MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 59, comma 5bis, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, del Regolamento generale. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2 del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti.
4. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”;
2. l’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 6.420,00 oltre IVA 22%. Il codice CIG dell'accordo- quadro è Z32237B6A2;
3. l’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quan- tità effettivamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 326, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, e degli articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale.
2. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa es- sere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano estranee ai lavori già previsti, nonché ai lavori in economia. Tali prezzi unitari so- no fissi e invariabili.
4. I prezzi unitari di cui al comma 3, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determina- zione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui al- l'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e in particolare nella descrizione nella parte a cor- po, relative agli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 6 e 90, comma 5, del Regolamento generale. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs.163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale. I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come “elenco dei prezzi unitari”. I prezzi unitari sono per l'Appaltatore vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. Tra l'Ente Appaltante ed il soggetto che risulterà affidatario dei lavori verrà stipulato apposito contratto.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. I contrati saranno stipulati “A CORPO e a MISURA”, secondo le disposizioni dell’allegato “ Schema di contratto”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Art. 6 Lavori a misura
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente appalto è stipulato “a misura”, così come definito dall’art.3 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo definito anche “ Nuovo Codice dei Contratti “).
2. I prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi del progetto esecutivo, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
3. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il presente contratto a misura in base a quanto stabilito dall’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, il corrispettivo dell’appalto non potrà essere superiore all'importo di contratto, permanendo l'obbligo da parte dell'Impresa di dare l'opera ultimata come previsto in progetto. I prezzi di contratto sono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e quindi sono fissi ed invariabili, ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non è prevista revisione prezzi, né si applica al presente appalto l'articolo 1664 c.c.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Art. 4 CATEGORIA DEI LAVORI