Base imponibile e aliquota applicabile Clausole campione

Base imponibile e aliquota applicabile. Come già precisato, le rivalutazioni del TFR vengono assoggettate ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell’11 per cento. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 1 dell’art. 17, primo periodo, la base imponibile del TFR è ora stabilita in un importo pari all’ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva. Sulla base imponibile così determinata deve essere applicata, a norma del secondo periodo dello stesso comma 1, l’imposta con l’aliquota determinata con riferimento all’anno in cui è maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all’importo che risulta dividendo l’ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124, delle anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. La nuova disciplina, in sostanza, si limita ad adeguare la determinazione della base imponibile del TFR e quella del reddito di riferimento dal quale ricavare l’aliquota di tassazione alla previsione secondo cui le rivalutazioni maturate sul TFR, anziché essere assoggettate a tassazione separata insieme al trattamento vero e proprio, devono essere autonomamente assoggettate ad imposta sostitutiva con l’aliquota dell’11 per cento. Con riferimento alla determinazione del reddito imponibile, infatti, occorre ridurre l’ammontare del TFR spettante delle rivalutazioni che hanno già subito alla fonte il prelievo dell’imposta sostitutiva, mentre non è più prevista, in conformità ai criteri direttivi dettati dalla legge di delega, la riduzione forfetaria di un importo predeterminato (in genere lire 600.000) per ciascun anno preso a base di commisurazione del TFR. Relativamente alla determinazione dell’aliquota da applicare al reddito imponibile, le modalità di calcolo sono pressoché identiche a quelle stabilite dalla previgente normativa. Sulla base delle predette disposizioni, occorre, quindi, procedere nel seguente modo, determinando: • il reddito di riferimento, che si ottiene dividendo l’ammontare del TFR complessivamente maturato (comprensivo, quindi, delle somme destinate alle forme pensionistiche), al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazion...
Base imponibile e aliquota applicabile. 1.1.4. Detrazioni di imposta
Base imponibile e aliquota applicabile. CAPITOLO III Disciplina fiscale dei contratti di assicurazione e disposizioni varie
Base imponibile e aliquota applicabile. Come gia' precisato, le rivalutazioni del TFR vengono assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento. Pertanto, ai sensi del nuovo comma 1 dell'art. 17, primo periodo, la base imponibile del TFR e' ora stabilita in un importo pari all'ammontare del trattamento stesso, ridotto delle rivalutazioni assoggettate alla predetta imposta sostitutiva. Sulla base imponibile cosi' determinata deve essere applicata, a norma del secondo periodo dello stesso comma 1, l'imposta con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui e' maturato il diritto alla percezione del TFR, corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento medesimo, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124, delle Circolare del 20/03/2001 n. 29 anticipazioni e degli acconti complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni gia' assoggettate ad imposta sostitutiva, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. La nuova disciplina, in sostanza, si limita ad adeguare la determinazione della base imponibile del TFR e quella del reddito di riferimento dal quale ricavare l'aliquota di tassazione alla previsione secondo cui le rivalutazioni maturate sul TFR, anziche' essere assoggettate a tassazione separata insieme al trattamento vero e proprio, devono essere autonomamente assoggettate ad imposta sostitutiva con l'aliquota dell'11 per cento.
Base imponibile e aliquota applicabile. Le altre indennita' e somme sono ora imponibili nell'intera misura dell'importo corrisposto, al netto dei soli contributi previdenziali obbligatori per legge che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennita' e somme nella loro fase di determinazione finale. Pertanto, non opera piu' la disposizione contenuta nel testo del previgente articolo 17, comma 2, laddove era consentita anche la deducibilita' dei contributi a carico del dipendente, nei limiti del 4 per cento dell'importo annuo dell'imponibile fiscale delle somme e dei valori corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro dipendente, versati, eventualmente, nella fase di accumulo e sempreche' negli statuti dei fondi o casse di previdenza tenuti all'erogazione della prestazione non fossero previste clausole che consentano l'erogazione di anticipazioni periodiche sull'indennita' spettante. Relativamente all'aliquota di tassazione viene, invece, confermato che si tratta della stessa aliquota determinata ai fini della tassazione del TFR. Cio' comporta che le aliquote IRPEF applicabili sono sempre quelle relative al periodo in cui e' maturato il diritto alla percezione del TFR, a prescindere dalla circostanza che la percezione delle altre indennita' e somme avvenga successivamente alla percezione del TFR medesimo. E' appena il caso di segnalare che per le somme corrisposte per incentivare l'esodo dei dipendenti continua ad applicarsi la disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 4-bis, del TUIR. Si ricorda, pertanto, che sulle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'eta' di 50 anni se donne e di 55 se uomini, l'imposta e' determinata mediante l'applicazione dell'aliquota calcolata per la tassazione del TFR ridotta alla meta'. Per le altre indennita' e somme di cui all'articolo 16, comma 1, lett. a), del TUIR corrisposte a titolo definitivo da un soggetto terzo rispetto al datore di lavoro in relazione a cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro generatore di TFR, il legislatore ha confermato la scelta gia' operata nella previgente normativa. Infatti, ha disposto che sull'ammontare netto di dette altre indennita' e somme deve essere applicata l'aliquota determinata con i medesimi criteri previsti per la tassazione del TFR e, cioe', determinando, in primo luogo, il reddito di riferimento, con riguardo al periodo di commisurazione delle indennita' e somme, quindi, procedendo al calcolo del...
Base imponibile e aliquota applicabile. Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 17 del TUIR conferma la disciplina della tassazione delle indennita' equipollenti al TFR, contenuta nel comma 1 dell'articolo 17 del TUIR vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47. Tali indennita', rimangono, infatti, assoggettate a tassazione separata applicando l'aliquota corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Qualora alla formazione delle indennita' concorrano contributi previdenziali a carico dei lavoratori, l'ammontare netto e' computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell'indennita' corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato il diritto alla percezione, tra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza. Inoltre, continua ad essere applicabile la riduzione forfetaria (in genere, lire 600.000 annue). Disciplina fiscale dei contratti di assicurazione e disposizioni varie Con l'articolo 13, commi 1, lettere b) e c), e 3, del D.Lgs. n. 47, viene data attuazione all'articolo 3, comma 4, della legge n. 133 del 1999, che disciplina i principi e criteri direttivi per la modifica del trattamento fiscale dei contratti di assicurazione.
Base imponibile e aliquota applicabile. Il nuovo comma 2-bis dell’articolo 17 del TUIR conferma la disciplina della tassazione delle indennità equipollenti al TFR, contenuta nel comma 1 dell’articolo 17 del TUIR vigente prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 47. Tali indennità, rimangono, infatti, assoggettate a tassazione separata applicando l’aliquota corrispondente all’importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. Qualora alla formazione delle indennità concorrano contributi previdenziali a carico dei lavoratori, l’ammontare netto è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale dell’indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, tra l’aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore dipendente e l’aliquota complessiva del contributo stesso versato all’ente, cassa o fondo di previdenza. Inoltre, continua ad essere applicabile la riduzione forfetaria (in genere, lire 600.000 annue).

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: