Rimborso del Premio Clausole campione
Rimborso del Premio. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione. L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle eventuali imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni). In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Rimborso del Premio. In caso di recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.1, al Contraente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non corso.
Rimborso del Premio. In caso di recesso per Sinistro esercitato ai sensi dell’Art. D.3.1, all’Assicurato è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al Periodo di Assicurazione pagato e non goduto. Qualora il Contraente eserciti il “diritto di ripensamento” di cui all’Art. D.3.3, ha diritto alla restituzione integrale del Premio versato.
Rimborso del Premio. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del Mutuo, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione. In caso di anticipata estinzione del Finanziamento i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula: L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando i giorni, (si fa riferimento all’anno commerciale di 360 giorni) residui di copertura (non goduti) per il rapporto tra il premio versato (al netto delle imposte) e i giorni totali di copertura inizialmente comunicati. A tale risultato vengono sottratte spese di rimborso così come indicate nel modulo di adesione. Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura D = durata totale (in giorni) del finanziamento Sp = spese di rimborso Premio Imponibile € 1000,00 Data Inizio Mutuo 06/09/2010 Data Scadenza Mutuo 06/09/2015 Data Estinzione Mutuo 25/11/2012 Durata Totale in giorni 1800 Giorni di copertura trascorsi 799 Giorni di copertura residui 1001 Spese di Rimborso € 0,00 In alternativa a quanto sopra previsto la Compagnia, su richiesta del debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Rimborso del Premio. Il rimborso del Premio è ammesso esclusivamente nei seguenti casi:
a) Accollo del Finanziamento;
b) estinzione integrale anticipata o trasferimento (es. Surroga) del Finanziamento, qualora tutti gli Assicurati, ai sensi dell’ Art. 5 – Durata contrattuale e cessazione delle singole Coperture Assicurative, abbiano manifestato per iscritto la volontà di estinguere la copertura assicurativa alla data di anticipata estinzione del Finanziamento/trasferimento, escluso il caso di Xxxxxxxx pagato in relazione alla garanzia di cui al punto A dell’Art. 7. Il rimborso, per ciascuna delle Coperture Assicurative in vigore alla data in cui si verifica l’evento che ne determina la richiesta, viene effettuato dall’Impresa all’Assicurato secondo la formula seguente: dove: Pr = Premio da rimborsare all’Assicurato; Pu = Premio Unico, al netto delle imposte, corrisposto dall’Assicurato all’atto della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione; Dr = Xxxxxx residua del periodo assicurativo, espressa in numero di mesi interi, alla data dell’evento che determina la richiesta di rimborso; Dp = Durata dell’intero periodo assicurativo espressa in numero di mesi interi. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata, non si darà luogo ad alcun rimborso e l’Indennizzo resterà commisurato all’originario piano di ammortamento.
Rimborso del Premio. In caso di recesso per sinistro esercitato ai sensi dell’Art. 9.1 Recesso per sinistro, all’Aderente è dovuto il rimborso della parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio pagato e non goduto.
Rimborso del Premio. In caso di rimborso del premio come ai punti 4.1 e 4.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio D a n n i pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Rimborso del Premio. Maggiore flessibilità e competitività in caso di mancata esecuzione (totale) della fornitura con trattenuta fissa di euro 1.000,00. incrementi dell’importo contrattuale fino al 10% non devono essere comunicati a SACE e non comportano alcuna maggiorazione del Premio ✓ con dilazioni di pagamento fino a 5 anni; ✓ su singoli contratti di importo non superiore a euro 5 milioni (limitazione a 2,5 milioni verso Paesi di 7^ categoria o IDE); ✓ con spedizioni effettuate fino a 30 gg. prima della presentazione della domanda; con una copertura massima del 100% su rischi di natura commerciale (fissa al 100% sui rischi politici) e; copertura fissa al 95% per le fideiussioni ✓ Compilazione della ‘domanda online’ con risposta entro 10 gg. lavorativi. ✓ invio elettronico della polizza al momento dell’accettazione dei termini del contratto ✓ controlli predefiniti all’inserimento della domanda/richiesta di variazione per segnalare eventuali incompatibilità dell’operazione con le norme internazionali. ✓ conversione del parere preliminare in domanda di polizza ✓ premio minimo: euro 250,00.
Rimborso del Premio. In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione. In caso di anticipata estinzione del Finanziamento i premi da rimborsare vengono determinati secondo la seguente formula: L’importo di tale rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in mesi interi - quali frazioni di anno) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in mesi interi). Previa autorizzazione da parte del Contraente, la Compagnia potrà rimborsare quanto dovuto direttamente agli aventi diritto. Dove: R = premio da rimborsare P = premio imponibile (al netto delle imposte) MR = mesi residui di copertura D = durata totale (in mesi) del finanziamento Premio Imponibile € 1000,00 Data Inizio Mutuo 06/09/2010 Data Scadenza Mutuo 06/09/2015 Data Estinzione Mutuo 25/11/2012 Durata Totale in mesi 60 Mesi di copertura trascorsi 26 Mesi di copertura residui 34
Rimborso del Premio. In caso di rimborso del premio come indicato ai punti 7.2.1 e 7.2.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio Danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.