Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Insurance Agreement, Contratto Di Assicurazione Contro Gli Infortuni, Contratto Di Assicurazione Rami Danni
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Artdell'art. 2952 c.cCod. Civ. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione Contro I Danni
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato verifica- to il fatto su cui si fonda il diritto.
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Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono prescrivo- no in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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Samples: Assicurazione Viaggio
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Artdell‘Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
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