Presidio calcio Clausole campione

Presidio calcio. In occasione di manifestazioni calcistiche, dovrà essere assicurata la presenza di personale per il servizio di presidio e manutenzione campo specifica per tali occasioni, con particolare riguardo agli interventi tempestivi di riparazione durante l’intervallo tra il primo e secondo tempo. Detto servizio dovrà essere espletato da almeno n.4 unità lavorative, di cui una delle quali rappresentata da un caposquadra qualificato, per complessive n.5 ore di presidio per unità lavorativa, con una distribuzione oraria indicata da Coni Servizi secondo le specifiche esigenze della manifestazione e delle condizioni del manto erboso. A titolo indicativo ma non esaustivo, potrà essere richiesta la presenza di una o più unità lavorative con largo anticipo al fine di presidiare ed effettuare attività di manutenzione concordate con il Responsabile tecnico e con l’organizzatore della manifestazione (ad es. irrigazione pre partita), senza alcun onere aggiuntivo per Coni Servizi Immediatamente al termine dell’evento il terreno di gioco dovrà essere oggetto di una prima sistemazione per poi completarla perfettamente nel giorno successivo. Eventualmente, laddove il Responsabile tecnico lo ritenesse opportuno verranno svolte ulteriori attività, quali ad esempio, il posizionamento dei carrelli illuminazione. Inoltre, è richiesto il presidio di n° 1 unità lavorativa nel caso in cui sono previsti allenamenti, secondo calendario fornito con dovuto anticipo da CONI Servizi. Le ore di presidio per le manifestazioni di calcio extra Campionato di serie A verranno contabilizzate e riconosciute a parte come ore di prestazioni straordinarie di manodopera.

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  • Presidente Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.

  • IL PRESIDENTE (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinchè, nell'ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del Settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all'obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • OBBLIGHI DEL COMMITTENTE Il Committente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso il Tecnico Incaricato tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. Il Committente si impegna a collaborare con il Tecnico Incaricato ai fini dell’adempimento del presente contratto consentendogli ogni attività di accesso e controllo alla proprietà, ai documenti e ai dati necessari per l’espletamento dell’incarico. Il Committente ha l’obbligo di informare tempestivamente e per iscritto il Tecnico Incaricato di ogni fatto o atto la cui conoscenza possa ritenersi utile ed attinente all’incarico conferito.

  • RISOLUZIONE E RECESSO 8.1 Oltre a quanto previsto dagli articoli 5.3 e 9 del presente Contratto, il Contraente potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al GME, secondo le modalità previste ed all’indirizzo indicato nel successivo articolo 10.6, di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.2 Il Contratto si intenderà automaticamente risolto, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di (i) perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore – come acquisita ai sensi della Disciplina - su tutti i Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto; (ii) chiusura totale o parziale di uno o più Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto. Resta inteso che la perdita da parte del Contraente, per qualunque causa, della qualifica di operatore su uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi di cui al presente Contratto, ovvero la chiusura totale o parziale da parte del GME di uno o più (ma non tutti) Mercati per i quali il Contraente fruisce dei Servizi costituirà motivo di risoluzione automatica limitatamente al Servizio reso relativamente al Mercato per il quale il Contraente ha perso la qualifica di operatore, ovvero relativamente al Mercato soggetto a chiusura totale o parziale. 8.3 Fermo restando il diritto al risarcimento dei danni, il GME potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile in caso di mancato pagamento da parte del Contraente anche di una sola fattura scaduti 45 (quarantacinque) giorni dal termine di pagamento di cui all’articolo 5.6 del presente Contratto. 8.4 Il GME potrà recedere dal Contratto in qualsiasi momento con una previa notifica scritta al Contraente, secondo le modalità previste e all’indirizzo indicato da quest’ultimo nel successivo articolo 10.6, di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi rispetto alla data di efficacia del recesso. 8.5 Lo scioglimento del Contratto per qualsiasi causa non sarà in alcun modo di pregiudizio a qualsiasi altro diritto al quale una Parte abbia titolo in base al presente Contratto o a norme di legge di generale applicazione, né pregiudicherà alcun diritto o obbligo di una Parte che sia già sorto alla data di scioglimento.

  • Dichiarazione comune Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni contrattuali pattuite in occasione del presente rinnovo non si cumulano con diversi trattamenti già previsti allo stesso titolo a livello aziendale

  • Dichiarazioni finali Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.