Contratto di Assicurazione Perdita d’Impiego – Polizza Collettiva n. 1247156 - V1PIL - Ed. 11/2017
Perdita d’Impiego
Assicurazione Lavoro
Genertel S.p.A.
Il presente fascicolo informativo, contenente la Nota Informativa e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
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Edizione V1PIL 11/2017
NOTA INFORMATIVA
Contratto di Assicurazione Perdita d’Impiego – Polizza Collettiva n. 1247156 - V1PIL - Ed. 11/2017
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
- Genertel S.p.A. è una società uni personale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell’albo dei gruppi assicurativi.
- Sede legale: Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx – ITALIA
- Recapito telefonico: 800.20.20.20 (numero verde) - 848.808. 808 (chiamata urbana) - 000.00.00.000
- Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxx
- Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
- Genertel S.p.A. è iscritta al numero 1.00050 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto della Compagnia evidenziato nell’ultimo bilancio approvato è pari a Euro 160.050.282, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a Euro 23.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve a Euro 75.114.126. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 1,98 e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente.
Si rinvia al sito internet dell’Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto prevede il tacito rinnovo e la durata è pari alla durata del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte.
Avvertenza: l’assicurazione è prorogata, in mancanza di disdetta, per ulteriori due anni e così successivamente, solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo. La disdetta può essere inviata dall’Assicurato annualmente con preavviso di sessanta (60) giorni e dalla Compagnia alla scadenza del contratto o di ogni suo tacito rinnovo con preavviso di sessanta (60) giorni. Nel caso in cui sia stata inoltrata disdetta, l’assicurazione cesserà alla fine dell’annualità nel corso della quale tale facoltà è stata esercitata se richiesta dall’Assicurato oppure alla scadenza del contratto o di ogni suo tacito rinnovo se esercitata dalla Compagnia e non troverà quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901 del Codice Civile. Si rinvia all’artt. 2.9 e
2.10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto, a fronte del versamento dei premi stabiliti e secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione, prevede, in caso di Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per i Lavoratori Dipendenti Privati, un Indennizzo corrispondente a ciascuna rata del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo, con un massimo di 18 rate per sinistro fino a 54 anni di età, di 17 per i
55 anni di età, di 16 per i 56 anni di età e così via fino a 12 da 60 anni di età in su e di 36 rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a € 2.000,00. Si rinvia agli artt. 1.1, 1.2 e 1.7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni, come definito negli artt. 1.2 lett. a) e b), 1.3,
1.4 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: sono previsti specifiche franchigie e massimali. Si rinvia agli artt.1.6, 1.7 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
ESEMPIO NUMERICO DI FRANCHIGIA:
Es.1) Sinistro di durata 6 mesi 1/03/2017 a 30/08/2017 Franchigia 45 giorni
Importo rate: €800
Giorno pagamento rata mutuo: 1° di ogni mese Rate pagate:4 rate
Rimborso totale: €3.200 (€800 per 4 rate)
Es.2) Sinistro di durata 1 mese 1/07/2017 a 31/07/2017 Franchigia 45 giorni
Importo rate: €800
Giorno pagamento rata mutuo: 1° di ogni mese Rate pagate:0 rate
Rimborso totale: €0
ESEMPIO NUMERICO DI MASSIMALE
Massimale assicurato: massimo € 2.000 per rata del mutuo Rata del Mutuo: €2.500
Rimborso rata: €2.000
Parte a carico dell’Assicurato €500
Avvertenza: sono assicurabili le persone di età compresa fra i diciotto (18) anni compiuti e i sessantacinque
(65) anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo. Si rinvia all’art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di carenza contrattuali
Avvertenza: la copertura assicurativa prevede dei termini di carenza. Si rinvia all’art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – nullità
Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave). Si rinvia all’art. 2.7. delle Condizioni di Assicurazione.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L’Assicurato è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia di qualunque variazione che si verifichi nel corso di validità della polizza rispetto a quanto riportato nel modulo di Adesione, come ad esempio il cambio di residenza. Si rinvia all’art. 2.6 delle Condizioni di Assicurazione.
Se sopravviene un’evoluzione dello stato dell’Assicurato prima della decorrenza della garanzia, che modifica la documentazione presentata per la sottoscrizione del modulo di Adesione, l'Assicurato è tenuto a darne
informazione alla Compagnia, pena la nullità della copertura. In tal caso la Compagnia si riserva il diritto di rivedere le condizioni di accettazione o di rifiutare il rischio.
Si richiama l’attenzione dell’Assicurato sulla necessità di leggere le raccomandazioni e le avvertenze contenute nel modulo di Adesione.
7. Premi
Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere a Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. verrà versato annualmente (Premio annuo) sin dalla data della prima adesione alla polizza.
