Accordo quadro per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche a carattere di urgenza delle aree stradali comunali CUP G47H15000500004 - CIG 6418927A1F PROGETTO ESECUTIVO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Datasettembre 2015 Comune della...
Accordo quadro per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche a carattere di urgenza delle aree stradali comunali CUP G47H15000500004 - CIG 6418927A1F | |
PROGETTO ESECUTIVO | |
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO | |
Data settembre 2015 | |
Comune della Spezia - Xxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xx Xxxxxx – C.F. e P. IVA 00211160114 |
Il Progettista Il Responsabile del Procedimento
Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx XXXXXXX
Per presa visione I Direttori dei lavori | |
Manutenzioni carreggiata stradale, barriere: Geom. Xxxxxxx Xxxxxxx | Manutenzioni marciapiedi abbattimento barriere architettoniche: Xxx. Xxxxxxx XXXXXX - Geomm. Xxxxxxx Xxxxxxxxx - Xxxxxxx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxx |
Manutenzione segnaletica stradale Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Geomm. Xxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxx | |
il dirigente Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
TITOLO I - Norme relative all’accordo quadro CAPO I - Contenuto dell’accordo quadro
Art. 1.1.1 Norme e principi giuridici di riferimento - Definizioni
1. Ai fini del presente Capitolato d’oneri si intende per:
- Codice: il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni
- Regolamento: il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione emanato con il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni
- Capitolato generale d’appalto: DM 145/2000 per quanto ancora in vigore
- contratti applicativi: successivi contratti affidati all’interno del presente accordo quadro
- capitolato speciale d’appalto: capitolato speciale specifico e/o clausole contrattuali relativi ai successivi contratti applicativi
- Aggiudicatario: aggiudicatario della procedura di accordo quadro con cui sarà sottoscritto l’accordo medesimo
- Appaltatore: aggiudicatario dell’accordo quadro dal momento in cui gli viene assegnato un contratto applicativo, con riferimento a ciascun contratto applicativo
Art. 1.1.2 Oggetto dell’accordo quadro
1. Con il presente accordo quadro vengono fissate, ai sensi dell’art. 59 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione della rete stradale del Comune della Spezia
2. Le tipologie di prestazioni affidabili sono quelle elencate nell’Elenco prezzi unitari .
L’Amministrazione potrà richiedere l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria delle aree stradali comunali anche se non riconducibili a voci ricomprese nell’elenco prezzi allegato al presente capitolato. In tal caso l’aggiudicatario sarà contattato dal Responsabile del Procedimento già in fase di progettazione dello specifico contratto applicativo per definire, in contraddittorio, il nuovo prezzo che a quel punto sarà inserito nell’elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.
3. La durata dell’accordo quadro è stabilita al successivo art. 1.1.3. Il tetto di spesa entro il quale potranno essere affidate le prestazioni è stabilito al successivo art. 1.1.4.
4. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al netto dell’offerto ribasso percentuale, al computo metrico predisposto per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza (i cui costi unitari sono riportati in apposito capitolo dell’elenco prezzi). Il singolo contratto applicativo potrebbe inoltre prevedere eventuali lavori di difficile valutazione da contabilizzarsi in economia ai sensi dell’art 179 del Regolamento. Il presente Capitolato d’Oneri stabilisce le condizioni e le prescrizioni che resteranno in vigore per tutta la durata dell’accordo quadro e che regoleranno i successivi contratti applicativi.
5. Con la conclusione dell’accordo quadro l’Aggiudicatario si impegna ad assumere i lavori che successivamente e progressivamente saranno richiesti dall’Amministrazione ai sensi dell’accordo quadro entro il periodo di validità dell’accordo quadro stesso ed entro il tetto di spesa previsto.
L’Aggiudicatario non avrà nulla da pretendere in relazione al presente accordo quadro fintantoché l’Amministrazione
non darà luogo ai contratti applicativi. Il presente accordo quadro non determina pertanto alcun obbligo in capo all’amministrazione comunale ma unicamente l’obbligo, nel caso in cui l’amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro/i contratto/i applicativo/i le condizioni contrattuali predefinite nell’accordo quadro stesso (AVCP parere del 22/6/2011).
6. I singoli affidamenti saranno aggiudicati secondo le procedure previste all’art. 59, c. 4, del Codice senza avviare un nuovo confronto competitivo.
7. I singoli affidamenti comprenderanno tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti secondo le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri ed in ogni singolo e specifico Capitolato Speciale d’appalto dei successivi contratti
applicativi. Le condizioni contrattuali più significative dei capitolati speciali d’appalto sono riportate nel Titolo II del presente Capitolato d’Oneri.
8. Supporto a Ufficio Scavi
L’Aggiudicatario dovrà altresì supportare l’Ufficio Mobilità nella attività di verifica dei ripristini degli scavi eseguiti da terzi sulle pavimentazioni comunali.
Dovrà pertanto fornire un adeguato supporto tecnico volto alla verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per la manomissione del suolo pubblico.
In particolare l’Aggiudicatario dovrà:
- in accordo con l’Ufficio Mobilità, effettuare verifiche delle fasi di scavo, riempimento, primo ripristino e ripristino finale, accertando l’idoneità dei materiali utilizzati e la correttezza delle modalità esecutive, sia mediante sopralluoghi diretti che mediante richiesta alle Aziende esecutrici di campionature, documentazioni, foto, e quant’altro necessario per una corretta verifica dell’intervento;
- in caso di inadempienza l’Aggiudicatario, su richiesta del RUP, dovrà effettuare intervento sostitutivo alle medesime condizioni e pattuizioni previste nell’Accordo Quadro per gli altri interventi ordinati e di iniziativa del Comune.
Art. 1.1.3 - Durata dell’accordo quadro
1. L’accordo quadro ha una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro stesso, prorogabile di sei mesi sussistendone i requisiti di legge.
2. In ogni caso, l’ammontare massimo delle prestazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al successivo art. 1.1.4. I corrispettivi pattuiti per i singoli contratti applicativi saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell’accordo quadro.
3. L’accordo quadro avrà termine alla scadenza fissata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività, senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell’Aggiudicatario di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
4. L’Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni che l’Amministrazione richiederà fino alla data di scadenza dell’accordo quadro. Qualora l’ultimo contratto applicativo prevedesse un termine eccedente la data di scadenza dell’accordo quadro quest’ultima dovrà intendersi prorogata per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste nei tempi stabiliti senza che l’Aggiudicatario possa pretendere indennizzi o maggiori compensi a qualsiasi titolo.
Art. 1.1.4 - Ammontare e categorie dell’accordo quadro
1. Nel Programma triennale dei lavori pubblici 2015-2016-2017 gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale del Comune della Spezia sono previsti in fondi aggregati.
2. L’importo massimo di finanziamento di cui al programma triennale 2015 – 2016-2017 ammonta a: 4.500.000 €
3. L’importo complessivo presunto dell’Accordo Quadro è pari ad Euro 3.622.500,00 ed è così composto:
a) Lavori da appaltare (base d’asta) € 3.462.000,00
b) Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 172.500,00 Totale complessivo degli eventuali appalti applicativi € 3.634.500,00
c) Somme a disposizione dell’Amministrazione € 1.038.000,00
Totale complessivo quadro economico di spesa in accordo quadro € 4.500.000,00.
Trattandosi di Accordo Quadro il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, quale ribasso percentuale unico sull’importo posto a basa d’asta, non incide sul valore del contratto da stipulare che resterà invariato, atteso che l’importo di € 3.462.000,00 oltre oneri per la sicurezza ed IVA rappresenta “l’importo massimo spendibile” nel periodo di durata dell’Accordo Quadro da parte dell’Ente Aggiudicatore attraverso i successivi contratti applicativi che invero saranno renumerati con l’applicazione del ribasso percentuale offerto dall’impresa in sede di gara.
Si fa presente che, da un punto di vista contabile, non essendoci una predeterminazione vincolante delle entità delle prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, l’esito della gara non produrrà, in ragione del ribasso proposto, un impegno di spesa ridotto rispetto all’importo dell’Accordo Quadro (da qualificarsi come importo contrattuale con valenza presuntiva). Pertanto l’entità del ribasso determinerà il maggiore o minore numero di interventi realizzabili, nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, nell’ambito del tetto di spesa fissato con l’importo medesimo, che risulterà l’importo di riferimento anche per la determinazione della cauzione definitiva.
4. L’importo complessivo dell’accordo, ricade nella categoria prevalente OG3 classifica III-bis.
5. Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessari per dare le opere compiute in tutte le loro parti e a regola d’arte come stabilito all’art. 1.1.2, c. 7.
6. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette prestazioni, forniture e provviste risultano dall’applicazione dell’offerto ribasso percentuale all’Elenco prezzi unitari allegato 05 al presente capitolato eventualmente integrato durante la vigenza dell’accordo quadro come previsto dal precedente art. 1.1.2 c. 2 e comprendono:
a) materiali: tutte le spese per fornitura, trasporto, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) operai e mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’opera;
d) altri adempimenti: ogni attività operativa e tecnico-amministrativa comunque connessa alla realizzazione dell’opera e necessaria a conferirne la regolare utilizzabilità.
Art. 1.1.5 - Modalità di stipulazione dei contratti applicativi
1. I contratti applicativi sono stipulati “a misura” ai sensi dell’art. 53, c. 4. del d.lgs. 163/06.
CAPO II - Disciplina contrattuale
Art. 1.2.1 - Documenti contrattuali
1. L’accordo quadro viene affidato sotto l’osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato d’Oneri allegati compresi.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro e vengono ad esso allegati:
- il presente Capitolato Speciale d’Appalto
- l’Elenco prezzi unitari comprensivo dell’elenco prezzi unitari “oneri per la sicurezza”
- l’offerta dell’Aggiudicatario;
3. Xxxxx parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo e verranno ad esso allegati:
- il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e le proposte integrative al piano medesimo di cui all’art. 131, c. 2, lett. a), del Codice ovvero il PSS - PIANO SOSTITUTIVO DELLA SICUREZZA
- il presente capitolato speciale d’appalto eventualmente aggiornato o modificato redatto per il singolo progetto in conformità alle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri ed alle disposizioni di legge vigenti al momento dell’affidamento del contratto applicativo
- l’elenco prezzi unitari del singolo progetto-contratto applicativo
4. Fanno altresì parte integrante e sostanziale di ciascun contratto applicativo, ancorché non materialmente e fisicamente allegati al medesimo ma depositati in atti presso gli Uffici dell’Amministrazione:
- l’accordo quadro
- il relativo computo metrico estimativo e gli eventuali altri elaborati grafici (relazioni del progetto in appalto, ivi compresi i particolari costruttivi, gli eventuali progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, il cronoprogramma).
5. Sono in ogni caso contrattualmente vincolanti, tutte le leggi e le norme vigenti e comunque applicabili in materia di lavori pubblici al momento dell’affidamento di ciascun contratto applicativo.
Art. 1.2.2 - Essenzialità delle clausole - Conoscenza delle condizioni dell’appalto
1. L’Aggiudicatario, con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri nonché in tutti gli altri documenti che dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. L’Aggiudicatario dichiara inoltre di essere a conoscenza delle finalità che l’Amministrazione intende perseguire con la realizzazione dei lavori, di concordare che le opere rivestono carattere di pubblica utilità e ciò soprattutto riguardo al rispetto del tempo utile per l’ultimazione dei lavori di cui all’apposito articolo di ciascun contratto applicativo, della possibilità di ricevere più ordini contemporanei e quindi di essere a conoscenza delle facoltà di procedere alla risoluzione che l’Amministrazione si riserva in caso di ritardo per negligenza dell’Aggiudicatario.
3. La sottoscrizione dell’accordo quadro e dei singoli contratti applicativi nonché dei loro allegati da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano l’accordo quadro e dei singoli progetti per quanto attiene alla loro perfetta esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 106, c. 2, del Regolamento, con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore darà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
5. Con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi, l’Appaltatore dichiarerà di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori e di aver valutato l’influenza ed i relativi oneri di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata,
che possono incidere sull’andamento e sul costo dei lavori, e in particolare di:
- aver preso conoscenza degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, previdenza ed assistenza dei lavoratori in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia degli stessi;
- aver preso conoscenza delle cave eventualmente necessarie e dei mercati di approvvigionamento dei materiali;
- avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso e di impianto del cantiere nonché le condizioni del suolo e del sottosuolo su cui insisterà l’opera;
- avere preso conoscenza delle discariche autorizzate nonché degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e/o residui di lavorazione;
- aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari costruttivi, riconoscendo lo stesso perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
- avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole riportate negli elaborati progettuali, in particolare quelle riguardanti obblighi e responsabilità dell’Appaltatore;
- aver giudicato pertanto i lavori realizzabili, gli elaborati progettuali sufficientemente sviluppati per una immediata cantierabilità e che, per quanto la rappresentazione dei siti sia esatta, le opere possono essere realizzate secondo i costi previsti.
6. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
Art. 1.2.3 - Modalità e Tempi di stipula dei contratti applicativi
1. Durante la vigenza del presente accordo quadro l’Amministrazione potrà procedere all’approvazione di progetti esecutivi o definitivi per l’appalto (art 105 del Regolamento). Sarà sua esclusiva facoltà, senza che l’Aggiudicatario possa vantare diritti alcuno, affidare l’esecuzione delle opere all’Aggiudicatario stesso con la modalità del contratto applicativo del presente accordo quadro.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere ad affidamenti contemporanei in favore dell’Aggiudicatario di una pluralità di contratti applicativi, fino ad un numero complessivo di 10 (dieci).
Resta in capo all ’Aggiudicatario l’onere della gestione contemporanea di più cantieri garantendo per ciascuno di essi il rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato d’Oneri e di quanto offerto per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro. Nessuna eccezione o richiesta di indennizzo potrà essere avanzata dall’Aggiudicatario/appaltatore per la contemporaneità di più cantieri.
A titolo esemplificativo si ipotizza una attivazione contemporanea dei seguenti cantieri, fermo restando la possibilità, di una diversa distribuzione delle varie tipologie:
- n. 2 cantieri di manutenzione straordinaria pavimentazione stradale
- n. 4 cantieri di manutenzione straordinaria marciapiedi
- n. 1 cantieri di manutenzione straordinaria barriere stradali
- n. 1 cantieri di manutenzione straordinaria segnaletica
- n. 2 cantieri di manutenzione straordinaria fognature bianche
3. Nel caso il progetto predisposto dall’Amministrazione sia ricondotto al presente accordo quadro i prezzi unitari utilizzati saranno quelli già risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Aggiudicatario. Per ciascun progetto sarà individuato il
relativo Responsabile del Procedimento nonché nominato il Direttore Xxxxxx ed eventualmente il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione qualora necessario ai sensi del Dlgs 81/2008.
Ordini di Intervento di importo inferiore a 40.000 euro
In questo caso il RUP individua il D.L. dell’intervento e convoca una riunione operativa nella quale illustra all’appaltatore natura degli interventi e relative tempistiche.
Si procede quindi all’affidamento dell’intervento mediante Determina Dirigenziale, e stipula di contratto applicativo (scrittura privata non autenticata):
in questo caso l’inizio dei lavori dovrà avvenire entro 7 giorni dalla stipula del contratto.
Con la trasmissione della determina dirigenziale di affidamento potrà nel caso essere disposto anche l’avvio dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del Regolamento e dell’art. 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice; il direttore dei lavori provvederà in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Ordini di Intervento di importo maggiore o uguale a 40.000 euro e fino a 500.000 euro
In questo caso l’Ufficio Tecnico dovrà redigere un progetto dell’ordine in forma semplificata (art. 105 Dpr 207/2010), considerato che trattasi di manutenzioni e trasmetterlo all’Aggiudicatario.
Il RUP avrà cura di comunicare all’Aggiudicatario il progetto approvato per l’appalto, inviandone contestualmente copia, ed indicando il nominativo del Direttore dei Lavori.
Entro 7 gg dall’intervenuta comunicazione l’Aggiudicatario dovrà fornire al RUP le informazioni necessarie al successivo perfezionamento del contratto applicativo (comunicazione degli eventuali consorziati esecutori, richieste di subappalto qualora si tratti di attività necessarie all’avvio del cantiere, nonché le eventuali dichiarazioni relative al permanere del possesso dei requisiti, …). L’Amministrazione procederà, entro un termine non inferiore a gg 15, previa verifica del permanere del possesso dei requisiti, ad affidare i lavori.
A seguito dell’intervenuto affidamento il RUP inviterà l’Appaltatore alla stipula del relativo contratto applicativo, prima della data fissata per la stipula l’Appaltatore dovrà presentare il POS , e ogni altra documentazione necessaria, così come richiesta dalle norme vigenti.
Con la comunicazione di intervenuto affidamento potrà nel caso essere disposto anche l’avvio dei lavori in via d’urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del Regolamento e dell’art. 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice; il direttore dei lavori provvederà in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Art. 1.2.4 - Cessione del contratto
1. E’ vietata la cessione del contratto e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Art. 1.2.5 - Fallimento e risoluzione dell’accordo quadro
1. In caso di fallimento dell’Aggiudicatario dell’accordo quadro ovvero di risoluzione dell’accordo quadro ai sensi dell’art 135 e 136 del Dlgs 163/2006, l’Amministrazione potrà avvalersi, salvi ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140 del Codice, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l’accordo quadro stesso.
