Presentazione del ricorso Clausole campione

Presentazione del ricorso. Nella prima fase attuativa i ricorsi sono presentati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare. La circolare precisa che il ricorso va allegato l’atto impugnato anche ai fini dell’esatta individuazione dell’autorità che lo ha emesso, alla quale va richiesta l’ulteriore documentazione utile per la decisione. Ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 11 del D.Lgs. n. 149/2015, così come già previsto per i ricorsi ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, è prevista l’interruzione dei termini di presentazione dei ricorsi a seguito di emanazione della diffida di cui all’art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 124/2004. La circolare inoltre per i ricorsi al Comitato per i rapporti di lavoro, previsti all’art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004, precisa che le attuali disposizioni non consentono, a partire dal 1° gennaio 2017, di impugnare le ordinanze ingiunzioni concernenti la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro ma, in ordine ai medesimi profili, unicamente gli atti di accertamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, compresi quelli adottati dal personale ispettivo proveniente dagli Istituti previdenziali (INPS e INAIL). Il Comitato per i rapporti di lavoro è costituito presso le competenti sedi dell’Ispettorato interregionale del lavoro (si riportano di seguito le sedi e i relativi ambiti di competenza) alle quali, pertanto, i ricorsi vanno inoltrati nel termine già previsto di trenta giorni dalla notifica dell’atto di accertamento per essere decisi, con provvedimento motivato, nel termine di novanta giorni dal ricevimento, il cui inutile decorso determina il silenzio rigetto. IIL MILANO IIL VENEZIA IIL ROMA IIL NAPOLI Liguria Xxxxxx Xxxxxxx Abruzzo Basilicata Lombardia Friuli Venezia Giulia Lazio Campania Piemonte Marche Sardegna Calabria Valle d’Aosta Veneto Toscana Molise Umbria Puglia
Presentazione del ricorso. (Art. 147), in X. Xxxxxxx (a cura di) “Codice in materia di protezione dei dati personali. Commento articolo per articolo al testo unico sulla privacy D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”, Milano, Ipsoa, 2004.
Presentazione del ricorso. È ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla conoscenza degli atti impugnati; si applica il rito di cui all'art. 120 del codice del processo amministrativo.

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