Tale Premio è determinato, come risulta dalla modalità di pagamento indicata nel modulo di Adesione, nel seguente modo:
Premio annuo
importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,316%.
Per l’attività svolta, la Società riconoscerà al Contraente le seguenti commissioni, da calcolarsi sul premio incassato, al netto di imposte:
Premio annuale del cliente (regioni area 1*) 35% (trentacinque per cento), in valore assoluto corrispondono in media a €114*** al netto delle imposte.
Premio annuale del cliente (regioni area 2**) 30% (trenta per cento), in valore assoluto corrispondono in media a €98*** al netto delle imposte.
*Regioni area 1: Xxxxxx Xxxxxxx, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Lazio, Piemonte, San Marino, Stato del Vaticano, Toscana, Trentini Alto Adige, Valle D’Aosta, Veneto e Umbria.
**Regioni area 2: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
***Trattandosi di un nuovo prodotto, si tratta di valori stimati.
Avvertenza: in caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del mutuo la Compagnia restituisce all’Assicurato la parte di premio non usufruito al netto delle imposte.
L’Assicurato può richiedere, nel caso il nuovo mutuo abbia le medesime caratteristiche di quello precedente, il mantenimento delle coperture assicurative fino alla scadenza originaria del contratto. Si rinvia all’art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Mezzi di pagamento: Il Premio viene addebitato sul conto corrente bancario dell’Assicurato dal Contraente ed è versato da quest’ultimo alla Compagnia su base mensile.
Avvertenza: ai premi previsti non sono applicabili sconti.
8. Diritto di recesso
Avvertenza: l’Assicurato può recedere dall’Assicurazione, entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel oppure segnalando tale intenzione alla Filiale di riferimento che invierà alla Compagnia un apposito modulo sottoscritto dal cliente.
Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, Genertel provvederà al rimborso, a seconda delle modalità scelte dal cliente, del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore dell’altro Assicurato. Si rinvia all’art.
2.9 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
11. Regime fiscale
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n°1216 e successive modifiche ed integrazioni.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: per tutte le garanzie la denuncia di Sinistro deve essere fatta per iscritto, e ai sensi dell’art. 1913 del codice civile (a deroga del citato articolo, il termine è di cinque giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza) e con i contenuti indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
La struttura liquidativa di Genertel è unica e direzionale, raggiungibile via fax allo 041.33.62.040 oppure via e- mail a xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx o per posta.
L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 000.00.00.000 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 18.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 14.00).
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio a:
Art. 1.4 “Sinistri Successivi per Disoccupazione”
Art. 1.7 “Determinazione dell’Indennizzo per Disoccupazione” Art. 1.8 “Obblighi in caso di Sinistro per Disoccupazione”
Art. 2.4 “Pagamento dell’Indennizzo” Art. 2.5 “Modalità di denuncia”
13. Reclami
Reclami sul contratto o inerenti i sinistri vanno inoltrati per iscritto all’Impresa Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199-11.77.99 oppure all’indirizzo Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà poi rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, 21 - 00000 Xxxx, oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’Impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
In caso di controversie in materia assicurativa, Le ricordiamo la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa.
Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel
S.p.A. – Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.
Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
GLOSSARIO
Adesione:
Documento predisposto dalla Compagnia contenente la dichiarazione di adesione alla copertura da sottoscriversi a cura dell’Assicurato con le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica che ha stipulato un contratto di Mutuo con Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. e che ha aderito alla presente Assicurazione, sottoscrivendo il modulo di Adesione.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Il Contraente della Polizza Collettiva denominata Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., con sede sociale: Xxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxxx, Capitale Sociale 21.022.266,72 Euro interamente versato, Codice Fiscale/Partiva IVA 01188860397, Codice ABI 3242 - Aderente Al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato, in nome e per conto del quale ha stipulato la Polizza con Genertel S.p.A. e che risulta Beneficiario dell’ipoteca iscritta sull’Abitazione.
Disoccupazione
Lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato che:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici (16) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Indennizzo
La somma dovuta da Genertel all’Assicurato in caso di Sinistro.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli art. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.
Lavoratore Dipendente
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici (16) ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
c) di apprendistato;
d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
e) di lavoro intermittente.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto non sia regolato dalla Legge italiana.
Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.
Lavoratore Dipendente Pubblico
La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n. 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975.
Mutuo
Il contratto di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile stipulato tra Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. e l’Assicurato.
Normale Attività Lavorativa
L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Periodo di Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24.00 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
Periodo di Franchigia
Il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile in base all’Assicurazione non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione che l’Assicurato si impegna a versare a Genertel per il tramite di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e inabilità totale temporanea da Malattia o Infortunio).
Società o Compagnia
La società di assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 000 0000000 - fax 000 0000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
* * *
Genertel S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il rappresentante legale
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
COPERTURA ASSICURATIVA ABBINATA AL MUTUO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.
ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO POLIZZA COLLETTIVA N. 1247156 – V1PIL – ED. 11/2017
INDICE | |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 2 |
SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO | 2 |
Cosa è assicurato e per quali eventi | 2 |
Cosa non è assicurato | 2 |
Quale sarà il rimborso in caso di Sinistro | 3 |
Cosa fare in caso di Sinistro | 4 |
SEZIONE 2 – CONDIZIONI APPLICABILI | 4 |
SEZIONE 3 – DEFINIZIONI | 10 |
Specifica: nelle Condizioni di Assicurazione, le parole scritte in Grassetto hanno il significato indicato a pagina 10 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE 1 – DANNI RIMBORSABILI A LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
COSA È ASSICURATO E PER QUALI EVENTI
Art. 1.1 – Disoccupazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo
La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile come
Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno dodici
(12) mesi.
Il rischio assicurato è la Disoccupazione a seguito di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Art. 1.2 - Persone assicurabili
Sono assicurabili i soli sottoscrittori di Mutui Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. che:
a) godano di buona salute da almeno dodici (12) mesi antecedenti la data di adesione all’Assicurazione e, in particolare, non siano affetti da malattie o lesioni gravi che necessitano di trattamento medico regolare e continuato;
b) al momento dell'adesione abbiano un’età compresa tra i 18 ed i 65 anni e che sottoscrivano il Mutuo concesso dal Contraente la cui scadenza è anteriore al compimento del 75° anno di età.
La copertura assicurativa cessa di avere efficacia dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato raggiunge il 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata).
Sono escluse dall’Assicurazione le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti ed anche le persone fisiche che siano obbligate a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione inferiore a sedici (16) ore settimanali e le persone la cui attività lavorativa sia prestata in un’impresa familiare (tra congiunti, ascendenti o discendenti).
Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato da Genertel all’Assicurato per il tramite di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A..
COSA NON È ASSICURATO
Art. 1.3 - Esclusioni per Disoccupazione
Sono esclusi dall’Assicurazione i casi di Disoccupazione se:
a) l’Assicurato non ha prestato la propria attività lavorativa come Lavoratore Dipendente Privato in modo continuativo per i dodici (12) mesi immediatamente precedenti la data in cui si è verificato il Sinistro. Ai fini della presente esclusione, eventuali interruzioni del rapporto di lavoro di durata non superiore a due (2) settimane non vengono considerate;
b) l’Assicurato, al momento del Sinistro, non aveva concluso e superato il periodo di prova;
c) alla data di decorrenza dell’Assicurazione, l’Assicurato era a conoscenza della prossima Disoccupazione, o comunque gli erano note circostanze che oggettivamente facevano prevedere che tale evento si sarebbe verificato;
d) la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o di licenziamento disciplinare, o è conseguenza di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a fronte di una vertenza derivante dalle precedenti contestazioni (giusta causa, giustificato motivo soggettivo, disciplinare);
e) la Disoccupazione è conseguenza di pensionamento o prepensionamento;
f) la Disoccupazione è un evento programmato in base alla natura di rapporto a tempo determinato del contratto di lavoro o se, comunque, il rapporto di lavoro dell’Assicurato aveva carattere stagionale e/o temporaneo e/o la relativa perdita è la conseguenza della scadenza di un termine (a esempio, contratto di inserimento, apprendistato, ecc.) o della interruzione di un rapporto di Lavoro a Progetto;
g) l’Assicurato svolge la propria Normale Attività Lavorativa all’estero, a meno che ciò non avvenga nell’ambito di un contratto di lavoro regolato dalla legge italiana;
h) l’Assicurato ha risolto il rapporto di lavoro per sua volontà;
i) l’Assicurato non si è iscritto in Italia nell’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, a eccezione dei casi di regolare iscrizione nelle liste di mobilità;
j) la Disoccupazione è conseguenza del superamento del periodo di comporto, cioè il periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di Malattia ai sensi degli art. 2110 e 2118 C.C.:
k) la Disoccupazione è conseguenza di licenziamento tra congiunti, anche ascendenti e discendenti.
Art. 1.4 - Sinistri Successivi per Disoccupazione
Dopo la liquidazione definitiva di un Sinistro per Disoccupazione o dopo la denuncia di un Sinistro durante l’iniziale Periodo di Carenza pari a centoventi (120) giorni, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri di Disoccupazione se, dal termine del Sinistro precedente, non sarà trascorso un Periodo di Riqualificazione di cento-ottanta (180) giorni consecutivi nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato a essere Lavoratore Dipendente Privato e abbia superato il periodo di prova.
