Regime transitorio Clausole campione

Regime transitorio. 1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento.
Regime transitorio. Il sistema di trasformazione a tempo indeterminato, previsto dall’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008, viene interamente sostituito con il sistema incentivante previsto nel pre- cedente articolo. In via transitoria le previsioni di cui all’articolo 43 del CCNL 24 luglio 2008, riportato in nota, si applicano entro la vigenza del presente CCNL ai lavoratori in somministrazione che ab- biano maturato 24 mesi continuativi o 30 cumulativi alla data del 30 settembre 2012.
Regime transitorio. 1. I contratti di formazione e lavoro stipulati, anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data – ultimo giorno utile prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo 10 settembre 2003, n° 276 – esplicano integralmente i loro effetti fino alla scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente alla disciplina previgente in materia di contratti di formazione e lavoro.
Regime transitorio. Al fine di assicurare la massima continuità occupazionale dei lavoratori in somministrazione tutti i periodi di lavoro a tempo determinato contrattualizzati tra le medesime Parti (Agenzia e lavoratore) ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, sono conteggiati, ai soli fini del computo della anzianità lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi esclusivamente nell’arco temporale di 5 anni (ovvero dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018), fermo restando quanto previsto dal comma 1.
Regime transitorio. Alla luce del quadro normativo risultante dalle modifiche apportate alla legge n. 136/2010, gli obblighi di tracciabilita' trovano immediata ed integrale attuazione in relazione ai contratti (e subcontratti da essi derivanti) sottoscritti dopo il 7 settembre 2010, ancorche' relativi a bandi pubblicati prima del 7 settembre 2010. Tali contratti devono recare sin dalla sottoscrizione le nuove clausole sulla tracciabilita'. Per quanto concerne, invece, i contratti sottoscritti prima della data menzionata (7 settembre 2010), l'art. 6, comma 2 del decreto-legge n. 187/2010, come modificato dalla legge n. 217/2010, prescrive che gli stessi siano adeguati alle norme sulla tracciabilita' entro centottanta giorni «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto». Accogliendo l'auspicio espresso dall'Autorita', il citato comma 2 prevede, poi, che tali contratti, ai sensi dell'art. 1374 del codice civile (c.c.), «si intendono automaticamente integrati con le clausole di tracciabilita' previste dai commi 8 e 9 del citato art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni». L'art. 1374 c.c. stabilisce che il contratto obbliga le parti non solo a quanto e' nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi e l'equita'. Con specifico riguardo agli obblighi di tracciabilita', in conseguenza di tale previsione, qualora alla scadenza del periodo transitorio le parti non abbiano proceduto ad adeguare i contratti su base volontaria, detti contratti saranno automaticamente integrati senza necessita' di sottoscrivere atti negoziali supplementari e/o integrativi. Il meccanismo di integrazione automatica, valido sia per i contratti principali che per i contratti a valle, e' quindi idoneo ad evitare la grave conseguenza della nullita' assoluta dei contratti sprovvisti delle clausole della tracciabilita' alla scadenza del periodo transitorio, sancita dal comma 8 dell'art. 6 della legge n. 136/2010, consentendo altresi' di abbattere gli elevati costi connessi. L'integrazione automatica dei contratti semplifica, inoltre, gli oneri di controllo posti in capo alle stazioni appaltanti dal comma 9 dell'art. 3 della legge n. 136/2010, per i contratti antecedenti alla data del 7 settembre u.s. ed in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio, dal momento che anch'essi, come osservato, devono intendersi automaticamente emendati in senso conforme ai nuovi obblighi d...
Regime transitorio. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell’articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l’entrata in vigore del presente regolamento. L’ufficio comunale competente provvederà entro il primo semestre dell’anno di istituzione del canone all’esame della compatibilità delle previsioni del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori e , nel caso, potrà procedere :
Regime transitorio. Sono fatte salve le soppressioni e sostituzioni che dovessero medio tempore, con riferimento alla legge di conversione del cd. decreto sblocca cantieri, le cui disposizioni sono richiamate nel presente documento.
Regime transitorio. 9.1 - Le disposizioni tecniche regionali stabiliscono i criteri con cui intervenire per gli adeguamenti strutturali ritenuti necessari fissando un congruo tempo comunque entro il limite massimo di cinque anni.
Regime transitorio. 1. I contratti di formazione e Xxxxxx xxxxxXxxx, anche successivamente aI 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro taIe data – uItimo giorno utiIe prima deII'entrata in vigore deI decreto IegisIativo 10 settembre 2003, nº 276 – espIicano integraImente i Ioro effetti fino aIIa scadenza per ciascuno di essi prevista, conformemente aIIa discipIina previgente in materia di contratti di formazione e Xxxxxx.
Regime transitorio. Oltre a fissare la decorrenza della nuova normativa, l'articolo 21, comma 19, già richiamato, detta anche il regime transitorio per i contratti che, alla data dell'1 gennaio 1998, siano già stati posti in essere e quindi in corso di esecuzione. In proposito la norma regola due ipotesi: