Previgente disciplina. Come noto, secondo la disciplina previgente, per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: • i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 124 per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e, comunque, per un importo massimo di lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo versato; • i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza previsione di alcun limite di importo. Per i lavoratori soci di cooperative, i contributi dagli stessi versati ai fondi pensione non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 6 per cento dell’imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. I medesimi contributi, se versati da lavoratori autonomi e imprenditori, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa dichiarato e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. Ai soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) – ossia ai cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi” - detto regime non si applica: per essi è previsto, infatti, il mantenimento del previgente e più favorevole trattamento tributario, ossia quello ad essi riservato dalla disciplina transitoria già contenuta nel D.Lgs. n. 124. Pertanto, i contributi versati dai predetti soggetti usufruiscono della totale deducibilità.
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Previgente disciplina. Come notogià anticipato, secondo la sulla base della previgente disposizione, tutti i fondi pensione e le casse soggette alla disciplina previgente, per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: • i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal cui al D.Lgs. n. 124 per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR ee che erogano trattamenti periodici ovvero prestazioni in forma di capitale, comunqueindipendentemente dalle modalità di costituzione, per un importo massimo sono soggetti ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi stabilita, a norma dell’articolo 14, comma 1, dello stesso decreto, nella misura fissa di lire 2.500.00010 milioni, ridotta a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari lire 5 milioni per i primi cinque periodi d’imposta dalla data di quote del TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo versato; • i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza previsione di alcun limite di importocostituzione. Per i lavoratori soci di cooperative, i contributi dagli stessi versati ai I fondi pensione non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni immobili, oltre alla predetta imposta in misura fissa, sono tenuti al 6 per cento dell’imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. I medesimi contributi, se versati da lavoratori autonomi e imprenditori, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 6 pagamento dell’imposta sostitutiva nella misura dello 0,50 per cento del reddito valore corrente degli immobili, determinato secondo i criteri di lavoro autonomo cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, recante la disciplina dei fondi comuni d’investimento immobiliari chiusi, calcolato come media dei valori risultanti dai prospetti periodici previsti dalla medesima legge. Come si ricorderà, l’imposta proporzionale dello 0,50 per cento si applica unicamente nel caso in cui il patrimonio del fondo o d’impresa dichiarato e, comunquedella cassa risulti direttamente investito in beni immobili; pertanto, per un importo non superiore i fondi costituiti all’interno di società od enti con patrimonio incluso o confuso con quello dell’ente o della società è dovuta unicamente l’imposta in misura fissa. I fondi in argomento, qualora per gli immobili concessi in locazione optino per la libera determinazione dei canoni, devono applicare l’IRPEG sui redditi derivanti dalla locazione degli immobili stessi, così come stabilisce l’articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo. Come accennato a lire 5.000.000. Ai soggetti iscritti alla data commento della disciplina fiscale dei contributi, per effetto del comma 6 dell’articolo 15 della legge n. 335 del 1995, le vecchie forme pensionistiche gestite in via prevalente secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, che hanno presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’applicazione del periodo transitorio di entrata in vigore cui al comma 8-bis dell’articolo 18 del D.Lgs. n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (124, sono tenute al versamento di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992un’addizionale dell’imposta sostitutiva nella misura dell’1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato. Inoltre, n. 421) – ossia ai cosiddetti “vecchi iscritti lo stesso articolo 14, al comma 1, stabilisce che le ritenute sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi pensione devono considerarsi effettuate a vecchi fondi” - detto regime non si applica: per essi è previsto, infatti, il mantenimento del previgente e più favorevole trattamento tributario, ossia quello ad essi riservato dalla disciplina transitoria già contenuta nel D.Lgs. n. 124. Pertanto, i contributi versati dai predetti soggetti usufruiscono della totale deducibilitàtitolo d’imposta.
