Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro. La tutela della sicurezza, della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi costituiscono un obiettivo condiviso dalle parti, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivo, tutte le figure che hanno un ruolo attivo in materia di prevenzione, salute e sicurezza, quali il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di pre- venzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, collabora- no, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavo- ro, ergonomiche ed organizzative. Particolare coinvolgimento agli obbiettivi di salvaguardia della salute, della sicurezza e della prevenzione, deve riguardare tutti i soggetti esterni (e nei rispet- tivi ruoli organizzativi) che intervengono all’interno delle unità operative perché destinatarie di appalti e/o di rapporti produttivi e logistici. Le parti, confermando l’importanza delle iniziative volte ad eliminare i fat- tori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il pre- sente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legisla- zione e alla normativa contrattuale interconfederale vigente. In particolare le parti si danno atto che il R.L.S. è l’interlocutore istituziona- le della direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro. In caso di pandemie e/o emergenze sanitarie, saranno costituiti in tutte le aziende comitati paritetici tra rsu,rls, e le rspp. finalizzate a concertare tutte le misure sanitarie necessarie. La tutela della sicurezza, della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi costituiscono un obiettivo condiviso dalle parti, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivoquest'obiettivo, tutte le figure che hanno un ruolo attivo in materia di prevenzione, salute e sicurezza, quali il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di pre- venzione prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, collabora- nocollaborano, nell’ambito nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavo- rolavoro, ergonomiche ed organizzative. Particolare coinvolgimento agli obbiettivi di salvaguardia della salute, della sicurezza e della prevenzione, deve riguardare tutti i soggetti esterni (e nei rispet- tivi rispettivi ruoli organizzativi) che intervengono all’interno delle unità operative perché destinatarie di appalti e/o di rapporti produttivi e logistici. Le parti, confermando l’importanza l'importanza delle iniziative volte ad eliminare i fat- tori fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il pre- sente presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legisla- zione legislazione e alla normativa contrattuale interconfederale vigente. In particolare le parti si danno atto che il R.L.S. è l’interlocutore istituziona- le l'interlocutore istituzionale della direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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Prevenzione - sicurezza - ambiente di lavoro. La tutela della sicurezza, della salute nei luoghi di lavoro e la prevenzione dei rischi costituiscono un obiettivo condiviso dalle parti, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative vigenti. Coerentemente con quest’obiettivoquestíobiettivo, tutte le figure che hanno un ruolo attivo in materia di prevenzione, salute e sicurezza, quali il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del servizio di pre- venzione prevenzione e protezione, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, collabora- nocollaborano, nell’ambito nellíambito delle rispettive funzioni e responsabilità responsabilit‡ per eliminare o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavo- rolavoro, ergonomiche ed organizzative. Particolare coinvolgimento agli obbiettivi di salvaguardia della salute, della sicurezza e della prevenzione, deve riguardare tutti i soggetti esterni (e nei rispet- tivi rispettivi ruoli organizzativi) che intervengono all’interno allíinterno delle unità unit‡ operative perché perchÈ destinatarie di appalti e/o di rapporti produttivi e logistici. Le parti, confermando l’importanza líimportanza delle iniziative volte ad eliminare i fat- tori fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, convengono di dare, con il pre- sente presente contratto, una regolamentazione concreta sul piano applicativo alla legisla- zione legislazione e alla normativa contrattuale interconfederale vigente. In particolare le parti si danno atto che il R.L.S. è l’interlocutore istituziona- le Ë líinterlocutore istituzionale della direzione aziendale per le materie della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
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