QUALE SARÀ IL RIMBORSO IN CASO DI SINISTRO
Art. 1.5 - Periodo di Carenza
La copertura assicurativa per Disoccupazione sarà efficace a partire dal centoventesimo (120°) giorno successivo alla stipula del Mutuo (Periodo di Carenza). Pertanto l’Indennizzo per Disoccupazione sarà corrisposto solo nel caso in cui l’invio all’Assicurato della lettera di licenziamento, o della comunicazione di messa in mobilità, o di una comunicazione equivalente, si verifichi oltre il Periodo di Carenza pari a centoventi (120) giorni.
Art. 1.6 - Periodo di Franchigia
La garanzia Disoccupazione prevede un Periodo di Franchigia assoluta pari a quarantacinque (45) giorni consecutivi. L’inizio del Periodo di Franchigia corrisponde al primo giorno di inattività lavorativa desunta dalla
data della lettera di licenziamento o dalla messa in mobilità o da una comunicazione equivalente. Non vengono pertanto rimborsate all’Assicurato le rate del Mutuo che scadono nei primi quarantacinque (45) giorni consecutivi di inattività lavorativa.
Art. 1.7 - Determinazione dell’Indennizzo per Disoccupazione
Al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, Genertel corrisponderà un Indennizzo per ciascuna rata del Mutuo scadente durante il periodo di Disoccupazione successivo.
Ciascun Indennizzo sarà pari all’importo della rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale e interessi, quale risulta dal piano di ammortamento del Mutuo. Nel caso in cui il piano rate del mutuo preveda versamenti con periodicità trimestrale o semestrale, l’indennizzo sarà riproporzionato su base mensile. Per ciascun Assicurato non potranno essere indennizzate più di 18 rate mensili per sinistro fino a 54 anni di età, di 17 per i 55 anni di età, di 16 per i 56 anni di età e così via fino a 12 da 60 anni di età in su e di 36 rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro. Nel caso in cui l’Assicurato risulti intestatario di più Mutui, il limite di 2.000,00 Euro è da intendersi cumulativo per tutti i Mutui sottoscritti dall’Assicurato stesso.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 1.8 - Obblighi in caso di Sinistro per Disoccupazione
In caso di Sinistro, l’Assicurato o i suoi aventi causa:
a. devono darne avviso a Genertel facendo pervenire la denuncia del Sinistro;
b. devono allegare alla denuncia di cui sopra la seguente ulteriore documentazione:
copia della scheda professionale;
copia della lettera di licenziamento;
copia di un documento comprovante l’iscrizione all’elenco anagrafico con lo status di disoccupato, o alle liste di mobilità regionali;
autocertificazione attestante l‘assenza di trattamento pensionistico successivamente alla
Disoccupazione.
c. una volta avvenuto il pagamento di un Indennizzo per Disoccupazione, se questa permane, l’Assicurato deve avvisare mensilmente per iscritto Genertel e dare dimostrazione di continuazione dello stato di Disoccupazione;
d. si impegna a collaborare per consentire a Genertel di svolgere le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegna ad autorizzare il datore di lavoro dell’Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l’erogazione delle prestazioni previste dall’Assicurazione.
SEZIONE 2 - CONDIZIONI APPLICABILI
Art. 2.1 - Mutui cointestati
Per ciascun Mutuo cointestato possono essere assicurati fino a due cointestatari; ciascun Assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all’Art. 1.2 e deve venir riportato nel modulo di Adesione. In caso di più cointestatari assicurati, per ciascun Assicurato il Premio e l’eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero.
Art. 2.2 – Determinazione e pagamento del Premio
Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprensivo di imposte, da corrispondere a Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. verrà versato con periodicità annuale a partire dalla data della prima adesione alla polizza.
Tale Premio, riportato nel modulo di Adesione, è determinato nel seguente modo:
importo finanziato del Mutuo moltiplicato per il tasso annuo lordo dello 0,316%. Nel caso in cui la durata del Mutuo non sia multipla di 12 mesi, il Premio dell’ultima rata verrà determinato come opportuna frazione del Premio annuale.
Il Premio viene addebitato sul conto corrente bancario dell’Assicurato dal Contraente ed è versato da quest’ultimo alla Compagnia su base mensile.
Se alle scadenze annuali convenute l’Assicurato non ha pagato i relativi premi dovuti, Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., trascorsi trenta (30) giorni dalla prima scadenza annuale di mancato pagamento, ha facoltà di richiedere la cessazione della copertura dandone comunicazione all’Assicurato e a Genertel con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con effetto dalla scadenza annuale di mancato pagamento.
Art. 2.3 – Decorrenza e durata dell’Assicurazione
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo e ha durata pari a quella del mutuo. Per mutui superiori a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte.
In occasione di ogni tacito rinnovo, in mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. inviata almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di due anni e così successivamente di due anni in due anni; solo l’ultimo rinnovo potrà avere durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del mutuo.