2. Nel caso di aggiudicazione dell’accordo quadro ad Associazione Temporanea di Imprese, in caso di fallimento dell’Impresa mandataria o di una delle Imprese mandanti, troveranno applicazione rispettivamente i cc. 18 e 19 dell’art. 37 del Codice.
Art. 1.2.6 - Rappresentante dell’Aggiudicatario e domicilio
1. L’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio, ai sensi e per gli effetti dell’art 2 del D.M, 145/2000, che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell’accordo quadro, comunicandone l’esatto indirizzo sin dal momento in cui sorge il rapporto contrattuale relativo all’accordo quadro.
2. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell’Aggiudicatario o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, verranno effettuate tutte le intimazioni, assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto/contratti applicativi.
3. L’Aggiudicatario comunica, altresì, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare.
4. Ogni variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento.
Art 1.2.7 - Tracciabilità dei pagamenti
1. Per quanto previsto dalla L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, l’Aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per ciascuno dei contratti applicativi discendenti dal presente accordo quadro. In tal senso l’Aggiudicatario dovrà utilizzare uno o più c/c bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. E’ fatto altresì obbligo all’Aggiudicatario di comunicare gli estremi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Art. 1.2.8 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’Aggiudicatario – senza diritto di rivalsa – tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, stipulazione e registrazione del contratto di accordo quadro e dei relativi contratti applicativi, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune della Spezia e dalla legislazione vigente al momento della sottoscrizione. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese relative alla gestione tecnico-amministrativa all’appalto, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo o per il certificato di regolare esecuzione.
TITOLO II - Norme comuni relative ai contratti applicativi CAPO I - Norme tecniche
Art. 2.1.1 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi di esecuzione
1. Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto di ciascuno specifico appalto applicativo, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato d’Oneri e nel Capitolato speciale di appalto e negli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti applicativi.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano le norme di cui all’art. 167 del Regolamento e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto del Ministro delle Infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e successive integrazioni e modifiche .
4. La realizzazione delle opere è sempre e comunque condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, delle regole dell’arte e con i migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione.
5. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
6. L’Appaltatore provvederà a sua cura e sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per l’accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dal Direttore dei lavori, per cave di prestito e per quant’altro necessario all’esecuzione dei lavori.
Art. 2.1.2 - Nuovo regolamento prodotti EU 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio
1. Con decorrenza dal 01 luglio 2013 la Direttiva prodotti da costruzione (CPD 89/106), recante modalità di marcatura CE per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, è abrogata e sostituita dal nuovo Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011), e successivi integrazioni e aggiornamenti, il quale introduce novità, chiarimenti, semplificazioni ed obblighi per i vari operatori economici coinvolti che operano nel mercato dei Prodotti da Costruzione soggetti alla relativa norma armonizzata europea.
2. Il Regolamento riguarda tutti i prodotti (materiali, manufatti, sistemi, ecc.) che sono realizzati per diventare parte permanente di opere di costruzione (edifici ed opere di ingegneria civile), i quali devono assicurare il rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti, i primi sei previsti già dalla precedente direttiva CPD 89/106 a cui si aggiunge l’ultimo:
1. resistenza meccanica e stabilità;
2. sicurezza in caso di fuoco;
3. igiene, sicurezza e ambiente;
4. sicurezza e accessibilità al’uso ;
5. protezione contro il rumore;
6. risparmio energetico e ritenzione del calore;
7. uso sostenibile delle risorse naturali per la realizzazione delle costruzioni.
3. Il concetto chiave del nuovo Regolamento 305/11, rispetto alla Direttiva CPD 89/106/CEE, è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) che va a sostituire la precedente Dichiarazione di Conformità dei prodotti da costruzione.
4. Se la Dichiarazione di Conformità attestava la conformità di un prodotto ai requisiti di una norma tecnica (art. 13 CPD), la dichiarazione di prestazione:
· è obbligatoria per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata;
· deve contenere informazioni sull’impiego previsto;
· deve contenere le caratteristiche essenziali pertinenti l’impiego previsto;
· deve includere le performance di almeno una delle caratteristiche essenziali;
· il fabbricante si assume la responsabilità delle prestazioni dichiarate.
5. Il nuovo Regolamento modifica le condizioni di accesso al mercato e, dal luglio 2013, i prodotti da costruzione, coperti da una norma armonizzata (e quindi soggetti all'obbligo di Marcatura CE) o sottoposti ad una Valutazione Tecnica Europea (ETA), potranno essere immessi sul mercato solo se:
il fabbricante ha redatto la Dichiarazione di Prestazione (DoP) per il prodotto;
i prodotti per i quali è stata redatta la DoP sono marcati CE; la costanza della prestazione del prodotto è stata verificata ed attestata.
6. L’Impresa appaltatrice, in fase di esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo affidatole all’interno del presente accordo quadro, deve pertanto utilizzare esclusivamente prodotti da costruzione marcati CE con relativa dichiarazione di prestazione - DoP (ove obbligatorio ai sensi del CPR 305/2011) e comunque verificare la documentazione di accompagnamento dei prodotti impiegati e la loro rispondenza ai requisiti richiesti con le modalità rappresentate in sede di offerta tecnica presentata per l’aggiudicazione dell’accordo quadro.
7. La Direzione Lavori, in fase di accettazione dei prodotti, al fine di valutarne l’idoneità all’uso previsto, controllerà discrezionalmente, mediante acquisizione e verifica della relativa documentazione di accompagnamento, il corretto rispetto delle disposizioni sopra enunciate.
8. Non saranno accettati per la posa in opera in cantiere i prodotti da costruzione che non risulteranno conformi alle disposizioni cogenti del Nuovo Regolamento CPR 305/2011 e in tal caso sarà esclusivo onere dell’appaltatore provvedere alla loro immediata sostituzione senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 2.1.3 - Norme per la misurazione e valutazione dei lavori a misura
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato d’Oneri, negli specifici Capitolati speciali d’appalto e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso, per la valutazione dei lavori, verranno utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite rilevabili in loco, senza che l’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Nella valutazione dei lavori non verranno riconosciuti ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli elaborati progettuali se non preventivamente autorizzati dal Direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta nelle condizioni stabilite dal presente Capitolato d’Oneri e nello specifico Capitolato speciale d’appalto, secondo i tipi indicati e previsti negli elaborati progettuali.
4. Per i lavori a misura l’importo degli stessi sarà desunto dai registri contabili che dovranno indicare qualità, quantità, prezzo unitario e prezzo globale.
5. La contabilizzazione dei lavori e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi dell’elenco posto a base del progetto relativo al contratto applicativo in questione al netto del ribasso offerto in sede di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
6. La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza sarà a corpo. Il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori verificherà l’idoneità del piano operativo di sicurezza e la sua compatibilità con il piano di sicurezza di cui all’articolo 100 del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni, daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali e dell’importo degli oneri della sicurezza .
7. Nel caso il progetto relativo al singolo contratto applicativo li preveda potranno essere riconosciuti all’appaltatore lavori in economia di difficile valutazione “non soggetti a ribasso” che saranno contabilizzati con le modalità previste dall’art 179 del Regolamento. Analogamente lavori in economia di detta tipologia potranno essere previsti in sede di variante.
CAPO II – Garanzie Art 2.2.1 - Cauzioni
1. Le modalità e la quantificazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono definite ai sensi dell’art. 75 e dell’art. 113 del Codice. Tali adempimenti costituiscono obbligo di legge per l’Appaltatore e, limitatamente alla sola cauzione provvisoria, per tutte le Imprese concorrenti all’accordo quadro.
2. La cauzione provvisoria presentata in sede di gara per l’accordo quadro verrà restituita ai concorrenti che non sottoscriveranno l’accordo quadro. Per l’aggiudicatario invece sarà mantenuta in essere per tutta la durata dell’accordo quadro a garanzia del rispetto degli obblighi di cui al presente capitolato ed in particolare, dell’assunzione nei termini ed alle condizioni qui previste dei diversi contratti applicativi. In particolare la cauzione provvisoria di cui al presente comma garantirà l’Amministrazione Comunale nel caso in cui l’Aggiudicatario non sottoscriva il contratto relativo ad un appalto applicativo affidatogli e coprirà le eventuali penali applicate all’aggiudicatario non diversamente recuperabili tramite trattenute su pagamenti.
L’importo della cauzione provvisoria potrà essere ridotto, a cura dell’aggiudicatario, di un terzo dell’importo al termine di ogni anno di vigenza del presente accordo quadro.
3. Ai sensi dell’art. 113 del Codice e dell’art. 123 del Regolamento, l’Appaltatore per ciascun contratto applicativo affidato deve produrre una cauzione definitiva.
4. La garanzia coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato art.113 del D. Lgs. 163/2006.
5. Le garanzie fideiussorie di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, dovranno essere tempestivamente reintegrate qualora, in corso d’opera, siano state incamerate, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione Comunale.
Art. 2.2.2 - Assicurazioni
1. Ai sensi dell’art. 129, c. 1, del Codice l’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto applicativo e comunque per l’avvio dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla medesima Amministrazione a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata pari all’importo contrattuale di ciascun contratto applicativo.
2. Il massimale per l’assicurazione sia RCT che RCO deve essere pari a Euro 2.000.000,00; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti dell’Amministrazione autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e degli eventuali Collaudatori in corso d’opera.
Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore dell’Amministrazione e devono coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle eventuali imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’Associazione Temporanea di Imprese, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37 del Codice, la garanzia assicurativa prestata dalla Capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Mandanti.
CAPO III – Subappalto Art. 2.3.1 - Subappalto
1. Fermo restando che il contratto non può essere, comunque, ceduto, a pena di nullità, le lavorazioni oggetto dei singoli contratti applicativi possono essere subappaltabili nel rispetto di quanto previsto dall’art 118 del Codice. La quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dei singoli contratti applicativi.
2. Ai sensi dell’art. 118 del Codice, il subappalto o il subaffidamento in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
a) che l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta in sede di accordo quadro ovvero all’atto dell’affidamento nel caso di varianti in corso d’opera, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a significare che l’Aggiudicatario/Appaltatore non intende avvalersi del subappalto ed il ricorso al subappalto è, pertanto, vietato e non può essere autorizzato per nessun contratto applicativo;
b) che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l’Amministrazione, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo; in caso di Associazione Temporanea, Società o Consorzio di Imprese analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuna delle
Imprese partecipanti all’Associazione, Società o Consorzio;
c) che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’Amministrazione, trasmetta, negli stessi termini, alla stessa Amministrazione la certificazione attestante il possesso da parte del Subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e
la dichiarazione del Subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice stesso;
d) che non sussista, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia.
3. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata nei termini di cui all’art. 118, c. 8, del Codice. In caso di costituzione di società esecutiva ex art 93 del Regolamento, le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere presentate dalla società stessa.
4. Le presenti disposizioni si applicano anche alle Associazioni Temporanee di Imprese e alle Società anche consortili, quando le Imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente la totalità dei lavori, nonché nei confronti delle Società cooperative.
5. Nel caso di contemporaneità di più cantieri avviati con diversi contratti applicativi le richieste di autorizzazione al subappalto devono essere specifiche per ciascun cantiere. La documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale in capo al subappaltatore potrà essere fatta valere anche per più di un’autorizzazione.
6. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare all’Amministrazione, per tutti i subcontratti, il nome del Subcontraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (a titolo esemplificativo in relazione alla sicurezza ed alla incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all’Appaltatore.
Art. 2.3.2 - Responsabilità in materia di subappalto
1. L’Appaltatore resta, in ogni caso, responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l’Amministrazione medesima da ogni pretesa dei Subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori, l’Ispettore di cantiere, ove esistente, nonché il Responsabile del procedimento provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le previsioni di legge.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal X.Xxx. 159/2011 - Codice delle leggi antimafia ferma restando la possibile risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione.
Art. 2.3.3 - Pagamento dei Subappaltatori/Cottimisti
1. Per quanto attiene le modalità di pagamento ai subappaltatori si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente in materia al momento della stipula dei singoli contratti applicativi.
CAPO IV – Controversie Art. 2.4.1 - Controversie
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l’importo economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e comunque non inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo del singolo contratto applicativo, il Direttore dei lavori nonché, ove costituito, l’Organo di collaudo ne danno immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo, nel più breve tempo possibile, le proprie relazioni riservate. Il Responsabile del procedimento procede secondo i termini indicati dal Codice e dal Regolamento per il raggiungimento dell’accordo bonario.
2. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presento accordo quadro, nonché di ogni singolo contratto applicativo, ivi comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al comma precedente, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello della Spezia.
3. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione per il tramite del Direttore dei lavori.
Art. 2.4.2 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d’ufficio dei lavori
1. La risoluzione di un contratto applicativo comporta altresì la risoluzione dell’accordo quadro.
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il singolo contratto applicativo e conseguentemente l’accordo quadro mediante semplice lettera raccomandata con diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi di cui agli artt. 135 e 136 del Codice e, in particolare, nei seguenti casi:
- frode nell’esecuzione dei lavori;
- mancato rispetto di quanto previsto al punto 1.2.3. del presente Capitolato (rispetto tempi - attivazione contemporanea di più cantieri)
- inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
- rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
- nei casi in cui le transazioni finanziarie di cui all’art. 3 della L. 136/2010, e successive modifiche e integrazioni, non siano state eseguite come ivi previsto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall’Amministrazione è fatta all’Appaltatore nella forma dell’ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e l’Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all’inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere/i, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione dell’Amministrazione per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il Curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell’Amministrazione, nel seguente modo:
a) attivando nuova selezione per l’individuazione di nuovo operatore cui affidare accordo quadro oppure attivando la procedura prevista dall’art. 140 del Codice, ovvero stipulando un nuovo accordo quadro con i soggetti inseriti nella graduatoria della procedura indetta per l’accordo quadro stesso. L’importo del nuovo accordo quadro sarà risultante dell’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, calcolati come differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori affidati all’Appaltatore (eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:
- l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’affidamento effettuato in origine all’Appaltatore inadempiente;
- l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
- l’eventuale maggiore onere per l’Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
CAPO V - Termini di esecuzione
Art. 2.5.1 - Consegna e inizio dei lavori
1.Richiamato e confermato quanto previsto dall’art 1.2.3, l’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’Appaltatore.
2. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipula del
contratto applicativo, ai sensi ai sensi dell’art. 11, c. 9, del Codice; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla consegna dei lavori per parti ai sensi dell’art. 154, cc. 6 e 7, del Regolamento. In tal caso la data di consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15.
5. I termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione.
6. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto applicativo e l’accordo quadro ed incamerare la cauzione definitiva prestata per il singolo contratto applicativo in argomento nonché l’intera cauzione provvisoria prestata per tutto l’accordo quadro, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
7. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
8. Nel caso in cui, per la specificità di lavori, sia prevista la consegna frazionata, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne parziali.
9. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori in conformità del progetto, dovrà uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dal Direttore dei lavori, fatte salve le sue riserve nel registro di contabilità.
10. Se l’inizio dei lavori contempla delle categorie di lavoro oggetto di subappalto, sarà cura dell’Appaltatore accertarsi di avere tutte le autorizzazioni, previste per legge, da parte dell’Amministrazione.
Art. 2.5.2 - Termini per l’ultimazione dei lavori
1. Il termine per l’ultimazione dei lavori è stabilito per ciascun affidamento in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Art. 2.5.3 - Sospensioni e proroghe
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, c. 1, lett. a) e b), del Codice. Nei casi previsti dall’art. 132, c. 1, lett. c) e d), la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
2. Si applicano gli artt. 158 e 159 del Regolamento.
3. Qualora l’Amministrazione intenda eseguire ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, sempre nel rispetto della normativa vigente, se per gli stessi sono necessari tempi di esecuzione più lunghi di quelli previsti nel contratto, l’Amministrazione stessa, a proprio insindacabile giudizio, procederà a stabilire una nuova ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto.
4. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
- l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
- l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dal Direttore dei lavori o espressamente approvati da quest’ultimo;
- il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d’appalto di ciascun contratto applicativo;
- la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
- le eventuali controversie tra l’Appaltatore, i fornitori, i subaffidatari ed altri incaricati nonché le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
5. In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro o in caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione o il Responsabile dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando saranno ripristinate adeguate condizioni di igiene e sicurezza.
6. In caso di sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente per i lavoratori non sarà riconosciuto alcun compenso o indennizzo all’Appaltatore; eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle norme in materia di igiene e sicurezza non comporteranno slittamenti dei tempi di ultimazione dei lavori.
Art. 2.5.4 - Penali
1. penali in fase di esecuzione dei contratti applicativi:
a) Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, verrà applicata una penale pari allo 1,0 ‰ (uno per mille) dell’importo del contratto applicativo.
b) La mancata osservanza di ciascuno degli impegni assunti con l’offerta tecnica presentata per la stipula dell’Accordo Quadro costituirà inadempimento contrattuale e comporterà l’applicazione, di una penale pari all’uno per mille dell’importo del contratto applicativo. Dopo la quinta inosservanza, con l’applicazione della relativa penale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto applicativo e dell’accordo quadro in danno dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
c) L’aggiudicatario si impegna a rispettare le prescrizioni contenute nel Dlgs 81/2008 e nei documenti per la sicurezza di ciascuno contratto applicativo. Qualora l’appaltatore disattenda le disposizioni impartite dal Coordinatore della Sicurezza o dal Responsabile dei lavori, non rispettando i tempi prescritti per l’eliminazione della non conformità contestategli, indipendentemente che i lavori siano stati sospesi, sarà comminata una penale che sarà detratta dal primo stato di avanzamento utile pari ad € 100,00 (cento//00) per ogni giorno di ritardo in relazione alla singola non conformità contestata e non eliminata. Si dà atto che si intende per “non conformità”, in tema di misure per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche il mancato rispetto di quanto previsto in tema di riconoscimento del personale presente in cantiere (munito di tessera con foto, generalità, datore di lavoro, data assunzione o registro vidimato dal D.P.L.). Nel caso di non conformità rilevata dal Coordinatore per la Sicurezza, ove nominato, o dal Direttore dei Lavori e segnalato al Responsabile dei Lavori, verrà applicata all’Impresa una penale pari a € 50,00 (cinquanta//00) per ogni lavoratore risultato non conforme da detrarre dalle somme dovute all’appaltatore. Dopo la terza inosservanza da parte dell’appaltatore e/o dei subappaltatori degli obblighi di cui al presente punto, oltre l’applicazione delle
relative penali, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e dell’Accordo Quadro in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
2. L’Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alla precedente lett a) sull’ultimo certificato di pagamento
o nello stato finale dei lavori e qualora non risultassero sufficienti tali disponibilità sulla cauzione definitiva. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi del precedente punto a) non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto applicativo. Qualora i ritardi risultassero tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione l’istituto della
risoluzione del contratto di cui all’art. 136 del Codice.
3. L’Amministrazione provvederà alla riscossione delle penali di cui alle precedenti lett. b) e c) mediante ritenuta sul primo stato di avanzamento utile.
5. Le penali di cui al comma precedente saranno cumulabili e recuperate tramite escussione della cauzione provvisoria prestata per l’Accordo Quadro e mantenuta per tutta la durata dello stesso (art. 2.2.1 comma 2).
Dopo la seconda contestazione ed applicazione della relativa penale l’Amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione dell’Accordo Quadro.
6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudicherà il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi o degli inadempimenti.
Art. 2.5.5 - Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma
1. L’Appaltatore ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che più ritiene conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali, purché – a giudizio del Direttore dei lavori – ciò non vada a danno della buona riuscita delle opere, delle prescrizioni sulle misure di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e degli interessi dell’Amministrazione.
2. Qualora richiesto nel singolo capitolato speciale d’appalto relativo al contrattato applicativo, prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore presenterà all’approvazione del Direttore dei lavori e del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite, ferme restando le proposte già avanzate in sede di aggiudicazione dell’accordo quadro.
3. Detto programma sarà vincolante solo per l’Appaltatore stesso, in quanto l’Amministrazione appaltante si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di una determinata lavorazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente per i propri interessi, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
4. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto dell’eventuale cronoprogramma predisposto all’Amministrazione. Detto cronoprogramma potrà essere modificato o integrato dall’Amministrazione, attraverso ordine di servizio del Direttore dei lavori, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- per il coordinamento con prestazioni o forniture di terzi;
- per l’intervento o il mancato intervento di enti concessionari di pubblici servizi le cui reti siano interessate in qualunque modo dai lavori;
- per l’intervento di enti diversi dall’Amministrazione che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità riguardo alla tutela delle aree, dei siti o degli immobili interessati in qualunque modo dai lavori;
- per la necessità o l’opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, prove di tenuta e di funzionamento degli impianti nonché collaudi specifici o parziali;
- su richiesta del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione, per motivi di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 2.5.6 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate nell’eventuale cronoprogramma superiore al 20% (venti per cento) del tempo contrattuale produrrà la risoluzione del contratto applicativo e dell’accordo quadro, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del Codice nonché dell’art. 1456 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto troverà applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore.
3. Saranno a carico dell’Appaltatore tutti i danni derivanti all’Amministrazione in relazione alla risoluzione del contratto.
Art. 2.5.7 - Danni di forza maggiore
1. L’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino nel cantiere/i durante il corso dei lavori.
2. Per danni cagionati da forza maggiore trova applicazione l’art. 166 del Regolamento.
3. In particolare nessun compenso è dovuto dall’Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc..
4. Non saranno considerati danni di forza maggiore:
- smottamenti e solcature delle scarpate;
- dissesti del corpo stradale;
- interramenti di scavi, cunette e fossi di guardia;
- ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità e geli.
5. L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare detti danni e comunque è tenuto alla loro riparazione a sua cura e spese.
CAPO VI - Disciplina economica Art. 2.6.1 - Anticipazione
Per i contratti applicativi discendenti dal presente Accordo Quadro l’obbligo di anticipazione dell’importo di contratto sarà
regolamentata dalle norme relative vigenti al momento della stipula di tali contratti (articolo 26- ter del D.L. 21 giugno 2013,
n. 69 e s.m.i.)
Art. 2.6.2 - Pagamenti in acconto
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascuno contratto applicativo.
2. Per l’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo non saranno corrisposti pagamenti in acconto; l’Importo maturato alla data di ultimazione lavori sarà corrisposto all’Appaltatore con emissione di relativo Certificato di pagamento liquidando l’importo globale dell’opera, desunto dalla contabilità finale dei lavori e comprensivo dell’importo contabilizzabile relativo alla sicurezza, al netto:
- della rata di saldo costituita:
a) dalle ritenute di garanzia per gli oneri assistenziali ed assicurativi pari allo 0,5 per cento sull’importo maturato di cui sopra ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010.
b) Dalla percentuale del 5,0 % dell’importo contrattuale, incluso eventuali varianti;
La rata di saldo come sopra determinata sarà liquidata ai sensi del successivo art. 2.6.3;
3. L’importo degli oneri per la sicurezza è corrisposto a corpo, applicando l’elenco dei prezzi specifici e non soggetti a ribasso d’asta, previo accertamento dell’ottemperanza a tutte le prescrizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione. Qualora fossero riscontrate inadempienze od omissioni è proposta dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione una detrazione da applicare nella liquidazione didetti oneri.
4. Visto l’art. 194 del Regolamento il Direttore dei Lavori, entro i 30 (trenta) giorni successivi dalla data di fine lavori, redige ed emette la relativa contabilità. Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 143 comma 1 del Regolamento, emette il conseguente certificato di pagamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della contabilità, fatto salvo quanto evidenziato al successivo comma 5. L’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP costituisce a tutti gli effetti procedura di accertamento di conformità della prestazione ai sensi dell’art. 4 comma 6 del Dlgs. 231/2002 e smi
5. Il termine di 45 gg per l’emissione del certificato di pagamento decorrerà dal verificarsi di tutte le seguenti condizioni:
a) Presentazione da parte dell’appaltatore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da redigere da parte dell’appaltatore stesso ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, riguardante le lavorazioni eseguite rispettivamente dall’appaltatore stesso e da eventuali subappaltatori.
b) Xxx ricorra il caso formale e completa presentazione delle dichiarazioni o certificazioni richieste dallo specifico capitolato speciale
L’Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 45 gg per l’emissione del Certificato di Pagamento è necessario e congruo in quanto, oltre ad essere previsto da specifiche norme di legge, risulta imprescindibile per l’acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei certificati DURC. L’appaltatore è consapevole ed accetta altresì che il termine dei 45 gg decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a) e b) da parte sua in forma completa.
In caso di emissione di DURC irregolare dell’appaltatore e/o subappaltatore oppure di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il termine di 45 gg. entro cui emettere il Certificato di Pagamento è sospeso fino alla conclusione delle procedure di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 207/10.
6. In applicazione dell’art. 143 comma 1 ultimo periodo del Regolamento la Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni dalla emissione del Certificato di pagamento, mediante emissione dell’apposito mandato.
L’emissione di regolare fattura commerciale da parte dell’Appaltatore non incide sulle tempistiche di pagamento sopra
descritte. Il termine per il pagamento, anche ai sensi dell’art. 4 del Dlgs n. 231/2002 e smi, decorre in ogni caso dalla data di emissione del Certificato di Pagamento, data che ai sensi dell’art. 195 del Regolamento è riportata anche sul Registro di Contabilità. Si invita a presentare la fattura alla casella di posta elettronica certificata del Comune dalla casella di posta certificata del creditore con chiara indicazione del servizio comunale competente alla liquidazione. In caso di spedizione dall’indirizzo di posta NON certificata del creditore o con altri mezzi (posta ordinaria, fax, …..), farà fede la data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente.
7. Ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del Regolamento, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvederà alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento nei termini di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5, prescindendo dalla data di fine dei lavori.
8. I pagamenti sono effettuati mediante mandati diretti intestati all’Aggiudicatario-Appaltatore ed esigibili con quietanza del titolare dell’Impresa o del legale rappresentante della stessa. La persona investita di tali funzioni è esplicitamente indicata ed appare nell’accordo quadro e successive integrazioni nonché nel contratto applicativo. L’Amministrazione appaltante è esonerata da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal caso.
9. In caso di decadenza o di cessazione delle funzioni di cui il predetto rappresentante sia stato investito (comunque tale decadenza o cessazione siano avvenute) l’Aggiudicatario si obbliga a notificare tempestivamente l’avvenuta decadenza o cessazione, in difetto della quale notifica l’Amministrazione appaltante non assumerà alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti al mandatario decaduto.
10. In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un’Associazione Temporanea di Imprese di tipo orizzontale, tutti i pagamenti verranno effettuati esclusivamente sulla base delle fatture inviate dalla Capogruppo anche in favore delle Mandanti secondo la specifica disciplina stabilita nel contratto di mandato regolante i rapporti interni la compagine di imprese.
11. In caso di Accordo Quadro aggiudicato ad un’associazione temporanea di Imprese di tipo verticale o misto, in considerazione della non preventiva definizione dell’esatta tipologia degli interventi oggetto dei contratti applicativi, il concorrente dovrà costituire, per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro una società ai sensi dell’art 93 del Regolamento per l’esecuzione unitaria dei contratti applicativi dell’accordo stesso. I pagamenti saranno effettuati nei confronti della società costituita.
Art. 2.6.3 - Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento. Col conto finale è accertato e proposto per il pagamento la rata di saldo costituita ai sensi del precedente art.
2.6.2 comma 2.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni ai sensi dell’art. 201, comma 1 del Regolamento; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale;
3. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 30 gg dalla emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al successivo art. 2.9.2 previa:
a) Presentazione di polizza fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’articolo 124, comma 3, del Regolamento. Il contratto fidejussorio deve essere conforme agli schemi di polizza tipo d cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. Detta garanzia manterrà la propria efficacia per un periodo non inferiore a 24 mesi dalla data di emissione del certificato di Regolare Esecuzione e sarà costituita a fronte dell’importo (IVA inclusa) determinato dalla rata di saldo di cui all’articolo precedente comprensivo dell’importo delle ritenute di garanzia pari allo 0,5%, maggiorato
del tasso di interesse legale in vigore al momento della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione applicato al periodo intercorrente tra la data della sua emissione e la data in cui lo stesso assume carattere definitivo (24 mesi), ai sensi dell’art. 124, comma 3, del Regolamento.
b) Presentazione, da parte dell’appaltatore, entro max 20 gg. dalla data dell’ultimo intervenuto pagamento nei suoi confronti, delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori e/o sub fornitori operanti in cantiere (art. 118 comma 3 del Codice)
c) Presentazione di regolare fattura fiscale Si precisa che, ai fini di fornire data certa al ricevimento
della fattura, la stessa dovrà pervenire alla casella di posta elettronica certificata del Comune dalla casella di posta certificata del creditore con chiara indicazione del servizio comunale competente alla liquidazione. In caso di spedizione dall’indirizzo di posta NON certificata del creditore o con altri mezzi (posta ordinaria, fax, ...), farà fede la data di acquisizione al protocollo generale dell’Ente.
L’Appaltatore è consapevole ed accetta che il termine dei 30 gg per il pagamento della rata di saldo decorrerà solo ad intervenuta presentazione della documentazione indicata alle precedenti lett. a), b) e c) da parte sua in forma completa.
4. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile;
5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 2.6.4 - Invariabilità dei prezzi
1. I singoli contratti applicativi saranno stipulati ai prezzi di cui all’elenco prezzi allegato al presente capitolato al netto del ribasso offerto. Ai sensi dell’art. 133, c. 2, del Codice è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi di cui agli elenchi allegati all’Accordo quadro e non trova applicazione l’articolo 1664, c. 1, del codice civile.
2. In considerazione della particolare tipologia del contratto di accordo quadro e dei contratti applicativi che dallo stesso potranno discendere, non trova applicazione in nessun caso il meccanismo del prezzo chiuso di cui all’art 133 comma 2 del Codice.
0.Xx deroga a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, a seguito di specifica istruttoria tecnica, si potrà far luogo alle compensazioni, in aumento o diminuzione, a norma dell’art 133 commi 4, 5, 6, 6bis e 7 del Codice.
CAPO VII - Esecuzione dei lavori Art. 2.7.1 - Variazioni dei lavori
1. L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto applicativo quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune senza che l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del
Codice.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei lavori.
3. L’elenco dei prezzi unitari, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara per la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera ritenute ammissibili.
4. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto al Direttore dei lavori prima dell’esecuzione del lavoro oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dei lavori oggetto di tali richieste.
Art. 2.7.2 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessità di eseguire varianti che contemplino voci non previste nell’elenco prezzi, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, secondo i criteri di cui all’art. 163 del Regolamento, prima dell’esecuzione delle varianti stesse.
2. Il nuovo prezzo così definito sarà inserito nell’elenco prezzi e sarà utilizzato per eventuali ulteriori e successivi progetti applicativi del presente accordo quadro.
CAPO VIII - Sicurezza nei cantieri Art. 2.8.1 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 2.8.2 - Piani di sicurezza
1. Entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di cui al precedente art. 1.2.3 comma 4 e comunque prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore redige e consegna all’Amministrazione:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza così come previsto dall’art. 131, c. 2, lett. a), del Codice;
b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerarsi piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza.
2. Il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89, c. 1, lett. h) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 dello stesso Decreto con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. I piani di sicurezza di cui al c. 1 sono costituiti da relazioni tecniche, grafici e prescrizioni operative in relazione alle fasi critiche del processo di costruzione. Essi devono riportare le procedure esecutive e le attrezzature atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
4. I piani di sicurezza di cui al c. 1 devono tenere conto anche dell’eventuale affidamento di opere in subappalto. L’Appaltatore dovrà curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere le attività delle stesse compatibili fra loro e coerenti con i piani di sicurezza presentati.
5. Prima dell’inizio dei lavori, come specificato all’art. 2.10.9 del presente Capitolato d’Xxxxx, l’Appaltatore comunica al Responsabile del procedimento e al Direttore dei lavori il nominativo del Direttore tecnico di cantiere.
6. Il Direttore dei lavori ovvero il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione qualora nominato vigilerà sull’osservanza dei piani di sicurezza.
7. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
8. A pena di nullità del contratto, il piano di sicurezza e coordinamento e il piano operativo di sicurezza saranno allegati e formeranno parte integrante del contratto stesso.
9. L’Appaltatore può presentare direttamente al Coordinatore per la sicurezza in esecuzione proposte motivate di modificazione o integrazione al piano di sicurezza e coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire condizioni di igiene e sicurezza in cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione preventiva obbligatoria dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. L’Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento ovvero sul rigetto delle proposte presentate. Le decisioni del Coordinatore per la sicurezza in esecuzione sono vincolanti per l’Appaltatore. L’eventuale accoglimento delle proposte presentate non giustificherà variazioni o adeguamenti dei prezzi e del corrispettivo pattuiti.
10. In base all’art. 131, c. 3, del Codice, gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.
CAPO IX - Ultimazione lavori
Art. 2.9.1 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione. Entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, il Direttore dei lavori senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l’Impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’Amministrazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’art. 2.5.4 comma 1 lett a) del presente Capitolato (1,0‰) proporzionale all’importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale, immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dal Direttore dei lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di custodia, buona conservazione e gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo da parte dell’Amministrazione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale d’appalto.
5. La gratuita manutenzione verrà prestata anche con la strada riaperta al traffico veicolare. L’Appaltatore eseguirà le operazioni di manutenzione portando il minimo possibile turbamento alla circolazione, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza di quest’ultima, osservando sia le disposizioni di legge che le prescrizioni impartite dal Direttore dei lavori, senza poter rivendicare alcun diritto di risarcimento o rimborso per gli eventuali oneri che ne dovessero derivare.
6. Per quanto riguarda le pavimentazioni, sia per ragioni particolari di stagione che per altre cause, potrà essere concesso all’Appaltatore di procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio (per esempio, con impasti di pietrisco e pietrischetto bitumato, ecc.), salvo procedere alle riparazioni definitive appena possibile.
7. All’atto del collaudo le pavimentazioni dovranno apparire in stato di ottima conservazione, senza segno di sgretolamento, solcature, ormaie, ondulazioni, screpolature; l’allontanamento delle acque meteoriche dalla sede stradale e sue pertinenze, in ogni tratto e in ogni caso, dovrà avvenire con facilità e rapidità.
