Presentazione del ricorso Clausole campione

Presentazione del ricorso. Nella prima fase attuativa i ricorsi sono presentati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare. La circolare precisa che il ricorso va allegato l’atto impugnato anche ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015, così come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, è prevista l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004. La circolare inoltre per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, precisa che le attuali disposizioni non consentono, a partire dal 1° gennaio 2017, di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine ai medesimi profili, unicamente gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali (INPS e INAIL). Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro (si riportano di seguito le sedi e i relativi ambiti di competenza) alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto. IIL MILANO IIL VENEZIA IIL ROMA IIL NAPOLI Liguria Xxxxxx Xxxxxxx Abruzzo Basilicata Lombardia Friuli Venezia Giulia Lazio Campania Piemonte Marche Sardegna Calabria Valle d’Aosta Veneto Toscana Molise Umbria Puglia
Presentazione del ricorso. È ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si applica il rito di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo.
Presentazione del ricorso. (Art. 147), in X. Xxxxxxx (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).