L’Assicurazione cessa comunque dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall’art.1273 C.C.;
b) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall’Art. 2.9;
c) disdetta, come previsto dall’Art. 2.10;
d) relativamente ai rinnovi taciti, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato, in caso di pagamento annuale trascorsi 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per il pagamento del Premio senza che il Premio sia stato versato;
e) raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75° anno di età (o il diverso limite di età richiesto ai fini della maturazione della pensione di vecchiaia ai sensi della legge italiana tempo per tempo vigente, oppure alla data dell’eventuale conseguimento, da parte dell’Assicurato, della pensione anticipata).
In caso di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo presso altro Istituto la copertura assicurativa cessa e la Compagnia restituisce la porzione di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte, relativa al periodo intercorrente tra la data di estinzione anticipata totale o di trasferimento del Mutuo e la scadenza del periodo assicurativo annuale per il quale è stato versato il relativo Premio.
Il rimborso viene effettuato nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del
Mutuo a favore del Contraente, che provvede a versarlo all’Assicurato.
Il rimborso è determinato a partire dal Premio secondo la seguente formula:
R =(P/1,025)*((N-K)/N))
dove:
R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi;
K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi;
ai fini del calcolo di tale periodo si intende che il mese in cui avviene l’estinzione verrà conteggiato per intero a prescindere dal giorno in cui l’estinzione stessa si sia verificata.
Genertel fornisce al mutuatario il conteggio dell’importo rimborsato.
Esclusivamente nel caso in cui il nuovo mutuo abbia il medesimo piano di ammortamento di quello originario l’Assicurato può richiedere alla Compagnia, contestualmente all’estinzione anticipata o al trasferimento del mutuo, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) o via e-mail scrivendo all’indirizzo xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx, di voler mantenere le coperture assicurative in essere, fino alla scadenza contrattuale originaria. Tale richiesta deve contenere la documentazione relativa al nuovo piano di ammortamento. In assenza di qualsiasi comunicazione la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla data di estinzione o di trasferimento del Mutuo.
In caso di estinzione parziale del Mutuo, si procederà alla restituzione all’Assicurato, per il tramite del Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., della parte pro quota del Premio pagato.
Di seguito la formula per il calcolo dell’importo rimborsabile:
R =(P/1,025)*((V/E)*((N-K)/N))
dove:
R = importo da rimborsare al netto dell’imposta (pari al 2,5%); P = Premio finito anticipato comprensivo di imposta;
N = durata del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi;
K = parte goduta del periodo di copertura in cui avviene l’estinzione totale, espressa in mesi interi; V = capitale versato per l’estinzione parziale;
E = importo iniziale finanziato.
Essendo la copertura assicurativa prestata contro il pagamento annuale del Premio, si procederà all’adeguamento tariffario della polizza a partire dalla prima annualità successiva alla richiesta di estinzione parziale e l’Assicurazione resterà attiva alle medesime condizioni.
In nessun caso Genertel sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri:
1) che si verifichino oltre il termine dell’Assicurazione;
2) verificatisi prima del termine dell’Assicurazione, qualora il relativo Periodo di Franchigia scada dopo tale termine.
Infine, qualora al termine dell’Assicurazione perduri un Sinistro per Disoccupazione, nulla sarà più dovuto da Genertel all’Assicurato in base all’Assicurazione per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a trenta (30) giorni consecutivi che intercorre tra la data dell’ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso.
Per ciascun Assicurato l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l’Assicurato abbia sottoscritto e consegnato a Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. il modulo di Adesione.
Art. 2.4 - Pagamento dell’Indennizzo
Il pagamento dell’Indennizzo verrà eseguito da Genertel nei confronti dell’Assicurato, e avrà piena efficacia liberatoria a favore di Genertel in relazione agli obblighi assunti da quest’ultima in base all’Assicurazione nei confronti di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. e dell’Assicurato.
Art. 2.5 – Modalità di denuncia
La denuncia dovrà pervenire tramite e-mail (xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx) o fax (041.33.62.040), oppure via posta (Genertel S.p.A. – Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx, 0- 00000 Xxxxxxx).
L’attività di gestione dei sinistri è svolta dall’area liquidativa di Genertel S.p.A. (numero telefonico dedicato 000.00.00.00 del Servizio Assistenza Sinistri di Genertel, operante dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00).
Art. 2.6 - Variazione rispetto alle dichiarazioni dell’Assicurato
Qualunque variazione che si verifichi durante il periodo di validità dell’Assicurazione, deve essere comunicata per iscritto dall’Assicurato alla Compagnia in quanto potrebbe comportare un possibile aggravamento del rischio; ad esempio, qualora, durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, l’Assicurato modifichi la propria posizione lavorativa e da Lavoratore Dipendente Privato diventi Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore, il diritto alla copertura Perdita di Impiego viene meno. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.