8. All’atto del collaudo gli spessori dello strato di usura o eventualmente del binder dovranno risultare esattamente conformi a quelli ordinati, ammettendosi una diminuzione massima, per effetto dell’usura o del costipamento dovuto al traffico, di 1 mm per ogni anno di esecuzione.
9. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, le operazioni di manutenzione sulle pavimentazioni dovessero riguardare complessivamente più di 1/10 della superficie totale delle medesime, l’Amministrazione potrà rifiutare il collaudo dell’intera estensione delle stesse, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti.
10. Qualora, nel periodo compreso tra l’ultimazione dei lavori e l’approvazione finale del collaudo, si verificassero variazioni, ammaloramenti o dissesti nel corpo stradale, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere realizzate dall’Appaltatore, quest’ultimo ha l’obbligo di notificare detti inconvenienti all’Amministrazione entro 5 giorni dal loro verificarsi affinché la
stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.
11. L’Appaltatore è tenuto a rimediare a detti inconvenienti tempestivamente. I relativi lavori verranno contabilizzati applicando i prezzi in elenco. L’Amministrazione si riserva, in casi di particolare urgenza, la facoltà di ordinare che detti lavori vengano realizzati di notte.
12. L’Appaltatore è responsabile, in sede civile e penale, dell’osservanza di tutto quanto specificato nel presente articolo.
Art. 2.9.2 - Termini per il collaudo
1. La collaudazione delle opere di ciascun affidamento verrà eseguita mediante certificato di regolare esecuzione il quale dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell’opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito
dall’Amministrazione.
2. In ogni caso il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Nel caso in cui vengano disposte indagini ispettive, l’Appaltatore o un suo rappresentante ed il Direttore tecnico di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l’esecuzione di verifiche, saggi e prove. Rientra fra gli oneri dell’Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi, compreso quanto necessario all’eventuale collaudo statico.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’Appaltatore risponde per difformità e vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
5. Durante l’esecuzione dei lavori l’Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali.
6. Nel caso in cui l’intervento oggetto del contratto applicativo sia riferito anche ad impianti o parti di impianto sarà a carico dell’appaltatore, ed è compreso nei prezzi di cui all’elenco prezzi, la presentazione della certificazione rispondente a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia.
Art. 2.9.3 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. L’Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora l’Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa di possesso da parte dell’Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
4. Qualora l’Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato d’Oneri o dallo specifico Capitolato speciale d’appalto.
CAPO X - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
Art. 2.10.1- Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, contratti nazionali di lavoro e accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori e, in genere, norme vigenti in materia nonché norme che eventualmente entreranno in vigore nel corso dei
lavori, e in particolare:
- nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto dello specifico appalto applicativo del presente accordo quadro, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, ed applicare altresì le medesime condizioni normative ed economiche anche nei confronti di soci lavoratori nel caso di cooperative;
- i suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi in materia contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Art. 2.10.2 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d’appalto, al Regolamento e al presente Capitolato d’Oneri, nonché a quanto previsto dagli elaborati progettuali relativi ai singoli affidamenti e da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
a) oneri e obblighi generali:
- la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e realizzate a perfetta regola d’arte. Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio, da porre all’approvazione della Direzione Lavori, ai
sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile per cui l’Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio delle opere ed è pertanto obbligato, sulla base del progetto, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l’esecuzione di tutte le opere per l’importo di contratto;
- l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati l’Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se
non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione;
b) oneri e obblighi organizzativi:
- il mantenimento di una sede operativa nell’ambito del territorio comunale, munita di recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemiautomatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa, per tutta la durata di ogni singolo appalto;
- la realizzazione di tracciamenti, riconfinamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, capisaldi, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
c) oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione ed il mantenimento del cantiere:
- l’effettuazione dei movimenti di terra e di ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, ivi comprese le vie di accesso, in relazione all’entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ed il mantenimento delle condizioni di sicurezza del traffico pedonale e veicolare in tutte le aree, pubbliche e private, limitrofe ed antistanti il cantiere. In particolare la sistemazione delle sue strade, i rifacimenti e le riparazioni al piano stradale danneggiato, agli accessi ed ai cantieri, inclusa l’illuminazione delle vie d’accesso e del cantiere stesso;
- la continuità degli scoli delle acque e quant’altro necessario a rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi;
- la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto, anche se abbandonati da altre ditte, sino alle discariche autorizzate;
- assicurare l'esercizio della strada nei tratti interessati da sistemazioni in sede o da lavorazioni interferenti con il traffico, secondo quanto previsto nel progetto approvato, e previa formale autorizzazione del Comune all’eventuale chiusura o limitazione del traffico. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a propria cura e spesa, a richiedere, almeno 15 giorni prima della prevista data di applicazione, le necessarie ordinanze sindacali per eventuali limitazioni di traffico e/o di sosta rese necessarie per la esecuzione dei lavori.
- il divieto di deposito di materiali fuori dall’area di cantiere, anche per brevissimo tempo;
- la predisposizione degli attrezzi, dei ponti, delle armature, delle puntellazioni e quant’altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori nei termini previsti dalle vigenti norme in materia di sicurezza nei cantieri, ivi compresa la realizzazione ed il mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori, per l’esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
- l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei lavori. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;
- l’eventuale provvisorio smontaggio di apparecchi, arredi, opere d’arte, od oggetti deteriorabili, trasporto dei medesimi in magazzini temporanei e loro successiva nuova posa in opera;
- in generale tutte le spese per ogni provvidenza atta ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante
l’esecuzione dei lavori, ivi compreso l’allontanamento di acque superficiali o di infiltrazione;
d) misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità:
- l’allestimento a propria cura e spesa di tutte le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione e dalle Leggi e circolari complementari attuative;
- la realizzazione dei ripari e delle armature degli scavi, ed in genere tutte le op ere provvisionali necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e di terzi, prendendo, quando le opere di difesa fossero tali da interferire il regolare utilizzo della viabilità, i dovuti accordi in merito con il Direttore dei lavori;
- l’assunzione, nei casi di emergenza dell’obbligo di ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente il Direttore dei lavori;
e) oneri e obblighi correlati alle forniture e ai trasporti:
- la fornitura e il trasporto, a piè d’opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l’esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
- la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere e delle vie d’accesso al cantiere medesimo;
f) oneri e obblighi a conclusione dei lavori:
- le spese per lo sgombero del cantiere entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo da sgomberare immediatamente dopo la loro conclusione;
- per i lavori stradali, in particolare, accurata pulizia finale dei tratti di strada oggetto di intervento;
- la consegna, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di tutti i certificati e di tutta la documentazione necessaria a rendere l’opera collaudabile e completamente utilizzabile, indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
- relazione tecnica, in duplice copia, contenente la descrizione e la tipologia dei materiali impiegati;
- elaborati grafici e tabellari, in duplice copia, su supporto cartaceo ed informatico, di descrizione dell’opera «così come realizzata» (as built);
- le spese per il risarcimento di danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte dell’Amministrazione;
g) oneri e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi:
- l’assunzione delle spese, dei contributi, dei diritti, dei lavori, delle forniture e delle prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché delle spese per le utenze e per i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, autorizzazioni al transito, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell’agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico-sanitaria dell’opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro,comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all’esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall’Amministrazione (enti pubblici, privati, ANAS, aziende di servizi ed altre eventuali), interessati direttamente o indirettamente ai lavori, di tutti i permessi necessari,
ottemperando a tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, con il pagamento dei relativi tributi, canoni e quant’altro necessario;
- l’uso di tutte le cautele e le assicurazioni possibili nell’eseguire opere di sbancamento, allargamento o altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno a servizi sotterranei e/o aerei eventualmente presenti; l’Appaltatore dovrà preventivamente verificare con le diverse aziende di servizi i dati di progetto relativi a ubicazione e profondità all’interno dell’area di cantiere
di condotte, cavi e servizi eventualmente presenti. Qualora nonostante le cautele e le assicurazioni usate si dovessero manifestare danni a condotte, cavi o servizi, l’Appaltatore provvederà a darne immediato avviso agli enti proprietari delle strade, agli enti proprietari delle opere danneggiate e al Direttore dei lavori. In caso di danneggiamenti a condotte, cavi o servizi l’Amministrazione rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale conseguente;
- il passaggio, le occupazioni temporanee ed il risarcimento di danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- le autorizzazioni, i nulla osta e gli altri provvedimenti abilitativi e occorrenti per l’esecuzione e la fruibilità dell’opera;
h) oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti:
- la produzione, al Direttore dei lavori, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- la produzione, al Direttore dei lavori ed al Responsabile del procedimento, di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni salienti dell’intervento e, comunque, di ciascuna delle principali fasi e degli aspetti che si rendessero utili a delineare lo sviluppo temporale dei lavori. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili (possibilmente in formato digitale), deve essere resa in modo da non rendere modificabile data ed ora delle riprese;
- Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie dalla Direzione Lavori, o dall’Organo di Xxxxxxxx, per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell’Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna il cantiere e presso i laboratori ufficiali indicati dalla Direzione Lavori. E’, altresì, onere dell’Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisionali ove occorrano, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e quanto altro occorra per il corretto svolgimento
delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. In definitiva, restano a carico del comune le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio scelto dal comune stesso, (da liquidare a parte con i fondi previsti tra le somme a disposizione del progetto, come previsto dal Quadro Economico indicato nel Capitolato Speciale d’appalto relativo ad ogni intervento).
