Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’Ente prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi. 2. L’Ente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010. 3. Qualora l’Ente si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. 4. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. 5. La presa di possesso da parte dell’Ente avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’Ente prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione oLa Stazione appaltante si riserva, comunquequalora abbia necessità, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi.
2. L’Ente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
32. Qualora l’Ente la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore all’appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
53. La presa di possesso da parte dell’Ente della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore direttore dei Lavori lavori o per mezzo del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento, in presenza dell’Appaltatore dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’Ente prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi.
2. L’Ente L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
32. Qualora l’Ente l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
4. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
53. La presa di possesso da parte dell’Ente dell’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimentoprocedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora l’Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d’appalto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’Ente prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi.
2. L’Ente L'Amministrazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.
32. Qualora l’Ente l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né ne può reclamare compensi di sorta.
43. Egli L'Appaltatore può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
54. La presa di possesso da parte dell’Ente dell'Amministrazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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Samples: Appalto Integrato Per Progettazione Ed Esecuzione Lavori
Presa in consegna dei lavori ultimati. 1. L’Ente prende in consegna le opere o i lavori realizzati dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o, comunque, quando diventa definitivo il certificato di collaudo provvisorio se non approvato nei due anni successivi.
2. L’Ente La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dall’artdall'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010Regolamento.
32. Qualora l’Ente la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
43. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
54. La presa di possesso da parte dell’Ente della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del Responsabile Unico del Procedimento, in presenza dell’Appaltatore dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
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