Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato dell'Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Condizioni Contrattuali, Condizioni Contrattuali Polizza Collettiva Di Assicurazione, Condizioni Contrattuali Polizza Collettiva Di Assicurazione
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Artdell’art. 2952 del Codice CivileC.C., i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva di Assicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato dell'Assicurato derivanti dalla dal presente Polizza Collettiva contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva Colletti- va si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Assicurazione Creditor Protection, Assicurazione Creditor Protection
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 dell’art.2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla dal presente Polizza Collettiva contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Artdell’art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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