Formazione dei lavoratori Clausole campione
Formazione dei lavoratori. Le parti convengono che la realizzazione della formazione è una delle condizioni fondamentali perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata come stabilito dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 ad integrazione di quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 626/1994, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dall'art. 37, 2° comma del D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici previsti dalle norme di legge in materia. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzion...
Formazione dei lavoratori. Le parti convengono che la realizzazione della formazione è una delle con- dizioni fondamentali perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione suffi- ciente ed adeguata come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs.81/2008 ad integra- zione di quanto previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 626/94, con riferimento al pro- prio posto di lavoro e alla propria mansione. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle cono- scenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti dall’art. 37, 2° comma del D.Lgs.81/2008. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una forma- zione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici previsti dalle norme di legge in materia. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
Formazione dei lavoratori. 1. Il datore di lavoro, assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, devono essere adeguatamente formati.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’art. 20, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all’art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Formazione dei lavoratori. 1. Il Dirigente, d’intesa con il RLS, predispone il piano di formazione in materia di sicurezza nel rispetto della normativa vigente.
Formazione dei lavoratori. Le parti convengono che la realizzazione della formazione è la condizione essenziale perché i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Il datore di lavoro assicura che ogni lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata come stabilito dal comma 1, art. 22, D.lgs n. 626/94, con riferimento al proprio posto di lavoro e alla propria mansione.
Formazione dei lavoratori. Le parti riconoscono la centralità del ruolo attribuito dalla normativa agli O.P.P. in tema di formazione e informazione sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In tale contesto concordano che l’O.P.P. svolgerà un ruolo di supporto ed impulso a favore dell’Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona per l’attuazione di iniziative formative in materia di sicurezza sul lavoro.
Formazione dei lavoratori. (Art. 41 lett. “C” CCNL UTILITALIA / Art. 45 lett. “C” CCNL FISE)
Formazione dei lavoratori. Alcuni lavoratori devono essere incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e, comunque, di gestione dell’emergenza. Ai fini delle designazioni, si deve tenere conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici.
Formazione dei lavoratori. Titolo VIII Argomento Protezione da agenti fisici Valutazione dei rischi (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali) Misure di prevenzione e protezione Uso dei dispositivi di protezione individuali
Formazione dei lavoratori. I lavoratori ricevono una formazione sufficiente ed adeguata con riferimento al proprio posto di lavoro o alle proprie mansioni. Tale formazione è a carico dei datori di lavoro ed i suoi contenuti rispondono ai requisiti definiti dai CPRA. Il CPNA potrà fornire indicazioni in materia. Gli OPTA, nel promuovere l'adozione da parte delle imprese di tali contenuti, organizzano e mettono a disposizione delle aziende materiale informativo-formativo per i lavoratori, corsi o schemi di formazione per gruppi di lavoratori a rischio.