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Previgente disciplina. Come noto, secondo la disciplina previgente, per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare Per il reddito datore di lavoro dipendente: • i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal - sulla base della normativa contenuta nell’articolo 13, comma 2, del D.Lgs. n. 124 - sono deducibili, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, per un importo non superiore superiore, per ciascun dipendente, al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e, comunque, e comunque per un importo massimo di non superiore a lire 2.500.000, a condizione che sempreché le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo almeno pari all'ammontare all’ammontare del contributo versato; • i contributi versati dal erogato. Pertanto, eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza previsione superiori ai predetti limiti del 2 per cento e di alcun limite di importo. Per i lavoratori soci di cooperative, i contributi dagli stessi versati ai fondi pensione lire 2.500.000 rimangono indeducibili per l’eccedenza anche se non concorrono a formare il costituiscono in ogni caso reddito per il lavoratore. Inoltre, il comma 6 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124 prevede la deducibilità, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, di un importo non superiore al 6 3 per cento dell’imponibile rilevante delle quote di accantonamento annuale al TFR destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo, accantonato in un’apposita riserva di utili in sospensione d’imposta, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124, concorre a formare il reddito nell’esercizio e nella misura in cui sia utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite dell’esercizio; nel caso di passaggio a capitale della predetta riserva si applica l’articolo 44, comma 2, del TUIR e qualora l’esercizio si sia chiuso in perdita la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell’ammontare complessivamente maturato. Per effetto dell’articolo 18, comma 7, del D.Lgs. n. 124, le predette limitazioni ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. I medesimi contributi, se versati da lavoratori autonomi e imprenditori, costituiscono oneri deducibili deducibilità dal reddito complessivo d’impresa non operano con riguardo ai contributi versati per un importo non superiore i cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi”. A norma dell’articolo 18, comma 8-quater, del D.Lgs. n. 124, invece, i contributi versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano presentato istanza al 6 Ministero del lavoro e della previdenza sociale per cento l’applicazione del reddito periodo transitorio di lavoro autonomo o d’impresa dichiarato ecui al comma 8-bis dello stesso, comunquecontinuano ad essere integralmente deducibili, fino al termine di tale periodo, anche per un importo non superiore a lire 5.000.000. Ai soggetti gli iscritti alla successivamente al 28 aprile 1993 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 alle forme pensionistiche già istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) – ossia ai cosiddetti “vecchi iscritti a vecchi fondi” - detto regime non si applica: per essi è previsto, infatti, il mantenimento del previgente e più favorevole trattamento tributario, ossia quello ad essi riservato dalla disciplina transitoria già contenuta nel D.Lgs. n. 124. Pertanto, i contributi versati dai predetti soggetti usufruiscono della totale deducibilitàn.124).
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Previgente disciplina. Come noto, secondo la disciplina previgente, per i lavoratori dipendenti non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: • . i contributi versati dal lavoratore alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal D.Lgs. n. 124 per un importo non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR e, comunque, per un importo massimo di lire 2.500.000, a condizione che le fonti istitutive prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del TFR per un importo almeno pari all'ammontare del contributo versato; • . i contributi versati dal datore di lavoro alle medesime forme pensionistiche complementari, senza previsione di alcun limite di importo. Per i lavoratori soci di cooperative, i contributi dagli stessi versati ai fondi pensione non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore al 6 per cento dell’imponibile dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. I medesimi contributi, se versati da lavoratori autonomi e imprenditori, costituiscono oneri deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore al 6 per cento del reddito di lavoro autonomo o d’impresa d'impresa dichiarato e, comunque, per un importo non superiore a lire 5.000.000. Ai soggetti iscritti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 alle forme pensionistiche già gia' istituite alla data del 15 novembre 1992 (di entrata in vigore della legge delega 23 ottobre 1992, n. 421) – - ossia ai cosiddetti “"vecchi iscritti a vecchi fondi” " - detto regime non si applica: per essi è e' previsto, infatti, il mantenimento del previgente e più piu' favorevole trattamento tributario, ossia quello ad essi riservato dalla disciplina transitoria già gia' contenuta nel D.Lgs. n. 124. Pertanto, i contributi versati dai predetti soggetti usufruiscono della totale deducibilitàdeducibilita'.
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