Informazione ai lavoratori Clausole campione
Informazione ai lavoratori. Come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 già art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un’informazione ade- guata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all’attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative cono- scenze, nonché, ove l’informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall’inizio del rapporto di lavoro. In particolare: Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adegua- ta informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’eva- cuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli arti- coli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
Informazione ai lavoratori. Come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 già art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'informazione adeguata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze, nonché, ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andrà garantita a ciascun lavoratore dall'inizio del rapporto di lavoro. In particolare il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività dell'impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del Servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto dell'informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo. La R.S.U., dal canto proprio, si attiverà per diffondere presso i lavoratori la cultura della sicurezza e del rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia. Il nominativo del R.L.S. sarà esposto nella bacheca aziendale.
Informazione ai lavoratori. Come previsto dallíart. 36 del D.Lgs. 81/2008 gi‡ art. 21 del D.Lgs. 626/94, il datore di lavoro provvede affinchÈ ogni lavoratore riceva uníinformazione adeguata e facilmente comprensibile per i lavoratori, sui rischi connessi allíattivit‡ lavorativa e alle misure di prevenzione e protezione adottate. Informazione che deve consentire ai lavoratori di acquisire le relative conoscenze, nonchÈ, ove líinformazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve avvenire previa verifica della comprensione della lingua. Tale informativa andr‡ garantita a ciascun lavoratore dallíinizio del rapporto di lavoro. In particolare: Il datore di lavoro provvede affinchÈ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivit‡ della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, líevacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli artt. 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresÏ affinchÈ ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui Ë esposto in relazione allíattivit‡ svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi allíuso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attivit‡ di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso formativo. La RSU, dal canto proprio, si attiver‡ per diffondere presso i lavoratori la cultura della sicurezza e del rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia. Il nominativo del R.L.S. sar‡ esposto nella bacheca aziendale
Informazione ai lavoratori. 1. Il Dirigente fornisce le adeguate informazioni per la prevenzione dei rischi presenti sul luogo di lavoro, sia tramite l’indizione di un’assemblea generale di tutto il personale della scuola, sia mediante materiale informativo (opuscoli, circolari, ecc).
Informazione ai lavoratori. 1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Informazione ai lavoratori. Diffusione interna e tra i lavoratori delle informazioni e delle raccomandazioni di Governo, Regione ed Autorità • • • •
Informazione ai lavoratori. In caso di sospensione stagionale l'azienda informerà i lavoratori mediante affissione di apposito avviso in luogo accessibile a tutti, almeno 15 (quindici) giorni prima del prevedibile inizio del periodo di sospensione e darà comunque comunicazione al singolo lavoratore della data di inizio della sua specifica sospensione 5 (cinque) giorni prima tramite raccomandata con avviso di ricevuta; così pure l'azienda comunicherà al lavoratore la data dell'inizio dei lavoro, dopo la sospensione stagionale, con preavviso di 15 (quindici) giorni, sempre a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevuta. Per le sospensioni occasionali di cui al presente accordo sarà data comunicazione 3 (tre) giorni prima dell'inizio a ciascun lavoratore interessato.
Informazione ai lavoratori. Come previsto dal 1º comma dell'articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234, le parti stipulanti il presente accordo convengono che l'attività informativa nei confronti dei lavoratori prevista nel succitato comma, sia svolta all'atto della firma dell'accordo sindacale aziendale di discontinuità e dell'adozione della deroga dell'orario di lavoro cosi come previsto dall'accordo nazionale del 3 aprile 2008, articoli 11 e 11-bis, nelle modalità previste all'interno delle procedure sopra citate.
Informazione ai lavoratori. Ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata informazione su : le procedure da adottare in caso di incendio; i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure antincendio e di salvataggio.
Informazione ai lavoratori. Come previsto dall'art. 21, D.lgs n. 626/94, il datore di lavoro provvede affinché ogni lavoratore riceva un'informazione adeguata sui rischi connessi all'attività lavorativa e alle misure di prevenzione protezione adottate.