Base imponibile e aliquota applicabile Clausole campione

Base imponibile e aliquota applicabile. Come già precisato, le rivalutazioni del TFR vengono assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 17, primo periodo, la base imponibile del TFR è ora stabilita in un importo pari all’ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva. Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata, a norma del secondo periodo dello stesso comma 1, l’imposta con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all’importo che risulta dividendo l’ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. La nuova disciplina, in sostanza, si limita ad adeguare la determinazione della base imponibile del TFR e quella del reddito di riferimento dal quale ricavare l’aliquota di tassazione alla previsione secondo cui le rivalutazioni maturate sul TFR, anziché essere assoggettate a tassazione separata insieme al trattamento vero e proprio, devono essere autonomamente assoggettate ad imposta sostitutiva con l’aliquota dell’11 per cento. Con riferimento alla determinazione del reddito imponibile, infatti, occorre ridurre l’ammontare del TFR spettante delle rivalutazioni che hanno già subito alla fonte il prelievo dell’imposta sostitutiva, mentre non è più prevista, in conformità ai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, la riduzione forfetaria di un importo predeterminato (in genere lire 600.000) per ciascun anno preso a base di commisurazione del TFR. Relativamente alla determinazione dell’aliquota da applicare al reddito imponibile, le modalità di calcolo sono pressoché identiche a quelle stabilite dalla previgente normativa. Sulla base delle predette disposizioni, occorre, quindi, procedere nel seguente modo, determinando: • il reddito di riferimento, che si ottiene dividendo l’ammontare del TFR complessivamente maturato (comprensivo, quindi, delle somme destinate alle forme pensionistiche), al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazion...
Base imponibile e aliquota applicabile. Detrazioni di imposta
Base imponibile e aliquota applicabile. CAPITOLO III Disciplina fiscale dei contratti di assicurazione e disposizioni varie 1. Contratti di assicurazione sulla vita aventi per oggetto il rischio
Base imponibile e aliquota applicabile. Come gia' precisato, le rivalutazioni del TFR vengono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 17, primo periodo, la base imponibile del TFR e' ora stabilita in un importo pari all'ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva. Sulla base imponibile cosi' determinata deve essere applicata, a norma del secondo periodo dello stesso comma 1, l'imposta con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124, delle Circolare del 20/03/2001 n. 29 anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. La nuova disciplina, in sostanza, si limita ad adeguare la determinazione della base imponibile del TFR e quella del reddito di riferimento dal quale ricavare l'aliquota di tassazione alla previsione secondo cui le rivalutazioni maturate sul TFR, anziche' essere assoggettate a tassazione separata insieme al trattamento vero e proprio, devono essere autonomamente assoggettate ad imposta sostitutiva con l'aliquota dell'11 per cento.
Base imponibile e aliquota applicabile. Le altre indennita' e somme sono ora imponibili nell'intera misura dell'importo corrisposto, al netto dei soli contributi previdenziali obbligatori per legge che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennita' e somme nella loro fase di determinazione finale. Pertanto, non opera piu' la disposizione contenuta nel testo del previgente articolo 17, comma 2, laddove era consentita anche la deducibilita' dei contributi a carico del dipendente, nei limiti del 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente, versati, eventualmente, nella fase di accumulo e sempreche' negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti all'erogazione della prestazione non fossero previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Relativamente all'aliquota di tassazione viene, invece, confermato che si tratta della stessa aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR. Cio' comporta che le aliquote IRPEF applicabili sono sempre quelle relative al periodo in cui e' maturato il diritto alla percezione del TFR, a prescindere dalla circostanza che la percezione delle altre indennita' e somme avvenga successivamente alla percezione del TFR medesimo. E' appena il caso di segnalare che per le somme corrisposte per incentivare l'esodo dei dipendenti continua ad applicarsi la disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 4-bis, del TUIR. Si ricorda, pertanto, che sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 se uomini, l'imposta e' determinata mediante l'applicazione dell'aliquota calcolata per la tassazione del TFR ridotta alla meta'. Per le altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a), del TUIR corrisposte a titolo definitivo da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro in relazione a cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR, il legislatore ha confermato la scelta gia' operata nella previgente normativa. Infatti, ha disposto che sull'ammontare netto di dette altre indennita' e somme deve essere applicata l'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la tassazione del TFR e, cioe', determinando, in primo luogo, il reddito di riferimento, con riguardo al periodo di commisurazione delle indennita' e somme, quindi, procedendo al calcolo del...
Base imponibile e aliquota applicabile. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 17 del TUIR conferma la disciplina della tassazione delle indennita' equipollenti al TFR, contenuta nel comma 1 dell'articolo 17 del TUIR vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47. Tali indennita', rimangono, infatti, assoggettate a tassazione separata applicando l'aliquota corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Qualora alla formazione delle indennita' concorrano contributi previdenziali a carico dei lavoratori, l'ammontare netto e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. Inoltre, continua ad essere applicabile la riduzione forfetaria (in genere, lire 600.000 annue). Disciplina fiscale dei contratti di assicurazione e disposizioni varie Con l'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), e 3, del D.Lgs. n. 47, viene data attuazione all'articolo 3, comma 4, della legge n. 133 del 1999, che disciplina i principi e criteri direttivi per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione.
Base imponibile e aliquota applicabile. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 17 del TUIR conferma la disciplina della tassazione delle indennità equipollenti al TFR, contenuta nel comma 1 dell’articolo 17 del TUIR vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47. Tali indennità, rimangono, infatti, assoggettate a tassazione separata applicando l’aliquota corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Qualora alla formazione delle indennità concorrano contributi previdenziali a carico dei lavoratori, l’ammontare netto è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell’indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. Inoltre, continua ad essere applicabile la riduzione forfetaria (in genere, lire 600.000 annue).

