Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Assicurazione Creditor Protection, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi del secondo comma dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
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Samples: Assicurazione Infortuni E Malattia (Cpi), Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa, Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva Ad Adesione Facoltativa
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi del secondo comma dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il i fatto su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di Xxxxx. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
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Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto l’evento su cui i diritti stessi si fondano, fatte salve specifiche disposizioni di XxxxxLegge. Pertanto, decorso tale termine non sarà più possibile far valere alcun diritto sulle somme derivanti dal presente Contratto di Assicurazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione in Forma Collettiva a Capitale Costante Ed a Premio Annuo Costante