Regime transitorio Clausole campione

Regime transitorio. Il sistema di trasformazione a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008, viene interamente sostituito con il sistema incentivante previsto nel pre- cedente articolo. In via transitoria le previsioni di cui all’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008, riportato in nota, si applicano entro la vigenza del presente CCNL ai lavoratori in somministrazione che ab- biano maturato 24 mesi continuativi o 30 cumulativi alla data del 30 settembre 2012.
Regime transitorio. Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime parti (Agenzia e lavoratore) ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
Regime transitorio. L’articolo 7, comma 7, del D.Lgs. n. 167/2011 introduce un regime transitorio stabilendo anzitutto che, per le Regioni e i settori ove la nuova disciplina non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso Decreto (fino al 25 aprile 2012), le regolazioni vigenti. Va dunque evidenziata la scelta di limitare la perpetuazione della vecchia disciplina dell’apprendistato per un periodo non superiore ai sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove regole. Al termine di questo periodo l’unica disciplina applicabile sarà pertanto quella contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011. Ciò vale peraltro, per espressa previsione legislativa, con esclusivo riferimento alle tipologie di apprendistato che, per essere operative, necessitano di un intervento della contrattazione collettiva e/o delle Regioni. Non così, nei limiti di quanto di seguito precisato, per l’apprendistato di terzo livello, in ragione del chiaro disposto dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 167/2011, là dove si dispone che “in assenza di regolamentazioni regionali l’attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Per le altre tipologie di apprendistato, per contro, fino allo scadere dei sei mesi e a condizione della inapplicabilità della nuova disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 167/2011 per mancanza del contestuale intervento delle singole Regioni e della contrattazione collettiva (interconfederale o di categoria), restano in vigore tutte le disposizioni di legge (statale e regionale) e di contratto collettivo che attualmente disciplinano l’apprendistato, ivi comprese quelle di carattere sanzionatorio per le quali si rinvia a quanto già chiarito con circ. n. 40/2004 e circ. n. 27/2008. Ne consegue che un contratto stipulato in detto periodo secondo la vecchia disciplina seguirà anche le regole previste dalla contrattazione di riferimento, in particolare in ordine alla durata del periodo formativo, e sarà soggetto alla applicazione del relativo trattamento contributivo agevolato. Al fine di evitare possibili problematiche applicative si auspica tuttavia che le Regioni adottino le regolamentazioni di competenza avendo cura di stabilir...
Regime transitorio. ASSOSIM auspica che, in sede di emanazione definitiva della disciplina, sia assicurato un congruo periodo di tempo per l’adeguamento dei siste- mi di remunerazione esistenti, anche in ragione delle modifiche da apportare ai contratti in essere. L’estensione agli operatori nei servizi/attività di investimento, ed in particolare alle SIM, delle regole sulle remunerazioni previste dalla CRD 3 è particolarmente urgente, sia per assicurare il pieno recepimento della direttiva, sia per evitare situazioni di disparità competitiva con le banche e i gruppi bancari, già sottoposti alle regole emanate dalla Banca d’Italia ai sensi del Testo unico bancario (cfr. relazione illustrativa al documento di consultazione). Al riguardo, nell’atto di emanazione recante le modifiche al regolamento congiunto, al fine di consentire il necessario e completo adeguamento dei sistemi di remunerazione e incentivazione, viene previsto che gli intermediari debbano (nei tempi tecnici necessari: ragionevolmente entro tre mesi): (i) sottoporre ad approvazione assembleare le nuove politiche di remunerazione; (ii) modificare i contratti individuali dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo affinché tutti i compensi accordati e/o corrisposti a tali soggetti siano conformi alle nuove disposizioni. Per tutti gli altri soggetti e per i contratti collettivi, la modifica deve avvenire alla prima occasione utile. Questi adempimenti non sono necessari per gli intermediari le cui politiche di remunerazione e i cui contratti siano già allineati alle disposizioni ora introdotte. Per quanto riguarda le SIM che intendano avvalersi di questa deroga, l’organo di amministrazione dovrà attestare la conformità alle norme con delibera da trasmettere, alla prima occasione utile, alla Banca d’Italia. Per tutti gli intermediari resta ovviamente fermo l’obbligo, sancito dalle disposizioni BI, di far approvare all’assemblea dei soci i piani di remunerazione su base annuale (tornata assembleare 2013).
Regime transitorio. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento. L’ufficio comunale competente provvederà entro il primo semestre dell’anno di istituzione del canone all’esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e , nel caso, potrà procedere : a) all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto; b) alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto . Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta/ rinuncia per la concessione o autorizzazione.
Regime transitorio. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data – ultimo giorno utile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276 – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.
Regime transitorio. 1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi dell’art. 1, co. 816 della L. 160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento. 2. L’ufficio comunale competente provvederà all’esame della compatibilità delle previsioni degli artt. 5 e 15 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori; all’esito di tale istruttoria, da svolgersi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile del procedimento potrà: a) procedere all’integrazione d’ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto; b) procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all’integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto. 3. In ogni caso, il titolare di autorizzazione o concessione è obbligato a conformare il proprio comportamento alle previsioni di cui al presente Regolamento ed in particolare: a) verificare, anche attraverso il supporto dell’Ufficio Entrate, i riflessi circa le obbligazioni di versamento rivenienti dall’introduzione del nuovo regime, anche qualora in passato la medesima occupazione o esposizione autorizzata risultasse esente; b) effettuare il conguaglio tra gli importi dovuti sulla base del nuovo regime e quelli eventualmente eseguiti per l’anno 2021. 4. È ammessa la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell’articolo 11, commi 6 e 7.
Regime transitorio. Sono fatte salve le soppressioni e sostituzioni che dovessero medio tempore, con riferimento alla legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri, le cui disposizioni sono richiamate nel presente documento.
Regime transitorio. Le disposizioni tecniche regionali stabiliscono i criteri con cui intervenire per gli adeguamenti strutturali ritenuti necessari fissando un congruo tempo comunque entro il limite massimo di cinque anni.
Regime transitorio. In fase di prima applicazione con riferimento all'elemento retributivo territoriale continuano ad aver effetto, solo per l'anno 2019 e relativamente all'anno 2018, gli accordi territoriali di secondo livello sull'E.r.t. stipulati ai sensi dell'art. 10, c.c.n.l. 16 dicembre 2011. Parimenti la lettera d) dell'articolo 10 sarà vigente fino al 31 dicembre 2019. Dal 1° gennaio 2020 detti accordi relativi all'elemento retributivo territoriale sono superati ed entra in vigore quanto contenuto dalle presenti linee-guida.