Art. 2.7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2.8 - Colpa grave e tumulti popolari
In deroga all’art.1900 del codice civile, sono compresi nell’Assicurazione i sinistri cagionati da colpa grave dell’Assicurato. In deroga all’art.1912 del codice civile sono compresi nell’Assicurazione sinistri determinati da tumulti popolari, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.
Art. 2.9 - Diritto di recesso dell’Assicurato
L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione, con effetto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa, entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del Mutuo.
Il recesso deve essere effettuato per iscritto dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Genertel oppure segnalando tale intenzione alla Filiale di riferimento che invierà alla Compagnia un apposito modulo sottoscritto dal cliente.
Qualora l’Assicurato abbia già corrisposto il Premio, Genertel provvederà al rimborso, a seconda delle modalità scelte dal cliente, del rateo di Premio pagato e non goduto al netto delle imposte per il tramite di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
recesso. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative, dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della raccomandata.
In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall’Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell’Assicurazione a favore dell’altro Assicurato.
Art. 2.10 – Disdetta dell’Assicurazione
L’Assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto con preavviso di sessanta (60) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Genertel c/o Genertellife – SAP Danni, Xxx Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) oppure segnalando tale intenzione alla Filiale di riferimento che invierà alla Compagnia un apposito modulo sottoscritto dal cliente e con effetto dalla fine dell’annualità assicurativa in corso; la Compagnia ha facoltà di recedere alla scadenza del contratto o di ogni suo tacito rinnovo con preavviso di sessanta (60) giorni mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Assicurato.
Art. 2.11 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi diversi da
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., i diritti derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione. Art. 2.12 – Prova
È a carico di chi domanda l’Indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di Polizza di Assicurazione.
Art. 2.13 - Altre Assicurazioni
Resta convenuto che le garanzie prestate da Genertel con la presente Polizza di Assicurazione possono cumularsi con quelle di altri contratti di Assicurazione stipulati dall’Assicurato.
Art. 2.14 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Art. 2.15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 2.17 - Legislazione applicabile
La legislazione applicabile alla presente Polizza di Assicurazione è quella italiana.
Art. 2.18 - Prescrizione dei diritti
Ai sensi dell’art. 2952 C.C., i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza di Assicurazione si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Art. 2.19 - Informazioni relative a Genertel
L’impresa assicuratrice è Genertel S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx.
Art. 2.20 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. o dell’Assicurato, con riferimento alla presente Polizza di Assicurazione, dovranno essere formulate per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte di Genertel all’Assicurato saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Assicurato stesso.
Art. 2.21 – Reclami
Eventuali Reclami sul contratto o sui sinistri vanno inoltrati per iscritto a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality, all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxx.xx oppure al fax 199.11.77.99 oppure per posta in Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 – 34132, Trieste.
Qualora non ci si ritenga soddisfatti dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, ci si potrà rivolgere all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, 21 - 00000 Xxxx (xxx.xxxxx.xx), oppure fax 00.00.000.000 - 00.00.000.000 o PEC xxxxx@xxx.xxxxx.xx, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione dell’impresa, soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo è possibile rivolgersi anche all’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti.
In caso di controversie in materia assicurativa, si ricorda la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente la negoziazione assistita facoltativa. Se la controversia riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. - Area Sinistri – Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, fax 041/00.00.000 – e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Se invece la controversia non riguarda la gestione di un sinistro, l’istanza deve essere trasmessa a: Genertel S.p.A. – Unità Affari Legali - Via Machiavelli 4, 34132 Trieste.
Avvertenza: per maggiori dettagli relativi ai reclami, si rimanda all’apposita Sezione “RECLAMI” presente sul sito internet della Compagnia xxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 2.22 – Informazioni
L’Assicurato o gli aventi causa possono richiedere informazioni inerenti all’Assicurazione ed alle modalità di denuncia di Sinistro rivolgendosi a Genertel.
Art. 2.23 – Trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari, con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.
I dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Genertel in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti suddetti; per taluni servizi vengono utilizzate Società del Gruppo e altre Società di fiducia che svolgono per conto di Genertel compiti di natura tecnica, organizzativa ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione. I dati personali raccolti per formulare le proposte e/o preventivi di assicurazione saranno conservati per ventiquattro mesi dalla data di decorrenza inserita.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, l’Interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso la Compagnia e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertel S.p.A. che si avvale di Responsabili; tra i quali l’unità organizzativa Quality, Responsabile designato al riscontro all’Interessato in caso questi eserciti i diritti di cui all’art. 7. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati, può essere richiesta al seguente indirizzo:
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** I dati di navigazione raccolti saranno utilizzati per migliorare la navigazione e per prevenire e contrastare le frodi.
SEZIONE 3 – DEFINIZIONI
Adesione
Il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Assicurato
La persona fisica che ha stipulato un contratto di Mutuo con Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. e che ha aderito alla presente Assicurazione, sottoscrivendo il modulo di Adesione.
Assicurazione
Il contratto di Assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto che ha diritto alla prestazione.
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Il Contraente della Polizza Collettiva denominata Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A., con sede sociale: Xxxxx Xxxxx, 000 - 00000 Xxxxx, Capitale Sociale 21.022.266,72 Euro interamente versato, Codice Fiscale/Partiva IVA 01188860397, Codice ABI 3242 - Aderente Al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Istituto di credito che ha erogato il Mutuo a favore dell’Assicurato, in nome e per conto del quale ha stipulato la Polizza con Genertel S.p.A. e che risulta Beneficiario dell’ipoteca iscritta sull’Abitazione.
Disoccupazione
Lo stato dell’Assicurato, il quale sia Lavoratore Dipendente Privato che:
a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato per una durata uguale o superiore alle sedici (16) ore settimanali nello svolgimento di altra attività che generi un reddito o un guadagno;
b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali e non rifiuti irragionevolmente eventuali offerte di lavoro.
Indennizzo
La somma dovuta da Genertel all’Assicurato in caso di Sinistro.
Lavoratore Autonomo
La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli art. 29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n°917 e successive modiche, e/o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i lavoratori, ancorché dipendenti, che percepiscono un reddito a fronte di contratti a progetto.
Lavoratore Dipendente
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base a un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici (16) ore settimanali.
Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti:
a) a tempo determinato;
b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro);
c) di apprendistato;
d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali);
e) di lavoro intermittente.
Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto non sia regolato dalla Legge italiana.
Lavoratore Dipendente Privato
La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico.
Lavoratore Dipendente Pubblico
La persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituiti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30-07-1999 n. 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato così come da L.70/1975.
Mutuo
Il contratto di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su un bene immobile stipulato tra Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A e l’Assicurato.
Non Lavoratore
La persona fisica che non sia Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio od occasionale, i pensionati (anche qualora contestualmente svolgano un'attività lavorativa), i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro soggetti ad un orario settimanale inferiore a 16 ore o con contratti di lavoro stipulati all'estero (se non regolati dalla legge italiana).
Normale Attività Lavorativa
L’attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro, ovvero una consimile attività retribuita o comunque produttiva di reddito tale da non modificare le possibilità economiche dell’Assicurato.
Periodo di Carenza
Il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24.00 della data di decorrenza dell’Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante.
Periodo di Franchigia
Il periodo di tempo immediatamente successivo al verificarsi di un Sinistro, in relazione al quale, pur in presenza di un Sinistro indennizzabile in base all’Assicurazione non viene riconosciuto alcun Indennizzo.
Periodo di Riqualificazione
Il periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Disoccupazione, liquidabile in base all’Assicurazione, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Normale Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa a un nuovo Sinistro per Disoccupazione.
Polizza
Il documento che prova l’Assicurazione.
Premio
La somma dovuta a Genertel in relazione all’Assicurazione che l’Assicurato si impegna a versare a Genertel per il tramite di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A.
Sinistro
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione (licenziamento per giustificato motivo oggettivo e inabilità totale temporanea da Malattia o Infortunio).
Società o Compagnia
La società di assicurazione denominata: Genertel S.p.A. - tel. 000 0000000 - fax 000 0000000 - xxxx@xxxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxxx.xx - Xxx Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
RIFERIMENTI UTILI
PER DENUNCIARE UN SINISTRO
fax | 041 - 00.00.000 |
posta | Genertel S.p.A.- Area Sinistri - X. Xxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx |
tramite i canali di Banca Lucca e del Tirreno S.p.A. |
PER RICHIEDERE INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO
PER EFFETTUARE UN RECLAMO
Rivolgersi per iscritto | |
- a Genertel - Servizio Quality | |
fax | 199 - 11.77.99 (tariffa ordinaria) |
- e/o all’IVASS | IVASS - Servizio Tutela Del Consumatore - X. xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXX |
PER INFORMAZIONI RELATIVE ALLA POSIZIONE ASSICURATIVA
link xxxxx://xxxx000.xxxxxxxx.xx/xxxx000/xxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxx.xx
COPIA PER IL CLIENTE
DICHIARAZIONE DI ADESIONE ASSICURAZIONE PERDITA D’IMPIEGO
(MODULO DI PROPOSTA)
COPERTURA ASSICURATIVA GENERTEL ABBINATA AL MUTUO BANCO DI LUCCA E DEL TIRRENO S.P.A.
(polizza collettiva n. 01247156 – V1PIL)
Numero dipendenti: (inserire fino a 5/da 6 a 15/da 16 a 49/oltre 49)
Dichiarazione di adesione n.: Abbinata al mutuo n.:
DATI DELL’ASSICURATO
Nome: Cognome: Sesso: |
Nato/a a: Prov.: il: CF: |
Indirizzo: n.: |
Comune: CAP: Prov.: |
Tel.: E-mail: |
Conferma di non essere attualmente pensionato o disoccupato* SI NO Barrare con una crocetta se l’attività lavorativa è prestata in un’impresa familiare (tra congiunti, ascendenti o discendenti**) SI NO |
Barrare con una crocetta se si tratta di un lavoratore: a tempo pieno part-time se part-time indicare le ore settimanali di lavoro***: Indicare la professione: * in caso di risposta negativa le sue esigenze assicurative non risultano compatibili con l’impegno contrattuale previsto ** se il rapporto di lavoro viene effettuato tra congiunti, ascendenti o discendenti i lavoratori non sono assicurabili *** non sono assicurabili lavoratori impegnati nello svolgimento dell’attività lavorativa per meno di 16 ore settimanali |
DATI DELL’AZIENDA O ENTE
Azienda:
GARANZIE, PREMIO E DURATA
GARANZIA | SOMMA ASSICURATA INIZIALE | DURATA DELLA COPERTURA |
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (se dipendente privato) | In caso di sinistro il rimborso sarà pari alle rate in scadenza nel periodo del sinistro, con un massimo di 18 rate per sinistro fino a 54 anni di età, poi a 17 per i 55 anni di età, a 16 per i 56 anni di età e così via fino a 12 da 60 anni di età in su e 36 rate complessivamente per più Sinistri verificatisi durante tutta la durata dell’Assicurazione. L’Indennizzo massimo per ciascuna rata mensile non potrà essere superiore a 2.000,00 Euro. | Durata pari alla durata del mutuo: per mutui di durata superiore a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. |
PREMIO ANNUO (imposte comprese) | Euro | addebitato sul conto corrente bancario dell’Assicurato |
Di cui commissioni percepite dall’intermediario | Euro | 0,000% del premio imponibile |
ATTENZIONE: il contratto è stipulato sulla base delle informazioni sopra riportate che l’Assicurato/Aderente ha fornito all’Impresa; la loro inesattezza rende il contratto annullabile o comunque permette all’Impresa di ridurre le prestazioni come disciplinato dalla legge. La variazione di tali informazioni deve essere comunicata all’Impresa. L’Assicurato può recedere dall’Assicurazione, con effe tto dalla data di decorrenza dell’Assicurazione stessa, entro sessanta (60) giorni dalla data di stipula del Mutuo.
Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A. ha stipulato con Genertel, per conto dei propri Clienti sottoscrittori di un mutuo, la polizza collettiva di assicurazione n. 1247156 (di seguito “Assicurazione Perdita d’Impiego”).
La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del mutuo ed ha una durata pari alla durata del mutuo. Per mutui di durata superiore a 10 anni, l’adesione avrà durata iniziale pari a 10 anni con successivi taciti rinnovi di 2 anni in 2 anni, con un ultimo rinnovo che potrà presentare una durata inferiore a 2 anni (computata in mesi), allo scopo di coprire l’intera durata del finanziamento. La polizza assicurativa accessoria al mutuo è facoltativa e non indispensabile per ottenere il mutuo alle condizioni proposte.
preso atto di quanto sopra:
dichiaro di aderire all‘Assicurazione Perdita d’Impiego ed autorizzo Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A a trasmettere a Genertel i dati contenuti nel contratto di mutuo, necessari per l’esecuzione dell’Assicurazione Perdita d’Impiego;
dichiaro di aver ricevuto da parte della Banca la documentazione precontrattuale, contrattuale e le comunicazioni previste dalla normativa vigente;
dichiaro di essere consapevole del diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, una copia della documentazione precontrattuale, contrattuale e delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
dichiaro di essere consapevole del diritto di recesso entro sessanta (60) giorni dalla data di decorrenza della polizza e della possibilità di estinzione anticipata totale o parziale o di trasferimento del mutuo;
mi impegno a pagare il premio assicurativo a Genertel, per il tramite di Banco di Lucca e del Tirreno S.p.A, nella misura e con le modalità indicate in questa Dichiarazione di Adesione.
Luogo e data Firma
di sal
Dichiaro di aver ricevuto il Fascicolo Informativo comprensivo delle Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa e del Glossario che accetto, consegnatemi unitamente ad una copia di questa Dichiarazione di Adesione.
Luogo e data Firma
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS 196/2003
Genertel tratterà i dati personali, eventualmente anche sensibili e giudiziari, con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente necessarie per fornire i servizi assicurativi richiesti, nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il consenso dell’Interessato, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Compagnia o del Gruppo Generali. Senza i dati personali, indicati come obbligatori, la Compagnia non potrà fornire i servizi richiesti.
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