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  • Norme regolatrici e disciplina applicabile 1. Fermo restando quanto previsto nella Convenzione, quest’ultima ed i singoli contratti attuativi della medesima sono regolati in via gradata: a) dalla Convenzione e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le presenti “Condizioni Generali” che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; d) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto e della Convenzione; e) dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; f) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; g) dal Codice Etico e dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.A., consultabili sul sito internet della stessa Consip; h) dal patto di integrità. 2. Le clausole della Convenzione e dei contratti attuativi della medesima sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

  • Legge applicabile e giurisdizione Il presente Contratto sarà disciplinato dalla legge applicabile indicata nella tabella che segue, come ivi indicata, in deroga alle norme di scelta di legge. La Convenzione ONU sui Contratti per la Compravendita internazionale di beni non si applica al presente Contratto. Tutte le dispute derivanti da o in connessione con il presente Contratto saranno risolte secondo quanto indicato nella tabella di seguito: un Paese in Nord America o Sud America, con l’eccezione del Brasile, la legge dello Stato del Delaware, Stati Uniti. soggette alla giurisdizione e foro dei tribunali dello Stato del Delaware, Stati Uniti. Ciascuna parte accetta irrevocabilmente la giurisdizione personale del relativo foro dello Stato del Delaware per tali dispute. Brasile, la legge del Brasile. soggette alla giurisdizione e foro del tribunale di São Caetano do Sul-SP, Brasile. un Paese in Asia o Australia/Oceania, con la legge di Hong Kong. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le regole di arbitrato della Camera internazionale del commercio (“Regole della CCI”). La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. l’eccezione del Giappone, Giappone, la legge del Giappone. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Hong Kong. un Paese non rientrante nei suddetti casi, la legge della Svizzera. composte in via definitiva tramite procedura arbitrale vincolante secondo le Regole della CCI. La sede dell'arbitrato sarà Zurigo, Svizzera. Se una controversia è soggetta ad arbitrato secondo quanto descritto nella tabella di cui sopra, gli arbitri saranno nominati secondo le Regole della CCI, la lingua utilizzata per i procedimenti sarà l'inglese e le disposizioni per la produzione di documenti saranno limitate ai documenti su cui ciascuna parte si basa specificamente nel compromesso arbitrale. Non vi è alcunché nella Sezione 13.8 che limiti il diritto delle parti di chiedere un provvedimento d’urgenza teso a preservare lo status quo o qualsiasi misura d’urgenza dinanzi qualsiasi foro competente. Fermo restando quanto sopra, nella misura concessa dalla legge applicabile e laddove ciò non comporti l’invalidità o l’inapplicabilità della presente Sezione 13.8, le parti concordano che Siemens potrà, a sua esclusiva discrezione, intraprendere un'azione nella giurisdizione in cui l’Offerta è utilizzata o il Cliente ha la propria sede aziendale, (i) per far valere i propri diritti di proprietà intellettuale o (ii) per il pagamento dei corrispettivi relativi a qualsiasi Offerta.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. 2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4. 2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per: