MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il contratto, ai sensi dell’art.53 comma 4 periodi quarto e quinto del Codice dei contratti Dlgs n.163/2006 e smi e dell’art.43 comma 7 del DPR N.207/2010, è stipulato “a misura”.L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato speciale di appalto. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti. Nello specifico si intende precisare che: a) il prezzo potrà variare tanto in più quanto in meno, nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, senza che l'APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli riportati nell'unito Elenco, purché l'importo complessivo delle opere resti nei limiti stabiliti dall'Art.10 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici, e fatto salvo quanto disposto dall’Art.11 dal presente Capitolato Speciale d’Appalto. B) Il direttore Lavori si riserva la facoltà di introdurre nel progetto tutte quelle varianti, aggiunte e soppressioni, di qualsiasi specie, che potrà ritenere opportune, sia all'atto della consegna che in corso dei lavori, senza che l’APPALTATORE possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi od indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quelli d'Elenco, purché l'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti sopra ricordati e le Varianti – ai sensi dell’Art.132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - non siano tali da alterare la sostanza del progetto, rimanendo salvi i diritti dell’APPALTATORE riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'art. 2, lettera a.1, mentre costituiscono vincolo negoziale l’importo indicato a tale scopo negli atti progettuali dalla Stazione appaltante al rigo a.2 ed al rigo a.3 dello stesso art.2.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto viene stipulato, mediante scrittura privata, interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, commi 6 e 184 del D.P.R. n. 207 del 2010. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 1.4.2.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 1.1.2, co. 2.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. L'accordo quadro deve intendersi affidato “a misura”.
2. L’importo massimo dell’accordo quadro è invariabile e pari a € 52.000,00 oltre IVA 22%. I codici CIG e CUP dell'accordo-quadro sono i seguenti: CIG 8167200AA4 CUP C89H20000000004.
3. L’importo del singolo ordinativo può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effetti- vamente eseguite, ferme restando le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 59 comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.
2. Xxxxx restando i limiti di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale, l’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità di lavorazioni effettivamente eseguite, giusta l’applicazione dei prezzi unitari definiti in sede contrattuale con le modalità di cui ai successivi punti del presente articolo.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del D. Lgs. 50/16.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui al presente capitolato, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante (non soggetti a ribasso) negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi allegati al presente capitolato speciale.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il contratto viene stipulato interamente “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
3. Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
4. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della determinazione dell’importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ai sensi dell’articolo 132 del Codice dei contratti, ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all’Art.24.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.
6. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. I contrati saranno stipulati “A CORPO e a MISURA”, secondo le disposizioni dell’allegato “ Schema di contratto”. L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 1. Il presente appalto è stipulato “a misura”, così come definito dall’art.3 lettera eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (nel prosieguo definito anche “ Nuovo Codice dei Contratti “).
2. I prezzi unitari di cui agli elenchi prezzi del progetto esecutivo, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106 del Nuovo Codice dei Contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
3. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Art. 6 Lavori a misura
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. Il presente contratto a misura in base a quanto stabilito dall’art. 43 comma 7 del D.P.R. 207/2010, il corrispettivo dell’appalto non potrà essere superiore all'importo di contratto, permanendo l'obbligo da parte dell'Impresa di dare l'opera ultimata come previsto in progetto. I prezzi di contratto sono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e quindi sono fissi ed invariabili, ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Non è prevista revisione prezzi, né si applica al presente appalto l'articolo 1664 c.c.
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO. 7 Art. 1.1.4 CATEGORIE DEI LAVORI 7 Art. 1.1.5 CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI 8 CAPO 1.2 DISCIPLINA CONTRATTUALE 8