni: nella misura del 160% della base di riferimento.

Related to PREMIO FERIALE

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).