Ulteriori attività. 1. Il Gestore, al fine di garantire una erogazione efficiente, economica ed efficace dei servizi affidati, si impegna, su richiesta dell’Autorità, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie al Servizio Idrico Integrato, che si rendessero necessarie per cause impreviste o che permettessero un miglioramento nell’erogazione dei servizi affidati.
2. Le modalità ed i compensi per l’esecuzione delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente verranno preventivamente concordati tra le Parti.
3. Il Gestore può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa al Servizio Idrico Integrato, non pregiudichino l’ottimale svolgimento dei servizi affidati con il presente Contratto di Servizio e/o non determinino maggiori costi per gli utenti.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere ulteriori attività che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio Idrico Integrato, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’Autorità.
5. L’Autorità, verificato il rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al paragrafo precedente con quelle del Servizio Idrico Integrato, può autorizzare il Gestore stipulando con esso apposita convenzione.
6. La convenzione di cui al paragrafo precedente regolamenta l’utilizzo delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali al fine di salvaguardare gli interessi primari della gestione del Servizio Idrico Integrato e stabilisce i criteri di ripartizione dei proventi derivanti da tali ulteriori attività tra Autorità e Gestore.
Ulteriori attività. 21.1 Il Gestore si impegna a coadiuvare l’Ufficio d’Ambito nello svolgimento di attività anche di carattere amministrativo accettando sin da ora eventuali deleghe di funzioni, mediante la sottoscrizione di specifiche convenzioni, che l’Ufficio riterrà necessario e opportuno istituire o delegare al fine di ottimizzare lo svolgimento dell’attività di competenza per il raggiungimento di obiettivi individuati da norme e regolamenti nazionali e regionali, in particolare, ma non in via esclusiva, con riferimento: ai sensi e per gli effetti dell’art. 128 d.lgs. n. 152/2006, alle attività legate all’effettuazione dei controlli tecnici sugli scarichi in rete fognaria e i prelievi prescritti da piani di controllo puntualmente definiti dalla stesso Ufficio d’Ambito, secondo le modalità indicate dalla convenzione; alle procedure espropriative di cui all’art. 158 bis d.lgs. n. 152/2006 e art. 48, comma 2, lettera j), l.r. 26/2003.
Ulteriori attività. All’interno dell’area demaniale indicata al precedente art. 1, il concessionario potrà utilizzare lo spazio adibito a solarium/plateatico anche per il posizionamento di ombrelloni e lettini/sdraio. Le tariffe applicate agli utenti per l’utilizzo delle predette attrezzature non possono superare i limiti massimi giornalieri stabiliti periodicamente dall’Amministrazione con provvedimento della Giunta Comunale, i quali attualmente sono fissati come di seguito: Ombrellone € 5,00 Il concessionario sarà inoltre tenuto all’esecuzione integrale delle eventuali prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara e non previste all’interno del presente articolo.
Ulteriori attività. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo condividono:
a. la condivisione degli input progettuali integrativi e migliorativi, nonché la condivisione degli avanzamenti lavori;
b. la condivisione delle scelte di cantierizzazione al fine di minimizzare gli impatti sulla circolazione ferroviaria e viabilistica;
c. il monitoraggio congiunto durante l’esecuzione dei lavori.
Ulteriori attività. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo condividono:
1. l’opportunità di costituire un Gruppo di Lavoro Tecnico congiunto la cui prima seduta e le cui modalità organizzative saranno definite entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo;
2. il Gruppo di Lavoro Tecnico sarà coordinato dal Responsabile della Unità Opere Civili della S.O. Ingegneria della Direzione Territoriale Produzione di Milano di RFI;
3. i Compiti del Gruppo di Lavoro saranno:
a. La condivisione degli input progettuali integrativi e migliorativi, nonché la condivisione degli avanzamenti lavori;
b. La condivisione delle scelte di cantierizzazione al fine di minimizzare gli impatti sulla circolazione ferroviaria e viabilistica;
c. Il monitoraggio congiunto durante l’esecuzione dei lavori.
