Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia indicato sopra, l’Assicuratore corrisponderà un’indennità pari alle rate mensili di rimborso, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, che hanno scadenza durante il periodo di inabilità o di ricovero, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro, In ogni caso, l’Assicuratore non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo assicurato. L’indennità mensile sarà pari all’importo della rata, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, derivante dal contratto, calcolata e fissata sulla base del debito residuo alla data del sinistro secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo aver ripreso le proprie ordinarie occupazioni, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro o un nuovo ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo incidente, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia, In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia prevista.
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Prestazione assicurativa. Dopo In caso di Sinistro l'Assicuratore liquiderà all’Assicurato un importo pari alla differenza tra il periodo Valore d’Acquisto e il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro. L’Indennizzo sarà corrisposto a condizione che entro il termine di franchigia indicato sopra, l’Assicuratore corrisponderà un’indennità pari alle rate mensili di rimborso, fino ad 120 giorni successivi alla data del Sinistro l’Assicurato acquisti un massimo di Euro 516,50 per rata, che hanno scadenza durante Nuovo Veicolo presso il periodo di inabilità o di ricovero, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro, Concessionario. In ogni caso, l’Assicuratore l’Indennizzo non corrisponderà più potrà mai essere superiore alla differenza tra il Valore d’Acquisto del Veicolo e quanto indennizzato all’Assicurato per lo stesso Xxxxxxxx, al lordo di 36 mensilità per ogni singolo assicuratoeventuali scoperti e/o franchigie, da altro assicuratore in virtù dell’eventuale polizza corpi veicoli terrestri o di altra polizza avente pari contenuto o a titolo di risarcimento del danno da circolazione in forza di polizza di responsabilità civile auto. L’indennità mensile sarà pari all’importo Ad esempio: ESEMPIO 1 Data di immatricolazione del Veicolo: 20 mesi prima della rata, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, derivante dal contratto, calcolata e fissata sulla base del debito residuo alla data del sinistro secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo aver ripreso le proprie ordinarie occupazioni, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro o un nuovo ricovero a seguito decorrenza della medesima malattia o del medesimo incidente, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo Termine del periodo di franchigia, In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata Carenza: 4 mesi dopo la franchigia prevista.decorrenza della copertura assicurativa
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Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia indicato sopra, l’Assicuratore corrisponderà un’indennità pari alle rate mensili di rimborso, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, che hanno scadenza durante il periodo di inabilità o di ricovero, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro, In ogni caso, l’Assicuratore non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo assicurato. L’indennità mensile sarà pari all’importo della rata, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, derivante dal contratto, calcolata e fissata sulla base del debito residuo alla data del sinistro secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo aver ripreso le proprie ordinarie occupazioni, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro o un nuovo ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo incidente, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia, In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia prevista.che
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Samples: Contratto Di Finanziamento
Prestazione assicurativa. Dopo il periodo Xxxxx i massimali di franchigia indicato sopracui all’art. 10, l’Assicuratore corrisponderà un’indennità l’Assicuratore, perdurando l’inabilità al termine del Periodo di Franchigia sopra indicato, corrisponde un’Indennità pari alle rate mensili di rimborso, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, che hanno scadenza durante il periodo di inabilità o di ricovero, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro, In ogni caso, l’Assicuratore non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo assicurato. L’indennità mensile sarà pari all’importo della rata, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, derivante dal contratto, calcolata e fissata sulla base al 7% del debito residuo alla data Saldo Liquido del sinistro secondo il piano di rimborso in vigore alla data Conto Corrente al momento del Sinistro. Qualora l’Aderente/AssicuratoSuccessivamente, dopo aver ripreso le proprie ordinarie occupazioniogni periodo di 30 giorni consecutivi di Inabilità, l’Assicuratore liquiderà un’ ulteriore indennità di pari importo. Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa, subisca – - prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla suddetta ripresa – - una nuova interruzione di lavoro o un nuovo ricovero a seguito della medesima malattia Malattia o del medesimo incidenteInfortunio, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione l'applicazione di un nuovo periodo Periodo di franchigiaFranchigia. Qualora, In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia previstail nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato nuovamente il Periodo di Franchigia.
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Prestazione assicurativa. Dopo il periodo di franchigia indicato sopra, l’Assicuratore corrisponderà un’indennità pari alle rate mensili di rimborso, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, che hanno scadenza durante il periodo di inabilità o di ricovero, fino ad un limite massimo di 12 mensilità per ogni sinistro, In ogni caso, l’Assicuratore non corrisponderà più di 36 mensilità per ogni singolo assicurato. L’indennità mensile sarà pari all’importo della rata, fino ad un massimo di Euro 516,50 per rata, derivante dal contratto, calcolata e fissata sulla base del debito residuo alla data del sinistro secondo il piano di rimborso in vigore alla data del Sinistro. Qualora l’Aderente/Assicurato, dopo aver ripreso le proprie ordinarie occupazioni, subisca – prima che siano trascorsi 60 giorni dalla suddetta ripresa – una nuova interruzione di lavoro o un nuovo ricovero Ricovero a seguito della medesima malattia o del medesimo incidente, la copertura assicurativa viene ripristinata senza l’applicazione di un nuovo periodo di franchigia, In caso contrario per ogni evento che determini un sinistro viene applicata la franchigia prevista.
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Samples: Contratto Di Finanziamento Revolving