Procedimenti penali. 1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare. 2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza. 3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535. 4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela. 5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535. 6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto. 7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare. 8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto. 9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535. 10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
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Procedimenti penali. 1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
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Procedimenti penali. 1Nel marzo del 2018 un operatore del servizio crematorio di Faenza è stato arrestato per sottrazione di rifiuti post combustione (contenenti oro) di proprietà di Xxxxxx S.p.a., rivenduti a compro oro locali. Azimut S.p.a. destina integralmente i ricavi dal recupero da parte di società specializzata dei rifiuti post cremazione dei forni crematori ad interventi a favore della collettività, che sono pubblicizzati nel dettaglio sul sito aziendale. A seguito dell'arresto del dipendente, il RPCT ha condotto immediatamente una approfondita istruttoria interna, ponendo a disposizione e agli atti aziendali la relazione, oltre ad essere inviata a Cda, Collegio dei Sindaci, Comitato di Controllo e Xxxxxx, O.d.V. (da cui non sono emerse con evidenza, in rapporto al fatto, situazioni di criticità nel modello integrato e nelle misure adottate). La procedura specifica del servizio norma i passaggi relativi alla gestione di tali rifiuti e l'interessato è risultato specificamente formato. Nessuna segnalazione di qualsiasi tipo è pervenuta al RPCT (da metà 2017 è attivo un sistema aziendale di "whistleblowing", con ripetuta formazione documentata al personale - nel caso specifico sia al dipendente interessato sia al reparto in cui operava). Il docente dipendente non aveva dato adito a comportamenti anomali in servizio, le assenze negli ultimi anni erano inferiori alla media e non risultavano sanzioni disciplinari. Il dipendente aveva sottoscritto a metà 2017 dichiarazione con cui tra l'altro attestava di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo edotto di istitutorivestire la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" con ciò che ne conseguiva. Si sono valutate le minime dimensioni dei rifiuti di volta in volta sottratti, l'impossibilità di perquisire il dipendente, di accedere al suo armadietto, di monitorare il lavoro con il sistema di videosorveglianza. Si è di conseguenza concluso di potere ragionevolmente escludere che l’evento potesse essere prevenuto, essendo ascrivibile esclusivamente alla sfera personale di scelta e di azione del soggetto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro relazione ha indicato anche una serie di azioni di miglioramento, poste in essere. I fatti sono stati accertati, per un danno pari a euro 1.000, e il docente non dipendente ha patteggiato 3 anni di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2reclusione per peculato. Se il procedimento penale ha termine con Il dipendente era stato licenziato senza preavviso, prima della sentenza di assoluzione perché condanna. Azimut S.p.a. si è peraltro costituita parte civile. Un procedimento, avviato d'ufficio contestualmente anche nei confronti del legale rappresentante della società per verificare ipotesi di eventuale mancato controllo, è stato archiviato, evidenziandosi che il fatto modello integrato e le misure adottate dalla società sono risultate adeguate. Si ritiene che la questione in merito al ricorrere del peculato, definita rapidamente a seguito del patteggiamento, possa essere oggetto di maggiore approfondimento, in rapporto al modesto valore del bene (valore del rifiuto) e soprattutto riguardo all’attribuzione dello stesso al patrimonio della società (nel caso “privato” e non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato“pubblico”), la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4. La stessa norma vale nonché all’eventuale ricorrere nel caso di proscioglimento specie di un’attività meramente materiale (la gestione del rifiuto, post attività di cremazione) che di per remissione sé esclude il ricorrere della fattispecie di querela incaricato di pubblico servizio. Fatto salvo quanto sopra, dal 01.07.2012 (data di costituzione della società mista) e - da quanto risulta - anche in precedenza dal momento della costituzione di Azimut S.p.a. secondo lo schema “in house providing” (01.01.2009) non risultano condanne o procedimenti per fattispecie di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querelareato riconducibili nella sfera della L. n. 190/2012 e neppure del D.Lgs. n. 231/2001.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.
10. La riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
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Samples: Organizational Model for Administrative Responsibility and Anti Corruption
Procedimenti penali. 1. Il docente non di ruolo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere sospeso dal servizio dal capo di istituto. La sospensione deve essere disposta immediatamente quando sia emesso contro il docente non di ruolo provvedimento di custodia cautelare.
2. Se il procedimento penale ha termine con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato, la sospensione è revocata ed il docente non di ruolo riacquista il diritto agli assegni non percepiti, entro i limiti della durata della supplenza.
3. Tuttavia l'autorità scolastica quando ritenga che dal procedimento penale siano emersi fatti o circostanze che rendano il docente non di ruolo passibile di sanzione disciplinare può provvedere ai sensi del precedente articolo articolo 535.
4. La stessa norma vale nel caso di proscioglimento per remissione di querela o di non procedibilità per mancanza o irregolarità di querela.
5. Se alla sospensione dal servizio prevista dal comma 1 segue la sanzione disciplinare della esclusione dall'insegnamento, questa ha effetto dalla data in cui è stata disposta la sospensione. Dalla stessa data ha effetto l'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'articolo 535.
6. Il supplente temporaneo sottoposto a procedimento penale per delitto può essere licenziato dal capo di istituto.
7. Deve essere provveduto all'immediato licenziamento del supplente temporaneo contro il quale sia stato emesso provvedimento di custodia cautelare.
8. Il docente non di ruolo che riporti condanna definitiva alla reclusione, senza beneficio della sospensione condizionale dalla pena, cessa dal servizio e il rapporto d'impiego è risolto di diritto.
9. In ogni caso, è fatta salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 535.
10. La 00.Xx riabilitazione fa cessare anche gli effetti di cui al comma 8.
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Samples: Codice Disciplinare