Ulteriori attività. La fruizione, da parte del dirigente, dei servizi erogati dal CFMT ai sensi del presente regolamento, non preclude il diritto del medesimo, ove ne ricorrano i presupposti, di iscriversi e prendere parte alle ulteriori attività promosse dal CFMT.
Ulteriori attività. 1. Il Gestore, al fine di garantire una gestione efficiente, economica ed efficace del Servizio, si impegna, su richiesta dell’Ufficio d’Ambito, ad eseguire ulteriori attività non ricomprese tra quelle previste dal presente Contratto di Servizio, ma connesse o accessorie alla gestione del Servizio e sempre che risultino consentite dalle deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore.
2. Il corrispettivo delle attività di cui al precedente paragrafo 1, ove non ricompreso nella tariffa del servizio idrico integrato, sarà determinato in accordo fra le Parti.
3. Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 4, nonché il rispetto del principio di prevalenza ed esclusività, il Gestore, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, può svolgere servizi per conto di terzi, purché dette attività, delle quali dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alla gestione del Servizio, non pregiudichino la gestione del Servizio, nonché l’equilibrio economico-finanziario del Gestore e/o non determinino maggiori costi per gli utenti, risultino consentite dalle deliberazioni della AEEGSI di regolamentazione del settore e siano comunque compatibili con i requisiti per l’affidamento “in house” di cui al successivo articolo 8.
4. Qualora il Gestore intenda svolgere attività che esulino dal Servizio in affidamento, ma che comportino l’utilizzazione, anche parziale, di reti, impianti o altre dotazioni patrimoniali strumentali all’erogazione del Servizio, dovrà richiederne specifica autorizzazione all’Ufficio d’Ambito, anche in relazione all’eventuale utilizzo del personale addetto al Servizio, nonché alle modalità ed alle condizioni di utilizzo delle infrastrutture.
5. In ogni caso le attività indicate ai paragrafi 3 e 4 devono essere compatibili con il presupposto relativo alla gestione in house del servizio, consistente nella circostanza che il Gestore esercita la parte prevalente della propria attività per gli enti soci mediante lo svolgimento del servizio pubblico affidatogli. Conseguentemente, dette attività devono essere contraddistinte nella loro misura secondo quanto individuato dalla normativa comunitaria e nazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, e secondo la regolamentazione stabilita dalla AEEGSI.
6. L’Ufficio d’Ambito, verificato il rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e la compatibilità delle ulteriori attività di cui al precedente paragrafo 4 con quelle di gestione, può au...
Ulteriori attività. (art.3 del Contratto di Servizio)
Ulteriori attività. Ciascuna delle prestazioni descritte prevede l’esecuzione delle seguenti ulteriori attività comprese nel corrispettivo del Servizio: – Sopralluoghi presso i locali di pertinenza, al fine di comprendere la consistenza dei beni oggetto di movimentazione ed eventuali modalità specifiche per l’esecuzione della movimentazione; – Fornitura dei materiali per l’imballaggio dei beni da movimentare, quali a titolo esemplificativo contenitori in cartone, scatole, nastro adesivo, spago, etichette ecc.; – Raccolta, recupero e/o smaltimento del materiale di imballaggio; – Raccolta e conferimento dei beni da smaltire nei contenitori indicati dal Referente dell’Amministrazione; – Pratiche per occupazioni di suolo pubblico con relativi oneri; – Impiego dei mezzi diversi da quelli indicati al paragrafo 5.1.51.5.
Ulteriori attività. Le parti convengono di prevedere fin d’ora la possibilità di integrare il presente atto con lo svolgimento di altre attività, previste e consentite dalla normativa vigente, che l’Associazione si rende disponibile a svolgere nell’interesse collettivo. L’eventuale integrazione della presente convenzione sarà oggetto di successivo atto integrativo.