- l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove e le analisi aggiuntive rispetto a quelle
obbligatorie, che verranno ordinate dal Direttore dei lavori sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella realizzazione delle opere, compresa la confezione dei campioni, modelli, sagome e l’esecuzione di prove di carico, verifiche, collaudi e calcoli, ordinati dal Direttore dei lavori o dall’Amministrazione,
i) altri oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore:
- la fornitura di operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità lavori;
- la fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo indicato dal Direttore dei lavori;
- l’assicurazione del transito veicolare lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati interferenti rispetto all’esecuzione dei lavori, provvedendo all’uopo con opere provvisionali e con le prescritte segnalazioni ovvero individuando con il Direttore dei lavori eventuali deviazioni del traffico su percorsi alternativi;
- il mantenimento e la conservazione di tutte le servitù attive e passive esistenti lungo i tratti stradali interessati dai lavori, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che l’Amministrazione, sotto detti rapporti, dovesse sopportare per colpa dell’Appaltatore;
- la migliore pianificazione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull’ambiente, sul tessuto sociale ed sul paesaggio.
- a norma dell’art. 36-bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4/08/2006, dotare il proprio personale occupato in cantiere di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Non saranno accettati in cantiere lavoratori privi di tessera di riconoscimento come sopra definita, salvo quanto disposto al comma 4 del suddetto articolo. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di verificare in qualsiasi momento il rispetto di tali obblighi in capo a tutti i datori di lavoro e/o lavoratori autonomi presenti in cantiere; provvederà ad allontanare i lavoratori impiegati, ricorrendone i presupposti, che omettano o si rifiutano di esporre la suddetta tessera, a prescindere dal tipo di rapporto di lavoro instaurato, segnalando il
fatto alle Autorità di controllo competenti.
- la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
- provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;
- il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;
- installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
- installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l’abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di valersi sulla Impresa aggiudicataria per danni dalla medesima Amministrazione subiti nel corso dei lavori in conseguenza della mancata ottemperanza dei suddetti
adempimenti.
Art. 2.10.3 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato: a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
e) L’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico.
L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
f) L’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
g) Supporto a Ufficio Scavi
Nell’ambito dell’Accordo Quadro, a partire dal primo affidamento l’Aggiudicatario dovrà altresì supportare l’Ufficio Mobilità nella attività di verifica dei ripristini degli scavi eseguiti da terzi sulle pavimentazioni comunali.
Dovrà pertanto fornire un adeguato supporto tecnico volto alla verifica del rispetto, da parte delle Aziende o privati che effettuano attività di posa e/o manutenzioni di sottoservizi, delle disposizioni contenute nel Regolamento per la manomissione del suolo pubblico (xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxx/XXXXXXxxx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxx_xxxxx_x ubblico.PDF).
In particolare l’Aggiudicatario dovrà, fornendo il supporto di un tecnico nell’orario normale di ufficio:
- in accordo con l’Ufficio Mobilità, effettuare verifiche delle fasi di scavo, riempimento, primo ripristino e ripristino finale, accertando l’idoneità dei materiali utilizzati e la correttezza delle modalità esecutive, sia mediante sopralluoghi diretti che mediante richiesta alle Aziende esecutrici di campionature, documentazioni, foto, e quant’altro necessario per una corretta verifica dell’intervento;
- in caso di inadempienza da parte del titolare dell’autorizzazione di manomissione del suolo pubblico sia in fase di riempimento dello scavo, che di proimo ripristino che di ripristino finale l’Aggiudicatario, su richiesta del RUP, dovrà effettuare intervento sostitutivo alle medesime condizioni e pattuizioni previste nell’Accordo Quadro per gli altri interventi ordinati e di iniziativa del Comune.
Art. 2.10.4 - Interferenze e verifiche sottoservizi
1. Sono inoltre a carico dell’appaltatore ogni onere e spese conseguente e derivante da:
a) Esecuzione della eventuale bonifica delle aree oggetto dell’intervento, da ordigni e da residuati bellici inesplosi, a mezzo di Ditte in possesso di idonea abilitazione. Qualora l’Appaltatore, nel corso delle operazioni topografiche di tracciamento delle opere, delle verifiche e dei sondaggi, delle operazioni di bonifica da ordigni bellici, sia superficiale che profonda, rilevasse la presenza di opere e manufatti, di qualsiasi tipo e dimensione, interferenti con la realizzazione dei lavori appaltati, non individuate in sede di progetto esecutivo né durante le operazioni di consegna dei lavori, riceverà dal Comune mandato a svolgere, in sua rappresentanza, tutte le procedure tecniche ed amministrative occorrenti per l’eliminazione delle interferenze accertate. Tutti gli oneri sopportati dall’Appaltatore nello svolgimento dell’attività di risoluzione delle interferenze si intendono compresi e compensati nel corrispettivo xxxxxxx.Xx Comune provvederà direttamente al pagamento delle sole somme dovute alle Società di gestione dei servizi.
b) ricerca di tutti i sottoservizi presenti nella zona in cui si deve operare, alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo dei cunicoli, quali scoli d’acqua, allacciamenti privati di fognature già esistenti, acquedotto, gas, cavi elettrici, telefonici, pubblica illuminazione ecc. Ad ulteriore specificazione di quanto sopra esposto, sono a carico dell’impresa anche eventuali linee provvisorie per il mantenimento delle utenze private, mentre sono da escludersi unicamente gli interventi per lo spostamento delle linee di sottoservizi ENEL, ACAM, TELECOM, SNAM, ecc. che verranno realizzati direttamente dagli Enti gestori. Tuttavia l’Impresa non potrà addurre richieste di compensi aggiuntivi per danni derivati da interferenze con detti lavori di spostamento di sottoservizi.
L’Impresa deve tenere conto dei rallentamenti nella esecuzione delle opere dovute ai tempi di intervento degli Enti proprietari e/o gestori dei sottoservizi, senza richiesta di maggiori compensi o danni derivanti da detti fatti;
c) esecuzione di ispezione televisiva di condotte a gravità e manufatti realizzati in opera o prefabbricati;
Art. 2.10.5 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento
con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
2. I materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito per un eventuale riutilizzo da concordare con la Direzione Lavori, ovvero trasportati in discarica autorizzata a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
Art. 2.10.6 - Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E’ altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione,riutilizzo o smaltimento in adempimento a quanto disposto dalla normativa attuale in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, disciplinata dal D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., dalla Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis) e dal D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
3. Sono a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 2.10.7 – Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 2.10.8 - Disposizioni in materia di inquinamento acustico
1. Il cantiere in cui si svolgeranno le prestazioni di cui al presente capitolato, in quanto attività temporanee significative in relazione all’inquinamento acustico generato, è sottoposto alla normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico.
2. L’appaltatore è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni impartite dalle suddette norme. Le richieste di autorizzazione per le attività temporanee di cantiere dovranno essere inoltrate al Servizio Ambiente del
Comune della Spezia.
Art. 2.10.9 - Disciplina del cantiere
1. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute. Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e
misurazione dei lavori. L’Amministrazione potrà pretendere che l’Appaltatore allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all’Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori.
2. L’Appaltatore assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso il Direttore tecnico di cantiere che sarà un tecnico qualificato ed iscritto all’Albo della relativa categoria, dipendente dell’Impresa appaltatrice o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l’Impresa medesima. L’assunzione della Direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
3. In particolare, il Direttore tecnico di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione e alle misurazioni
nel corso dei lavori; provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza; provvedere a quant’altro necessario in concorso sia con il personale dell’Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle Imprese subaffidatarie; prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall’inizio alla loro ultimazione.
4. L’Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del Direttore tecnico di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali.
5. L’Amministrazione, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore tecnico di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza.
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del Direttore tecnico di cantiere, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
6. I rappresentanti dell’Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell’appalto.
Art. 2.10.10 - Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, prima dell’effettivo inizio dei lavori, con ogni onere a proprio carico, esemplari di pannelli / totem informativi riguardanti l’intervento affidato, riproducendo esclusivamente le tipologie di pannelli e/o Totem in uso presso il Comune della Spezia le cui caratteristiche saranno fornite dall’ufficio tecnico.